Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202301814/2023

Pubblico Impiego - Polizia Di Stato - Momentaneo Ritiro Della Pistola D'ordinanza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un Sovraintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Milano, ha ricevuto dal Questore della Provincia di Milano, mediante provvedimento datato 5 marzo 2018, un ordine di temporaneo ritiro della propria pistola d'ordinanza, matricola S56716Z, insieme al relativo munizionamento. Tale provvedimento, identificato come Provvedimento nr. 2.14/6006-2018, rappresenta una misura disciplinare o cautelare incidente sulla disponibilità dell'arma d'ordinanza dell'agente, strumento essenziale per l'esercizio delle funzioni di polizia. L'agente, ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo dei propri diritti, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, esperendo il rimedio della ricorso ordinario per l'annullamento del provvedimento e di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato o consequenziale. Il ricorso è stato presentato nel 2018 ed ha visto la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, mentre la Questura di Milano ha scelto di non costituirsi nel giudizio.

Il quadro normativo

La materia dei provvedimenti cautelari e disciplinari nei confronti degli agenti di polizia è regolata da diverse fonti normative, inclusi il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), ai quali la sentenza esplicitamente richiama. La giurisdizione del TAR in materia di ricorsi contro atti della pubblica amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e dalle disposizioni sulla ripartizione della giurisdizione amministrativa. Il ritiro temporaneo o permanente di un'arma d'ordinanza costituisce una misura che incide sui diritti e sulle funzioni dell'agente e pertanto potrebbe rientrare nella categoria degli atti amministrativi impugnabili, sebbene questioni di procedibilità e di giurisdizione possono rappresentare ostacoli processuali significativi. Il quadro normativo si caratterizza per la necessità di equilibrare l'esigenza di sicurezza e disciplina nella gestione delle forze dell'ordine con i diritti e le garanzie procedurali degli agenti interessati.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la procedibilità del ricorso stesso, ovvero se il Tribunale Amministrativo Regionale fosse investito del potere di conoscere e decidere nel merito la controversia promossa dall'agente di polizia nei confronti del Questore. La questione implicava la verifica della sussistenza dei presupposti essenziali per l'esame della controversia, quali la legittimazione del ricorrente, la competenza territoriale, il rispetto dei termini procedurali e, in generale, la configurabilità del ricorso come strumento processuale idoneo a impugnare il provvedimento questorale. Sebbene il ricorso fosse stato correttamente presentato dal soggetto interessato e dal Ministero dell'Interno fosse stata assicurata una contestazione nel merito, la questione del diritto di azione e della procedibilità della domanda rappresentava un aspetto giuridico preliminare che il collegio giudicante ha dovuto risolvere prioritariamente rispetto al merito della controversia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, nel corso dell'udienza pubblica tenutasi il 13 luglio 2023, alla quale hanno partecipato il relatore dott. Marco Bignami e i difensori di entrambe le parti, ha proceduto all'esame degli elementi di fatto e di diritto secondo le modalità proprie della cognizione amministrativa. Pur nella brevità formale della motivazione, il collegio ha ritenuto opportuno sottoporre il ricorso a una valutazione preliminare di procedibilità, considerando gli elementi essenziali allegati dalle parti e gli atti della causa nel loro complesso. Attraverso questo percorso valutativo, il Tribunale ha identificato una carenza nei presupposti procedurali necessari affinché il ricorso potesse essere deciso nel merito, giungendo alla conclusione che il ricorso non poteva essere proseguito in quella forma. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso rappresenta pertanto il risultato di un accertamento di una condizione essenziale mancante, non una valutazione nel merito della correttezza o legittimità del provvedimento questorale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara definitivamente il ricorso improcedibile, declinando quindi la propria cognizione nel merito della questione sottoposta. La sentenza compensa inoltre le spese di giudizio, applicando il principio per cui la parte ricorrente sostiene i costi del procedimento data l'improcedibilità della domanda. Il collegio ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, assicurando così l'efficacia della pronunzia. Al fine di tutelare i diritti e la dignità del ricorrente, il Tribunale dispone l'oscuramento delle generalità nella sentenza, in conformità agli articoli 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 5 e 6 del GDPR, operazione che la Segreteria della cancelleria è incaricata di eseguire.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo ricorre quando manca uno dei presupposti essenziali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa, indipendentemente dal fondamento nel merito della pretesa dedotta. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Anna Corrado, Consigliere per l'annullamento del Provvedimento nr. 2.14/6006-2018, emesso in data 5 marzo con il quale il Questore della Provincia di Milano ha disposto il temporaneo ritiro della pistola d'ordinanza matricola n. S56716Z ed il relativo munizionamento a danno del Sovraintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Carattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Questura di Milano, non costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati, visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito: DICHIARA IMPROCEDIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE TERZA Data: 13 luglio 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
del Provvedimento nr. 2.14/6006-2018, emesso in data 5 marzo con il quale il Questore della Provincia di Milano ha disposto il temporaneo ritiro della pistola d’ordinanza – matricola n. S56716Z – ed il relativo munizionamento a danno del Sovraintendente Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-, in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale;
di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Carattoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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