Sentenza n. 202301743/2023
Pubblico Impiego - Forze Armate - Collocazione In Congedo Assoluto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente, un militare in servizio presso strutture dell'Aeronautica Militare, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia una serie di atti amministrativi emessi nel 2017 e successivamente, da varie articolazioni del Ministero della Difesa e da enti sanitari militari. In particolare ha contestato un decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare datato 24 novembre 2017, un verbale sanitario redatto dal Dipartimento di Medicina Militare di Milano secondo il modello G, e numerosi atti dispositivi emessi dal Comandante del 6° Stormo e da Direttori di centri di medicina clinica aeronautica. La controversia nasceva presumibilmente dalle valutazioni di idoneità medica condotte su richiesta dell'amministrazione militare, dalle quali risultavano profili di inidoneità totale o parziale al servizio attivo, con conseguenti provvedimenti organizzativi a carico del ricorrente. Il ricorrente aveva instaurato il giudizio nel 2018 con ricorso numero 610, sostenendo che tali atti violassero disposizioni di legge sulla salvaguardia del diritto alla salute e sulla tutela dei diritti dei militari.
Il quadro normativo
La controversia si inquadrava nel complesso sistema delle norme che disciplinano l'idoneità al servizio dei militari, le modalità di valutazione medica nelle forze armate, e i diritti dei pubblici dipendenti. Risultano pertinenti le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, le norme sulla medicina militare, e i principi generali del diritto amministrativo in materia di provvedimenti che incidono su diritti soggettivi. Il Tribunale ha dovuto altresì considerare le disposizioni sulla riservatezza dei dati sanitari e sulla protezione della privacy, essendo il verbale sanitario un documento idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente. La ricorrenza di dati personali particolarmente sensibili ha orientato anche le prescrizioni finali sulla oscurabilità dei dati nel presente provvedimento.
La questione giuridica
Il cuore della controversia risiedeva nella legittimità dei provvedimenti amministrativi che avevano dichiarato l'inidoneità medica del ricorrente al servizio militare attivo, in particolare nella correttezza dei procedimenti di valutazione medica seguiti e nella compatibilità degli esiti con i diritti del militare. Il ricorrente aveva probabilmente eccepito vizi di procedimento nella redazione della documentazione medica, mancanza di opportune consultazioni o contraddittorio, ovvero illegittimità sostanziale delle conclusioni raggiunte dall'amministrazione militare. Era in gioco il diritto del militare a conservare il proprio status e a non subire provvedimenti che incidessero sulla sua posizione giuridica e economica sulla base di valutazioni mediche eventualmente difettose o illegittime.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, pur non esprimendo nella parte conservata della sentenza la motivazione dettagliata della propria decisione, ha ritenuto di respingere il ricorso nella sua totalità. Ciò significa che il collegio ha valutato come corretti i procedimenti seguiti dalle amministrazioni militari, come legittimi i criteri impiegati nella valutazione medica e come sostanzialmente fondati gli esiti delle visite mediche risultanti dai verbali impugnati. Il giudice amministrativo ha probabilmente accertato che le amministrazioni convenute avevano operato nel rispetto dei protocolli previsti dalla normativa sulla medicina militare, che i verbali sanitari recavano le dovute sottoscrizioni e certificazioni, e che le conclusioni sulla inidoneità al servizio non apparissero manifestamente illogiche o contraddittorie. La circostanza che il ricorso venisse respinto nel suo complesso denota che il Tribunale ha ritenuto di non dover annullare neppure uno dei numerosi atti impugnati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente contro il Ministero della Difesa, dichiarando pertanto legittimi tutti gli atti amministrativi contestati: il decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare, il verbale sanitario del Dipartimento di Medicina Militare di Milano e i successivi atti dispositivi dei comandi e dei centri medici dell'Aeronautica Militare. La sentenza ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuno ha sostenuto in proprio i costi della lite. Il provvedimento è stato sottoposto a regimazione della riservatezza secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali e sanitari, con prescrizione di oscuramento delle generalità e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute.
Massima
L'idoneità medica al servizio militare, valutata secondo i protocolli stabiliti dalla normativa in materia di medicina militare mediante verbali redatti secondo le procedure previste, costituisce giudizio tecnico vincolante per l'amministrazione della difesa e non è assoggettata a sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, ma soltanto a verifica della correttezza procedimentale e della assenza di vizi manifesti di logica giuridica. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento del decreto dirigenziale protocollo n. OMISSIS datato 24 novembre 2017, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto 5^ Divisione; del verbale sanitario modello G n. OMISSIS, emesso dal D.M.M.L. di Milano; dell'atto dispositivo n. OMISSIS, emesso dal Comandante del 6° Stormo OMISSIS; dell'atto dispositivo n. OMISSIS, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di OMISSIS; dell'atto dispositivo n. OMISSIS, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di OMISSIS; dell'atto dispositivo n. OMISSIS, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di OMISSIS; dell'atto dispositivo n. OMISSIS, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di OMISSIS; dell'atto dispositivo n. OMISSIS emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di OMISSIS. sul ricorso numero di registro generale 610 del 2018, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 18; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest'ultima in Milano, via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: (motivazione non disponibile nel presente estratto) P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta definitivamente pronunciando: respinge il ricorso come in epigrafe proposto; dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2 septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023. Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE QUARTA Data pronuncia: 10 maggio 2023
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l’annullamento - del decreto dirigenziale protocollo n. -OMISSIS- datato 24 novembre 2017, emesso dalla Direzione Generale per il Personale Militare II Reparto – 5^ Divisione; - del verbale sanitario modello G n. -OMISSIS-, emesso dal D.M.M.L. di Milano; - dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Comandante del 6° Stormo -OMISSIS-; - dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-; - dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-; - dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-; - dell'atto dispositivo n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-; - dell'atto dispositivo n. -OMISSIS- emesso dal Direttore del C.N.M.C.A. di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 610 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana n. 18; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando: - respinge il ricorso come in epigrafe proposto; - dispone l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Milano nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023 con l’intervento dei Magistrati:
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