Sentenza n. 202301764/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate/carabinieri - Trasferimento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un Maresciallo Maggiore dei Carabinieri ha impugnato una comunicazione di trasferimento d'autorità emessa dal Comando Legione Carabinieri Lombardia, protocollata con il numero 1188/12-0/2018 e notificata il 5 ottobre 2018. Il trasferimento disponeva il suo spostamento dalla stazione di Giussano in provincia di Monza e Brianza a quella di Serina in provincia di Bergamo, assegnandolo al ruolo di Comandante con relativo alloggio di servizio. Il ricorrente ha contestato il provvedimento ritenendolo illegittimo e lesivo dei propri diritti, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2018 al fine di ottenerne l'annullamento. La controversia è stata decisa dal TAR in sede di giudizio di merito solo nel giugno 2023, dopo un iter processuale di circa quattro anni e mezzo.
Il quadro normativo
I trasferimenti del personale militare e delle forze dell'ordine sono disciplinati da specifiche normative che attribuiscono all'amministrazione militare una discrezionalità organizzativa finalizzata a garantire l'efficienza del servizio. Il diritto al trasferimento e alle relative modalità è disciplinato dal codice dell'ordinamento militare e dalle relative normative di settore che consentono all'amministrazione di adottare provvedimenti di mobilità del personale secondo criteri organizzativi e di necessità del servizio. Tuttavia, tale discrezionalità non è assoluta, ma rimane soggetta ai principi generali del diritto amministrativo, quali la motivazione, la proporzionalità, il rispetto dei diritti fondamentali e il principio di buona amministrazione. L'amministrazione deve dunque fornire una razionale giustificazione delle decisioni adottate in materia di trasferimento, assicurando che tali decisioni non siano arbitrarie o pretestuose e rispettino la dignità e i diritti personali del dipendente.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità amministrativa del provvedimento di trasferimento, presumibilmente contestando sia il procedimento seguito nella sua adozione che le ragioni sostanziali che lo giustificavano. Le possibili questioni controverse potevano riguardare l'assenza o l'insufficienza della motivazione, l'inosservanza di procedure amministrative corrette, la violazione di diritti soggettivi perfetti del ricorrente oppure la mancanza di una razionale correlazione tra l'interesse del servizio invocato e il trasferimento disposto. Dalla natura stessa del ricorso si desume che il Maresciallo Maggiore contestava la legittimità formale e sostanziale della decisione dell'amministrazione militare, ritenendo che quest'ultima avesse ecceduto i propri poteri discrezionali o agito in contrasto con i vincoli normativi applicabili al procedimento di trasferimento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa nell'udienza pubblica del 27 giugno 2023, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso. Sebbene il testo della sentenza sia sintetico nel riportare l'articolato ragionamento giuridico, la decisione di respingere il ricorso significa che il collegio ha ritenuto il provvedimento di trasferimento conforme alle norme vigenti e coerente con la discrezionalità amministrativa attribuita al Comando Legione Carabinieri Lombardia. Il TAR ha presumibilmente valutato che l'amministrazione aveva fornito una motivazione sufficiente, aveva seguito il corretto procedimento amministrativo e non aveva violato diritti fondamentali del ricorrente, oppure che eventuali eccessi nell'esercizio dei poteri discrezionali non erano sussistenti. La respinta integrale del ricorso testimonia la conclusione del collegio che l'interesse del servizio e le esigenze organizzative invocate dalla Difesa erano prevalenti rispetto alle possibili obiezioni del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal Maresciallo Maggiore, confermando così la piena legittimità del provvedimento di trasferimento dalla stazione di Giussano a quella di Serina. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti, cosicché ciascuna parte rimane investita dei propri costi processuali. Il TAR ha inoltre ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza, rafforzando l'efficacia del provvedimento di trasferimento. Infine, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata secondo le norme sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'amministrazione militare dispone di ampi margini di discrezionalità nell'adottare provvedimenti di trasferimento del personale delle forze armate quando tali trasferimenti rispondano a esigenze organizzative e di servizio, e tali provvedimenti rimangono legittimi in assenza di violazioni procedurali manifeste o di lesioni dirette di diritti soggettivi perfetti del dipendente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Anna Corrado, Consigliere Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore per l'annullamento della comunicazione di trasferimento d’autorità emessa dal Comando Legione Carabinieri Lombardia – SM Ufficio Personale e avente protocollo n. 1188/12-0/2018, notificata all’esponente in data 5 ottobre 2018 con il quale è stato decretato il trasferimento d’autorità del Mar. Magg. -OMISSIS- -OMISSIS- dalla stazione di Giussano (MB) a quella di Serina (BG), quale Comandante con alloggio di servizio, nonché di tutti gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi. sul ricorso numero di registro generale 2880 del 2018, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese della fase di merito compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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