Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZARespinto

Sentenza n. 202301742/2023

Pubblico Impiego - Forze Armate - Sanzione Disciplinare E Sospensione Dall'impiego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente della Guardia di Finanza ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il provvedimento disciplinare emanato dal Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale il 7 giugno 2018, con il quale è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'impiego per la durata di sei mesi. Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo ritenendo il provvedimento illegittimo, contestandone i presupposti, la fondatezza e la proporzionalità della sanzione disciplinare comminata. La controversia si inserisce nel contesto della responsabilità disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, specificatamente nella Guardia di Finanza, dove il diritto al lavoro e la conservazione della posizione di dipendente pubblico si confrontano con l'esigenza di mantenere rigorose regole di condotta professionale.

Il quadro normativo

La materia delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale delle forze di polizia è regolata dal codice dell'ordinamento della Guardia di Finanza e dal quadro normativo generale sulla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici. Il potere di irrogazione delle sanzioni disciplinari appartiene all'amministrazione ed è esercitato secondo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e rispetto del diritto di difesa del dipendente. La legittimità del provvedimento disciplinare deve essere valutata anche in relazione al rispetto del procedimento amministrativo stabilito dalle norme interne e dalle disposizioni generali sul procedimento stesso. Nel controllo giurisdizionale, il giudice amministrativo verifica la legittimità del provvedimento nei suoi aspetti procedimentali e sostanziali, nonché la congruità della sanzione rispetto alla gravità della violazione disciplinare contestata.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità della decisione amministrativa di irrogare la sospensione dall'impiego di sei mesi al ricorrente da parte del Comando Interregionale. La questione era se sussistessero i presupposti di fatto e le giustificazioni giuridiche che rendessero legittimo il provvedimento disciplinare, ovvero se vi fossero vizi procedimentali o violazioni dei principi di legalità e proporzionalità. In gioco erano il diritto del dipendente alla conservazione della propria posizione lavorativa e il diritto dell'amministrazione a esercitare il potere disciplinare al fine di mantenere l'ordine e la disciplina organizzativa, nonché il rispetto del contratto di lavoro pubblico e delle norme che lo regolano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel suo giudizio di merito, ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento del ricorso non fossero sufficienti a contestare la legittimità del provvedimento disciplinare. Il collegio ha valutato le censure mosse dalla ricorrente e ha concluso che il Comando Interregionale aveva agito legittimamente nell'esercizio del proprio potere disciplinare, in conformità alle norme che disciplinano la materia e nel rispetto dei principi procedimentali e sostanziali vigenti. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, l'accoglimento del ricorso da parte dell'amministrazione convenuta testimonia la solidità della posizione dell'ente davanti al giudice, il quale ha ritenuto non sussistenti le violazioni contestate e proporzionata la misura sanzionatoria adottata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dal dipendente della Guardia di Finanza contro il provvedimento disciplinare del 7 giugno 2018. Conseguentemente, la sanzione della sospensione dall'impiego per sei mesi rimane in vigore e produce i suoi effetti giuridici. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemila con aggiunta dei relativi accessori di legge, a titolo di compenso per i costi dell'azione difensiva sostenuti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

L'amministrazione della Guardia di Finanza esercita legittimamente il proprio potere disciplinare irrogando la sanzione della sospensione dall'impiego qualora sussistano i presupposti fattici della violazione disciplinare contestata e ricorrano le condizioni di proporzionalità e corretta procedura, sicché il giudice amministrativo non annulla il provvedimento quando le censure del ricorrente non risultino idonee a provarne l'illegittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
per l’annullamento
del provvedimento del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale - Comandante Interregionale datato 7 giugno 2018 e notificato al ricorrente in pari data, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego di 6 mesi.
sul ricorso numero di registro generale 2009 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:

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