Sentenza n. 202302055/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate - Sospensione Precauzionale Dal Servizio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare dell'Arma dei Carabinieri ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Lombardia per ottenere l'annullamento di due provvedimenti conseguenti l'uno all'altro. Il primo provvedimento, emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, disponeva la sospensione facoltativa dall'impiego a carico del ricorrente. Il secondo, assunto dal Comando della Legione Carabinieri "Lombardia" di Milano, ordinava il trasferimento del medesimo carabiniere presso un reparto diverso, quale effetto consequenziale della sospensione. Il ricorrente ha ritenuto illegittime queste decisioni dell'amministrazione militare e ha chiesto al TAR di sindacare la legittimità dei provvedimenti, contestando apparentemente gli aspetti procedurali e sostanziali della sospensione dall'impiego.
Il quadro normativo
La materia della sospensione facoltativa dall'impiego nel settore militare è disciplinata da specifiche norme del diritto amministrativo militare e dalle disposizioni generali dell'ordinamento dei militari. La sospensione rappresenta uno strumento di carattere cautelare e gestionale in mano all'amministrazione, finalizzato a tutelare i diversi interessi della Forza armata, sia dal punto di vista della funzionalità organizzativa che della tutela della dignità e dei diritti dei militari. I provvedimenti relativi al trasferimento di personale militare rimangono ricompresi nelle competenze discrezionali dell'amministrazione della Difesa, sebbene soggetti al controllo del giudice amministrativo per quanto concerne il rispetto dei principi generali di legalità, proporzionalità e corretta procedura. La sentenza stessa rimanda al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, evidenziando la centralità della tutela della privacy nel giudizio.
La questione giuridica
Il punto controverso attorno al quale si è sviluppato il ricorso riguardava la legittimità dei provvedimenti di sospensione dall'impiego e di trasferimento, adottati dall'amministrazione militare ai danni del ricorrente. Il ricorrente probabilmente contestava l'assenza di fondamenti legittimi per tali decisioni, ovvero riteneva che il procedimento amministrativo non fosse stato condotto secondo le forme dovute, oppure che i provvedimenti mancassero di adeguata motivazione o risultassero sproporzionati rispetto all'interesse pubblico perseguito. La controversia si inscriveva dunque nella più ampia tematica della tutela dei diritti del militare nel rapporto di servizio, nella quale il compito del giudice amministrativo è quello di verificare che l'amministrazione non abusi del proprio potere discrezionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, sulla base degli atti di causa e delle argomentazioni delle parti, ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero fondati e legittimi, accogliendo sostanzialmente la posizione dell'Amministrazione della Difesa. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato che la sospensione facoltativa dall'impiego trovasse adeguato fondamento normativo e che i criteri adottati dall'amministrazione rientrassero nella discrezionalità amministrativa legittimamente esercitabile nel settore militare. Il TAR ha concluso che né la procedura seguita, né la motivazione sottesa ai provvedimenti presentavano profili di illegittimità tali da giustificare l'intervento annullativo del giudice. La sentenza ha inoltre ritenuto opportuno, per ragioni di tutela della dignità personale del ricorrente, disporre l'oscuramento delle generalità nel testo della sentenza stessa, applicando la disciplina sulla protezione dei dati personali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità sia della sospensione facoltativa dall'impiego sia del conseguente trasferimento disposto dal Comando della Legione. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, dal momento che il ricorso, sebbene respinto, non era manifestamente infondato né temerario. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa competente, e il TAR ha provveduto all'oscuramento dei dati personali del ricorrente per preservare la privacy dello stesso.
Massima
I provvedimenti di sospensione facoltativa dall'impiego e di conseguente trasferimento di personale militare costituiscono esercizio legittimo della discrezionalità amministrativa militare, quando adottati secondo le forme di legge e nel rispetto dei principi di proporzionalità e legalità, e pertanto non sono assoggettabili ad annullamento da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare e recante la sospensione facoltativa dall’impiego; - provvedimento avente protocollo n. -OMISSIS-, assunto dal Comando Legione Carabinieri “Lombardia” di Milano, recante il conseguente trasferimento al Reparto -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 18; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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