Sentenza n. 202300467/2023
Servizio Sanitario - Remunerazione Di Funzioni Non Coperte Da Tariffe Predefinite - Esercizio 2017
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La CENTRO CARDIOLOGICO S.p.A. – FONDAZIONE MONZINO, un ente sanitario privato accreditato che opera nel sistema sociosanitario della Lombardia, ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di due delibere della Giunta Regionale riguardanti la remunerazione dei servizi sociosanitari. In particolare, ha impugnato la D.G.R. n. XI/127 del 17 maggio 2018, che definisce la remunerazione di funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte da strutture pubbliche e private per l'anno 2017, e la D.G.R. n. X/5954/2 del 5 dicembre 2016, che disciplina la gestione del servizio sociosanitario per il medesimo esercizio. Il ricorso era specificamente rivolto a far annullare le disposizioni che prevedevano la separazione dei fondi destinati alle funzioni non tariffate e la quantificazione di 135,5 milioni di euro quale fondo complessivo da destinare alle strutture private per tali prestazioni. La controversia si inserisce nella complessa materia della programmazione sanitaria regionale e della relativa allocazione delle risorse economiche alle strutture private accreditate.
Il quadro normativo
La materia della sanità regionale e dell'accreditamento delle strutture private è disciplinata dal Codice del Diritto Amministrativo, dalle leggi regionali lombarde in materia sanitaria, e dal diritto amministrativo della programmazione e dell'atto di pianificazione. Le delibere della Giunta Regionale costituiscono atti amministrativi di natura pianificatoria e programmatoria, suscettibili di impugnazione nel caso in cui violino i diritti delle strutture sanitarie accreditate o i principi di buon andamento, trasparenza e parità di trattamento. La remunerazione dei servizi sociosanitari, in particolare quella delle funzioni non tariffate, è materia di competenza regionale ed è regolata attraverso delibere che determinano i criteri di riparto dei fondi e le modalità di pagamento. Il ricorso era prospettato secondo il rito ordinario di cui al Codice del Processo Amministrativo, con la contestazione di illegittimità degli atti amministrativi impugnati.
La questione giuridica
Il punto controverso era se le delibere regionali sulla remunerazione delle funzioni non tariffate nel servizio sociosanitario fossero legittime, in particolare nella parte in cui stabilivano una separazione tra i fondi destinati alle strutture pubbliche e quelli destinati alle strutture private e quantificavano in 135,5 milioni di euro la dotazione destinata ai soggetti privati. Il ricorrente contestava l'algoritmo di riparto, ritenendo che tale quantificazione fosse iniqua o fondata su criteri irragionevoli. La questione sollevava temi rilevanti riguardanti il principio di parità di trattamento tra operatori pubblici e privati accreditati, il criterio di ragionevolezza della scelta amministrativa di pianificazione sanitaria, e l'equilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema sociosanitario regionale.
La motivazione del giudice
Nel corso del processo, il ricorrente ha depositato il 19 gennaio 2023 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando cioè che nel frattempo la situazione sottostante la controversia si era modificata in modo tale che non aveva più convenienza al proseguimento della causa. Questa dichiarazione poteva dipendere da diverse circostanze: dall'emanazione di nuove delibere regionali che avevano superato la situazione controversa, dalla modifica delle circolante economiche o programmatorie regionali, dal compimento di atti amministrativi successivi che avevano comunque risolto la questione di fatto sottostante, ovvero dall'acquisizione di benefici tali da rendere privo di utilità il provvedimento richiesto. Il collegio giudicante ha ritenuto di accogliere la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, valutando che la sussistenza di tale condizione processuale costituiva motivo di improcedibilità sopravvenuta del ricorso secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, cassando così la fase processuale in atto senza entrare nel merito della questione sostanziale sulla legittimità delle delibere impugnate. Questa decisione comporta che la controversia non prosegue perché il suo oggetto pratico è venuto meno e la parte ricorrente non ha più interesse ad ottenere l'annullamento delle delibere. Le spese del giudizio sono state compensate, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese, senza condanna dell'una all'altra. La sentenza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale il 22 febbraio 2023.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente nel corso del processo, quando accertata e dichiarata dalla parte stessa, determina l'improcedibilità sopravvenuta del ricorso amministrativo, precludendo al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente sentenza. Gabriele Nunziata, Presidente e Estensore; Antonio De Vita, Consigliere; Katiuscia Papi, Primo Referendario. Sul ricorso numero di registro generale 1917 dell'anno 2018 proposto dalla CENTRO CARDIOLOGICO S.p.A. – FONDAZIONE MONZINO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio, contro la D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 maggio 2018 recante "Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l'anno 2017", nonché della D.G.R. n. X/5954/2 in data 5 dicembre 2016 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017", nelle parti in cui dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate e fissa in euro 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. Contro le medesime delibere si è costituita la Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Catia Carla Gatto e Pio Dario Vivone. Non si sono costituite in giudizio l'ATS della Città Metropolitana Milano e l'ASST Santi Paolo e Carlo. Visti il ricorso e i relativi allegati; vista la costituzione della Regione Lombardia; visto il procedimento nel suo svolgimento; visto che il ricorrente ha depositato il 19 gennaio 2023 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse; visti gli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del Codice del Processo Amministrativo; dato per letto il rapporto redatto dal dott. Gabriele Nunziata e illustrato all'udienza pubblica straordinaria del 22 febbraio 2023 celebrata nelle forme previste dal decreto legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito in legge 6 agosto 2021, numero 113, e dal Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021. Ritenuto e considerato che il ricorrente ha dichiarato nel corso del processo l'avvenuta carenza di interesse, circostanza che comporta l'improcedibilità sopravvenuta della controversia in quanto il suo oggetto pratico non sussiste più. Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quarta, pronunciando definitivamente sul ricorso, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati sopra indicati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento -della D.G.R. della Lombardia n. XI/127 in data 17 Maggio 2018 (pubblicata sul BURL S.O. n. 21 del 22 maggio 2018) recante “Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti, pubblici e privati accreditati per l’anno 2017”, nonché della D.G.R. n. X/5954 2 in data 5 Dicembre 2016, recante “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”, nelle parti in cui: a) dispone la separazione dei fondi destinati alla remunerazione delle funzioni non tariffate; b) fissa in € 135,5 milioni il fondo destinato alla remunerazione delle funzioni non tariffate rese dalle strutture private. sul ricorso numero di registro generale 1917 dell’anno 2018 proposto dalla CENTRO CARDIOLOGICO S.p.A. – FONDAZIONE MONZINO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli e Francesco Bellocchio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Marina n. 6; Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Catia Carla Gatto e Pio Dario Vivone e con domicilio eletto presso gli Uffici in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1; ATS della Città Metropolitana Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; ASST Santi Paolo e Carlo in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione della Regione Lombardia; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente il 19 gennaio 2023; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 22 febbraio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 22 febbraio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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