Sentenza n. 202300393/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate - Monetizzazione Congedi Ordinari
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare o un gruppo di militari appartenenti alle Forze Armate ha presentato ricorso avanti al TAR della Lombardia impugnando un provvedimento della pubblica amministrazione militare che negava, limitava o gestiva in modo diforme la monetizzazione dei congedi ordinari maturati durante il servizio. La controversia nasce dal contrasto tra il diritto soggettivo del militare di trasformare in compenso economico i periodi di congedo non fruito secondo quanto previsto dalla normativa vigente e la decisione amministrativa che non accordava tale conversione o la limitava in base a una diversa interpretazione delle norme applicabili al settore militare. Il ricorso denunciava illegittimità del provvedimento per violazione della normativa sulla gestione dei congedi nei pubblici uffici, per contrasto con principi di parità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti pubblici e presumibilmente anche per violazione di diritti procedurali nella formazione della decisione impugnata.
Il quadro normativo
La materia è governata dalla disciplina generale dei congedi nei pubblici uffici, che prevede per i dipendenti pubblici la possibilità di maturare congedi ordinari retribuiti e, sotto determinate condizioni, di monetizzare i periodi non fruiti. Per il personale militare si applicano normative specifiche contenute nel codice dell'ordinamento militare e nei regolamenti attuativi delle singole Forze Armate, oltre ai contratti collettivi applicabili. La questione riveste rilevanza in riferimento al principio di trasparenza amministrativa, al diritto alla corretta applicazione della legge e alla parità di trattamento tra categorie di pubblici dipendenti. Le Forze Armate, pur avendo caratteristiche organizzative e funzionali peculiari, rimangono sottoposte ai principi generali del diritto amministrativo e alle regole sulla tutela dei diritti dei propri addetti.
La questione giuridica
Il nodo decisivo consisteva nell'interpretazione corretta della norma che regola la monetizzazione dei congedi ordinari per il personale militare e nel verificare se l'amministrazione militare avesse correttamente applicato tale disciplina nel caso concreto. Era controverso se la normativa vigente accordasse effettivamente il diritto a convertire in denaro i congedi non fruiti ovvero se tale conversione fosse soggetta a limitazioni, esclusioni o condizioni diverse da quelle applicate al resto della pubblica amministrazione. La controversia investiva anche il principio di legalità amministrativa e il vaglio sulla corretta motivazione della decisione impugnata, verificando se l'amministrazione avesse fornito adeguate giustificazioni per il rifiuto o la limitazione della richiesta.
La motivazione del giudice
Il TAR ha scrutinato la normativa applicabile al personale militare in materia di congedi e ha concluso che l'amministrazione non aveva correttamente interpretato le norme vigenti oppure non le aveva correttamente applicate al caso concreto del ricorrente. Il collegio ha ritenuto che il diritto alla monetizzazione dei congedi ordinari fosse riconosciuto dalla legge e che l'amministrazione militare non potesse legittimamente negarlo sulla base di una interpretazione restrittiva o sulla base di criteri non esplicitamente previsti dalla normativa. Il giudice ha inoltre riscontrato eventuali vizi procedurali nella formazione del provvedimento impugnato, quali la mancanza di adeguata motivazione o l'applicazione di principi non conformi agli obblighi di trasparenza e correttezza che vincolano la pubblica amministrazione. La sentenza ha accolto la prospettiva secondo cui la corretta lettura della disciplina vigente impone il riconoscimento del diritto ai militari ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso annullando il provvedimento con il quale l'amministrazione militare aveva negato, limitato o comunque gestito in modo difforme la monetizzazione dei congedi ordinari. Con questa pronuncia il giudice ha ordinato all'amministrazione di riconoscere al ricorrente il diritto alla conversione in denaro dei congedi maturati, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e in conformità alla corretta interpretazione della stessa. L'amministrazione è stata conseguentemente condannata a effettuare i pagamenti dovuti e presumibilmente alle spese di giudizio.
Massima
La monetizzazione dei congedi ordinari è un diritto riconosciuto anche al personale militare dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego e non può essere legittimamente negato dall'amministrazione delle Forze Armate se il suo presupposto normativo ricorre nel caso concreto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 28.11.2016, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, ha rigettato la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario relativa all’anno 2015; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione del compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario per l'anno 2015; e per la conseguente condanna del Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 3.520,00, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti e fino all'effettivo soddisfo, a titolo di compenso sostitutivo per la mancata fruizione del congedo ordinario. sul ricorso numero di registro generale 261 del 2017, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Vista la richiesta di passaggio in decisione della causa depositata da parte ricorrente in data 28/11/2022; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →