Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—DICHIARA DIFETTO DI
Sentenza n. 202300390/2023
Pubblico Impiego - Autorità Indipendente - Trattamento Economico
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Concetta Plantamura, Consigliere Anna Corrado, Consigliere, Estensore per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico n. -OMISSIS- recante il ritiro della deliberazione della medesima Autorità n. -OMISSIS-, con la quale era stato recepito l'accordo del -OMISSIS-, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi (anche se non in via esclusiva): - le determinazioni di cui al verbale della 943^ riunione dell'Autorità del 17 novembre 2016, punto 25; - le determinazioni di cui al verbale della riunione 24 novembre 2016 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità; - la nota dell'Autorità 29 dicembre 2016, prot. 39022; sul ricorso numero di registro generale 414 del 2017, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurilio D'Angelo, Daniela Concetta Notaro, con domicilio eletto presso lo studio Maurilio D'Angelo in Milano; First Cisl, Rappresentanza Sin, First Cisl Direzione Territoriale e Provinciale di Milano, First Cisl Nazionale, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurilio D'Angelo, Daniela Concetta Notaro, con domicilio eletto presso lo studio Maurilio D'Angelo in Roma, via Pietro Da Cortona 8; Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico - Sede di Milano, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico - Sede di Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nell’A.G.O. il giudice munito di giurisdizione innanzi al quale il giudizio può essere riproposto, ai sensi, per gli effetti e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a., in relazione alla domanda presentata dalle organizzazioni sindacali ricorrenti; - dichiara inammissibile il ricorso per difetto d’interesse, in relazione alla domanda di annullamento presentata dal ricorrente ing. -OMISSIS-. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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