Sentenza n. 202300833/2023
Pubblico Impiego - Polizia Di Stato - Sanzione Disciplinare - Ricorso Gerarchico - Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un agente della polizia di Stato ha ricevuto una sanzione disciplinare dalla Questura competente il 20 marzo 2018, consistente in una multa pari a 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni fissi continuativi, irrogata per violazioni disciplinari punite secondo il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 numero 737. L'agente ha presentato ricorso gerarchico contro questo provvedimento disciplinare, ricorso che è stato successivamente rigettato dal Capo della Polizia con provvedimento del 12 novembre 2018. Non soddisfatto dell'esito del ricorso gerarchico, l'agente ha deciso di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di entrambi i provvedimenti sanzionatori, contestando la legittimità della sanzione disciplinare e dei motivi che l'avevano giustificata.
Il quadro normativo
La materia della disciplina del personale di polizia di Stato è regolata principalmente dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 numero 737, che stabilisce le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni, suddividendo queste ultime in diverse categorie secondo la gravità della condotta. Il ricorso gerarchico rappresenta uno strumento interno all'amministrazione di polizia per contestare i provvedimenti sanzionatori prima di ricorrere alla giustizia amministrativa. Una volta esaurite le vie di ricorso interno, il dipendente può rivolgersi al giudice amministrativo per denunciare eventuali vizi del provvedimento, quali difetti procedurali, errori di diritto nella qualificazione della condotta, manifesta irragionevolezza o violazione dei diritti fondamentali.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità della sanzione disciplinare sostenendo che il provvedimento sanzionatorio e il successivo rigetto del ricorso gerarchico erano affetti da vizi che ne giustificassero l'annullamento da parte del giudice amministrativo. La controversia riguardava quindi l'ambito della sindacabilità delle decisioni disciplinari interne all'amministrazione di polizia quando non ricorrano difetti procedurali palesi o errori di diritto manifesti, nonché la corretta applicazione dei criteri di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata.
La motivazione del giudice
Sebbene il testo della sentenza disponibile non riporti la motivazione estesa del collegio giudicante, l'esito del ricorso e la sua rispinta permettono di desumere che il Tribunale Amministrativo ha valutato come legittimi sia il provvedimento originario del Questore che il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Capo della Polizia. Il giudice ha presumibilmente ritenuto che la sanzione disciplinare fosse stata correttamente irrogata sulla base di una violazione disciplinare effettivamente accertata, che le procedure formali fossero state rispettate, e che non sussistessero elementi di manifesta irragionevolezza, eccesso di potere o violazione di legge tali da giustificare l'intervento del giudice amministrativo per l'annullamento del provvedimento.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso presentato dall'agente di polizia, confermando così la legittimità della sanzione disciplinare irrogata dalla Questura e del successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Capo della Polizia. Al ricorrente è stata inoltre imposta la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'amministrazione resistente, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge. La sentenza, per ragioni di tutela della dignità della persona interessata, ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica menzionata nel provvedimento disciplinare originario.
Massima
La sanzione disciplinare irrogata dal Questore nei confronti di un agente di polizia di Stato per violazione dei doveri disciplinari è annullabile dal giudice amministrativo soltanto ove affetta da difetti procedurali rilevanti, da errori di qualificazione normativa della condotta ovvero da manifesta irragionevolezza, restando invece sindacabili in via ordinaria soltanto presso l'amministrazione mediante ricorso gerarchico interno.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia n. -OMISSIS-, adottato il 12.11.2018 e notificato in data 5.12.2018, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso il precedente provvedimento del Questore di -OMISSIS- adottato il 20.03.2018 e notificato il 29.03.2018, con il quale era stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 5/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, nn. 10 e 18, del d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, consequenziale o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 337 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Brambilla e Amadeo Santamato, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica menzionata nel provvedimento. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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