Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302944/2023

Servizio Sanitario Nazionale - Gestione Servizio Socio Sanitario Regionale Esercizio 2014 - Remunerazione Funzioni Non Tariffate

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., centro privato di ricerca e cura oncologica accreditato nel servizio sanitario della Lombardia, ha proposto ricorso davanti al TAR di Milano chiedendo l'annullamento di quattro provvedimenti della Regione Lombardia emessi nel periodo compreso tra dicembre 2013 e luglio 2015. I provvedimenti impugnati comprendono la Deliberazione n. X/1185 del 20 dicembre 2013, la Deliberazione n. X/2989 del 23 dicembre 2014, la Deliberazione n. X/3882 del 22 luglio 2015 e la correlata Determinazione del Direttore Generale della Salute del 24 luglio 2015 n. 6271. Tali atti riguardano questioni afferenti al sistema sanitario regionale, presumibilmente relative a finanziamenti, revisioni di tariffe, accordi contrattuali o scelte di programmazione sanitaria che incidono direttamente sulla posizione giuridica e sulla gestione economica dell'istituto ricorrente. La controversia si colloca nel più ampio contesto della regolamentazione dei rapporti tra i fornitori privati di prestazioni sanitarie accreditati e l'amministrazione sanitaria regionale lombarda.

Il quadro normativo

La materia della sanità regionale e dell'accreditamento delle strutture private è disciplinata dal Decreto Legislativo 229/1999, dalla legge regionale della Lombardia in materia di sanità, e dai principi generali del diritto amministrativo in tema di provvedimenti amministrativi e loro legittimità. L'accreditamento di strutture private nel servizio sanitario nazionale prevede specifici diritti e obblighi per il fornitore, nonché il diritto di impugnare mediante ricorso amministrativo i provvedimenti della pubblica amministrazione che incidono su tali rapporti. Il ricorso amministrativo davanti ai TAR è consentito alle parti interessate entro trenta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione del provvedimento amministrativo, salvo ipotesi di ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Il diritto di ricorso presuppone tuttavia la sussistenza di specifici presupposti procedurali e la tempestività della proposizione del ricorso stesso.

La questione giuridica

Il punto determinante della controversia riguardava l'ammissibilità procedurale del ricorso, non il merito delle contestazioni sollevate nei confronti dei quattro provvedimenti regionali. Infatti, il TAR ha dovuto verificare se ricorrevano le condizioni essenziali per la proposizione del ricorso amministrativo: la legittimazione processuale dell'Istituto Europeo di Oncologia, la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante all'annullamento, la tempestività della presentazione del ricorso e l'assenza di cause di estinzione del ricorso medesimo. La complessità della questione era ulteriormente aggravata dalla molteplicità dei provvedimenti impugnati e dalla possibile intervenuta modificazione della situazione di fatto sottostante nel lungo lasso di tempo trascorso dalla emanazione dei primi atti fino alla proposizione del ricorso.

La motivazione del giudice

Il TAR Lombardia ha ritenuto che il ricorso proposto non potesse essere accolto nel merito perché non ricorrevano i presupposti processuali essenziali per la sua prosecuzione. Sebbene il testo della sentenza non dettagli puntualmente la ragione dell'improcedibilità, è ragionevole inferire che il collegio giudicante ha individuato un ostacolo processuale, probabilmente riconducibile alla mancata tempestività della presentazione del ricorso medesimo, all'intervenuta modificazione della situazione di fatto, ovvero all'assenza o venir meno dell'interesse ad agire nel corso del procedimento. Il giudice amministrativo ha ritenuto che non fosse possibile decidere la controversia nel merito in assenza di tali presupposti fondamentali, applicando il principio secondo il quale le condizioni di procedibilità del ricorso devono sussistere sia al momento della proposizione che della decisione della causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, rigettandolo senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate dall'Istituto Europeo di Oncologia. Conseguentemente, il ricorso non ha prodotto alcun effetto annullativo nei confronti dei quattro provvedimenti della Regione Lombardia impugnati. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, dal momento che il ricorso è stato dichiarato improcedibile per ragioni non strettamente imputabili alla cattiva condotta di alcuna delle parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa.

Massima

Il ricorso amministrativo al TAR è ammissibile soltanto quando sussistono, al momento sia della proposizione che della decisione della causa, tutti i presupposti processuali essenziali, inclusi la tempestività della presentazione, la legittimazione attiva e l'interesse giuridicamente rilevante ad agire, e l'assenza di tali elementi determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal fondamento sostanziale delle contestazioni sollevate.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
a) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/3882, in data 22 luglio 2015, in parte qua;
b) della Determinazione del D.G. Salute della Lombardia del 24 luglio 2015, n. 6271, in parte qua;
c) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1185, in data 20 dicembre 2013, in parte qua;
d) della Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/2989, in data 23 dicembre 2014, in parte qua.
sul ricorso numero di registro generale 2661 del 2015, proposto da
Istituto Europeo di Oncologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. di Milano - Azienda Sanitaria Locale di Milano, non costituita in giudizio;
A.O. Ospedale Niguarda Ca' Granda, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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