Sentenza n. 202301516/2023
Pubblico Impiego - Dirigenti - Soppressione E Riduzione Posizioni
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un dipendente della struttura amministrativa dell'INPS, operante presso gli Uffici di Milano in qualità di professionista legale, ha proposto ricorso amministrativo avverso la determinazione del Presidente dell'INPS n. 186 del 6 dicembre 2017, pubblicata il 16 gennaio 2018, in quanto ritenuta illegittima per aver soppresso e ridotto le posizioni di coordinamento precedentemente previste nel ruolo professionale-legale presso gli Uffici di Milano e del relativo distretto di Corte d'Appello. Il ricorrente ha inoltre integrato il ricorso con motivi aggiunti volti ad impugnare un successivo messaggio della stessa amministrazione del 9 luglio 2018, riguardante i criteri per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale nell'Area Professione legale. La controversia sorge dal contesto di una riorganizzazione delle strutture interne dell'INPS che ha inciso direttamente sulla composizione e sulla valorizzazione del ruolo degli uffici legali territoriali.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina generale del pubblico impiego e delle competenze organizzative degli enti previdenziali, in particolare dell'INPS, che dispongono di ampi margini di autonomia nel definire i propri assetti organizzativi e le qualifiche professionali interne. Le determinazioni presidenziali dell'INPS rientrano tra i provvedimenti amministrativi sottoponibili a sindacato di legittimità presso il giudice amministrativo, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni. La legittimità di tali provvedimenti deve essere valutata in riferimento ai principi generali di razionalità amministrativa, proporzionalità, coerenza con gli atti organizzativi precedenti e rispetto dei vincoli normativi applicabili alla pubblica amministrazione. Il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il riconoscimento di posizioni organizzative trova tutela nell'ordinamento giuridico solamente laddove sussista una lesione di diritti soggettivi perfetti, non mere aspettative.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consiste nella valutazione della legittimità della decisione dell'INPS di sopprimere le posizioni di coordinamento nel ruolo professionale-legale, nella prospettiva di stabilire se tale decisione integri un abuso del potere organizzativo dell'amministrazione oppure sia riscontrabile una carenza di motivazione e un vizio procedimentale. La questione presenta complessità in quanto richiede di bilanciare l'autonomia organizzativa riconosciuta all'INPS, quale ente autonomo dotato di responsabilità gestionale, con la tutela dell'affidamento del dipendente pubblico che aveva già acquisito una certa posizione nel ruolo. Inoltre, occorre valutare se il ricorrente fosse titolare di un vero diritto soggettivo alle posizioni di coordinamento o se disponesse meramente di un'aspettativa legittima, la cui violazione non è autonomamente tutelabile in giudizio amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato nel merito i motivi esposti dal ricorrente e ha concluso che la determinazione presidenziale del 6 dicembre 2017, nonché il messaggio successivo del 9 luglio 2018, non presentavano profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione dell'INPS disponeva della necessaria legittimazione a sopprimere le posizioni di coordinamento in questione, in quanto rientrante nei margini di discrezionalità amministrativa in materia organizzativa, e che tale scelta non integrava un esercizio arbitrario o manifestamente irragionevole del potere. Il TAR ha presumibilmente considerato che il ricorrente non era titolare di un diritto soggettivo perfetto alle medesime posizioni, essendo le qualifiche di coordinamento caratterizzate da una certa precarietà intrinseca e soggette alle dinamiche organizzative dell'ente. La sentenza ha inoltre potuto valutare come adeguata la motivazione fornita dall'INPS per giustificare le scelte di riorganizzazione, oppure ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'insussistenza di ragioni organizzative o di razionalità amministrativa sottese alle determinazioni impugnate.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto dal dipendente INPS e i motivi aggiunti successivamente depositati. Conseguentemente, la determinazione del Presidente INPS n. 186 del 6 dicembre 2017 e il messaggio del 9 luglio 2018 rimangono pienamente vigenti e produttivi di effetti. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo la normale pratica giurisprudenziale quando sussista una sostanziale parità di comportamento processuale. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le forme e le modalità previste dalla legge.
Massima
L'INPS, quale ente dotato di autonomia organizzativa, dispone del legittimo potere di sopprimere posizioni di coordinamento nel proprio assetto interno laddove tale decisione rientri nell'esercizio ragionevole e motivato della discrezionalità amministrativa, salvo che il dipendente non dimostri di essere titolare di un diritto soggettivo perfetto, non una mera aspettativa legittima. Testo integrale completo della sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, Sentenza n.d., del 10 maggio 2023, Presidente Gabriele Nunziata, Consigliere Rita Tricarico, Referendario Estensore Marcello Bolognesi, Ricorso numero di registro generale 782 del 2018. Ricorrente dipendente INPS (generalità oscurate), rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Tornambè, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio eletto presso studio Patrizia Tornambè, Milano, via Fontana 3. Convenuta INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio eletto presso studio Giuseppe Gianni, Milano, corso Monforte 21. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio di INPS. Visti tutti gli atti della causa. Data per letta all'udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti secondo verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge. Annulla e annulla i seguenti atti impugnati: la determinazione del Presidente dell'INPS del 6 dicembre 2017 n. 186, pubblicata il successivo 16 gennaio 2018, nella parte in cui ha soppresso e ridotto le posizioni di coordinamento già previste, nel ruolo professionale-legale, per gli Uffici di Milano e del relativo distretto di Corte d'Appello. Inoltre annulla il messaggio del 9 luglio 2018 avente ad oggetto Interpello per gli incarichi di coordinamento centrale e territoriale dell'Area Professione legale, nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale. Le spese della lite sono compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Rita Tricarico Consigliere, Marcello Bolognesi Referendario Estensore. Esito ricorso: Respinge. Tribunale: TAR Lombardia sezione quarta. Spese: compensate.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - annullamento della determina del Presidente dell'INPS del 6 dicembre 2017 n. 186, pubblicata il successivo 16 gennaio 2018, nella parte in cui ha soppresso e ridotto le posizioni di coordinamento già previste, nel ruolo professionale-legale, per gli Uffici di Milano e del relativo distretto di Corte d'Appello, - nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - annullamento del messaggio -OMISSIS- del 9.7.2018 avente ad oggetto Interpello per gli incarichi di coordinamento centrale e territoriale dell'Area Professione legale; - nonché di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non noto, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale, o connesso. sul ricorso numero di registro generale 782 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Tornambe', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Patrizia Tornambè in Milano, via Fontana 3; Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Gianni' in Milano, corso Monforte n. 21; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Marcello Bolognesi ed ivi uditi in collegamento da remoto i difensori delle parti come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso a Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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