Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202300249/2023

Pubblico Impiego - Alloggio Ad Uso Collettivo - Recupero Somme

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente pubblico del Corpo Forestale dello Stato ha occupato senza titolo due alloggi di proprietà o in disponibilità dell'amministrazione: il primo sito a Milano a partire dal novembre 2006 e il secondo a partire da luglio 2014. L'amministrazione, riscontrando l'occupazione abusiva e il mancato pagamento delle relative indennità, ha emesso un provvedimento amministrativo che ha disposto la trattenuta dalle retribuzioni del dipendente per un importo totale di 4.140 euro, articolato in tredici mensilità di 300 euro ciascuna e una mensilità di 240 euro, con decorrenza dal dicembre 2016. Successivamente l'amministrazione ha anche preannunciato ulteriori trattenute per il recupero degli interessi legali maturati sui due periodi di occupazione, calcolati rispettivamente in 2.040 euro dal novembre 2006 per il primo alloggio e in 2.100 euro dal luglio 2014 per il secondo. Il dipendente ha impugnato il provvedimento di trattenuta dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando sia il diritto dell'amministrazione di operare le trattenute sia, nella peggiore delle ipotesi, la corretta quantificazione dell'importo dovuto.

Il quadro normativo

La controversia ricade nell'ambito della responsabilità del dipendente pubblico per l'utilizzo abusivo di beni immobili di proprietà della pubblica amministrazione e del conseguente diritto dell'amministrazione di recuperare le somme dovute per l'indebita occupazione. Il fondamento normativo risiede nei principi generali del diritto amministrativo che riconoscono alla pubblica amministrazione il diritto di tutelare il proprio patrimonio e di farsi rimborsare i danni dall'agente pubblico che lo ha deteriorato o indebitamente utilizzato. Tuttavia, la stessa amministrazione rimane vincolata al rispetto delle forme procedurali corrette e alla corretta quantificazione dei debiti verso i propri dipendenti, inclusa la determinazione precisa degli interessi legali dovuti. Il diritto al lavoro e la tutela della dignità del lavoratore, come garantiti dalla Costituzione, richiedono inoltre che le trattenute stipendiali avvengano secondo criteri trasparenti e matematicamente corretti, senza margini di arbitrarietà amministrativa nella determinazione delle somme.

La questione giuridica

Il punto di diritto in controversia era duplice: innanzitutto, se l'amministrazione fosse legittimata a operare trattenute dalla retribuzione di un dipendente pubblico per recuperare somme dovute per l'indebita occupazione di beni immobili, senza ricorrere a strumenti quali il giudizio di condanna o il recupero attraverso il procedimento amministrativo di riscossione coattiva. In secondo luogo, qualora si riconoscesse il diritto dell'amministrazione a operare le trattenute, se la quantificazione dell'importo trattenuto fosse stata corretta dal punto di vista matematico e procedurale, considerando in particolare il calcolo degli interessi legali sui due periodi di occupazione. La complessità risiedeva quindi nel bilanciamento tra il diritto dell'amministrazione di tutelare il proprio patrimonio e il diritto del dipendente a una determinazione corretta e non arbitraria delle somme dovute.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso, decidendo di annullare il provvedimento impugnato esclusivamente con riguardo alla quantificazione del debito ivi operata. Questa scelta rivela il ragionamento del collegio giudicante: mentre il TAR non ha ritenuto di contestare in toto il diritto dell'amministrazione a recuperare le somme dovute per l'occupazione abusiva dei due immobili, ha invece riconosciuto che l'importo calcolato e le modalità di sua determinazione erano affetti da vizi procedurali o matematici che ne rendevano illegittima la quantificazione. Il TAR ha presumibilmente ritenuto che il calcolo degli interessi legali, gli importi mensili e la loro ripartizione nel tempo non fossero stati determinati secondo i corretti criteri normativi e contabili applicabili alle relazioni tra pubblica amministrazione e propri dipendenti. L'annullamento parziale, circoscritto alla quantificazione, indica che il giudice administrativo ha voluto preservare il diritto sostanziale dell'amministrazione mentre ne annulla l'atto esecutivo nella parte viziata, rimandando implicitamente alla necessità di una corretta rideterminazione dell'importo dovuto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso in parte, annullando il provvedimento del Corpo Forestale dello Stato con esclusivo riguardo alla quantificazione del debito, lasciando quindi al ricorrente la possibilità di contestare davanti all'amministrazione stessa il ricalcolo delle somme dovute secondo i criteri corretti. Le spese sono state compensate tra le parti, ciascuna sopportando le proprie, dato che il ricorso è stato accolto solo parzialmente e non vi era una chiara prevalenza di una parte sull'altra. La sentenza ordina che la stessa sia eseguita dall'autorità amministrativa, vincolo che implica l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla pronuncia giudiziale e di procedere con una corretta rideterminazione. Infine, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di ogni dato identificativo, a tutela della dignità e dei diritti della persona secondo la normativa sulla privacy.

Massima

L'amministrazione è legittimata a recuperare dalle retribuzioni di un proprio dipendente le somme dovute per l'indebita occupazione di beni immobili pubblici, tuttavia il provvedimento di trattenuta deve essere annullato qualora la quantificazione del debito sia affetta da vizi procedurali o errori nei criteri di calcolo degli interessi legali e delle rate di rimborso, spettando al ricorrente contestare la corretta determinazione davanti all'amministrazione medesima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Comando Regionale per la Lombardia, con cui è stata disposta “una trattenuta stipendiale totale di € 4.140,00”, operante per 13 mensilità da € 300,00 ciascuna ed una mensilità di € 240,00, a far data dal mese di dicembre 2016, preannunciando, altresì, “un’ulteriore trattenuta per la corresponsione degli interessi legali maturati e maturandi calcolati per l’importo di € 2.040,00 con decorrenza 03/11/2006, data di inizio inadempimento per l’occupazione dell’alloggio di via -OMISSIS- Milano e per l’importo di € 2.100,00 con decorrenza 08/07/2014 data di costituzione in mora, per l’occupazione dell’alloggio di via per -OMISSIS- -OMISSIS-”;
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Calamoneri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori Avv. Orsatti per delega dell'avv. Calamoneri - Avv. Vignoli per l'avvocatura dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione, annullando l’atto impugnato con esclusivo riguardo alla quantificazione del debito ivi operata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash