Sentenza n. 202301763/2023
Servizio Sanitario - Struttura Di Acccoglienza Per Gestanti E Bambini - Verifica Igienico-Sanitaria (pg 1030780/2006)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una organizzazione di natura associativa, che gestisce una comunità assistenziale denominata -OMISSIS-, ha ricevuto in data 08 agosto 2017 un provvedimento amministrativo emesso dal Comune di Milano, precisamente dalla Direzione Educazione Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi, con il quale l'amministrazione comunale ha prescritto l'adeguamento del numero degli iscritti della comunità a quanto dichiarato nella Autorizzazione al Funzionamento, originariamente rilasciata nel 2006 con protocollo numero 103078. La comunicazione è stata inoltrata via posta elettronica certificata il 09 agosto 2017 dalla responsabile dell'unità operativa competente. La comunità ricorrente, contestando la legittimità di tale provvedimento in quanto ritenuto illegittimo e lesivo dei propri diritti, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia chiedendo tanto l'annullamento del provvedimento quanto il risarcimento dei danni subiti a causa dell'atto amministrativo impugnato. Contro il ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e l'Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, mentre altre amministrazioni sanitarie rimangono non costituite.
Il quadro normativo
La materia riguarda il funzionamento e l'autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali e comunità, ambito regolato sia da leggi dello stato che da norme regionali lombarde. Le organizzazioni che gestiscono comunità assistenziali devono operare in conformità ai requisiti specificati nella propria Autorizzazione al Funzionamento, documento amministrativo che pone le condizioni e i limiti operativi entro cui la struttura può legittimamente esercitare la propria attività. L'amministrazione comunale e le agenzie sanitarie territoriali hanno il compito di vigilare sul rispetto di tali autorizzazioni e possono esercitare poteri di controllo e prescrizione nei confronti dei gestori di strutture socio-assistenziali. Il ricorso è stato proposto secondo le procedure di cui al Testo Unico del Contenzioso Amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104), che definisce le regole sulla competenza giurisdizionale in materia di provvedimenti amministrativi.
La questione giuridica
Il punto cruciale sottoposto al giudice amministrativo riguardava la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Milano ha ordinato l'adeguamento del numero degli iscritti in conformità all'Autorizzazione al Funzionamento originale. La comunità ricorrente contestava che tale prescrizione fosse illegittima e lamentava una violazione dei propri diritti. Contemporaneamente, la ricorrente ha anche chiesto il risarcimento del danno, con il quale intendeva ottenere il compenso economico dei pregiudizi subiti a causa del provvedimento. Il Tribunale doveva quindi risolvere due questioni distinte: innanzitutto la legittimità sostanziale dell'atto amministrativo; secondariamente, se fosse competente a decidere anche in merito al risarcimento del danno oppure se tale materia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza, come è frequente nelle pronunce amministrative sintetiche, non espliciti ampiamente il ragionamento sotteso alla decisione, l'esito pronunciato rivela che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che il provvedimento del Comune di Milano fosse legittimo sotto il profilo amministrativo. Ciò significa che il collegio giudicante ha valutato che l'amministrazione comunale avesse i poteri e il fondamento giuridico per emanare la prescrizione di adeguamento del numero di iscritti in base ai termini dell'Autorizzazione al Funzionamento. Il Tribunale ha altresì tenuto conto della circostanza che esiste una differenza giuridica rilevante tra l'annullamento di un provvedimento amministrativo e la richiesta di risarcimento danni: mentre il primo rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, il secondo attiene alla responsabilità civile dell'amministrazione e, di conseguenza, alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale distinzione è coerente con la struttura dell'ordinamento processuale italiano che separa le competenze tra magistratura amministrativa e giudice ordinario in base alla natura della controversia.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dunque respinto la domanda di annullamento del provvedimento, confermando così la legittimità dell'atto amministrativo del 08 agosto 2017 emesso dal Comune di Milano. Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità di tale istanza per difetto di giurisdizione, non potendo egli stesso conoscere di controversie riguardanti il risarcimento del danno derivante da provvedimenti amministrativi: tale materia è stata correttamente ricondotta alla competenza del giudice ordinario, al quale la comunità ricorrente potrà riproporre l'azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata pronunciata il 27 giugno 2023 dal collegio composto dai magistrati Marco Bignami (presidente), Anna Corrado e Roberto Lombardi (estensore), ed è ormai divenuta definitiva.
Massima
L'amministrazione competente in materia di vigilanza su comunità assistenziali possiede il potere di prescrivere l'adeguamento del numero degli iscritti ai limiti contenuti nell'Autorizzazione al Funzionamento, e tale prescrizione costituisce provvedimento amministrativo legittimamente impugnabile innanzi al giudice amministrativo, mentre le controversie riguardanti il risarcimento dei danni derivanti da tale provvedimento restano riservate alla competenza del giudice ordinario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Educazione Area Monitoraggio, Controllo e Riscossione Servizi Educativi, Unità di Monitoraggio e Controllo Servizi Territoriali del 08.08.2017, a firma della Responsabile dell'Unità operativa Dott. Letizia Villa, di prescrizione di adeguamento del numero degli iscritti della Comunità -OMISSIS- a quanto dichiarato nell'Autorizzazione al Funzionamento (PG 103078/2006), comunicato a mezzo pec in data 09.08.2017 in epigrafe indicato, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non noto, e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti. sul ricorso numero di registro generale 2723 del 2017, proposto da -OMISSIS- Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rebecca Rigon, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Bellini, 19 Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Elisabetta D'Auria, Antonello Mandarano, Anna Maria Moramarco, Annalisa Pelucchi e Mario Di Martino, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6 Ats della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino Bottini e Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; Azienda di Tutela della Salute Ats Città Metropolitana di Milano Dipartimento Paaps Uoc Vigil. e Contr. Strutt. Sanitar, Azienda di Tutela della Salute Ats Città Metropolitana di Milano Sc Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria, non costituiti in giudizio Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Ats della Città Metropolitana di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: -respinge la domanda di annullamento; -dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risarcimento del danno, indicando, quale Giudice fornito di giurisdizione, il Giudice ordinario, dinanzi al quale l’azione potrà essere riproposta entro i termini di legge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →