Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202301508/2023

Pubblico Impiego - Forze Di Polizia - Equo Indennizzo Ed Infermità Per Causa Di Servizio - Riesame

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un agente di polizia penitenziaria ha presentato all'amministrazione una richiesta per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un evento dannoso che lo ha coinvolto. L'istanza è stata inizialmente rigettata dall'amministrazione competente del Ministero della Giustizia. Successivamente il ricorrente ha chiesto all'amministrazione stessa di riesaminare il proprio diniego mediante un procedimento di autotutela, vale a dire attraverso il riesame volontario della propria precedente decisione. A fronte di tale richiesta, l'amministrazione ha emesso una comunicazione formale con cui ha negato di procedere al riesame della posizione del ricorrente. Avverso tale diniego il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del comportamento amministrativo e chiedendone l'annullamento.

Il quadro normativo

Il procedimento di autotutela trova le sue fondamenta normative nel decreto del Presidente della Repubblica numero 461 del 2001, il quale disciplina i meccanismi attraverso cui l'amministrazione pubblica può riesaminare e revocare propri provvedimenti. Tale sistema consente all'amministrazione di riconsiderare autonomamente le proprie decisioni, correggendo errori o incompletezze, anche in via spontanea o dietro istanza di parte interessata. Il diritto alla previdenza per gli infortuni e le malattie connesse alle cause di servizio per il personale penitenziario è altresì regolato dalla normativa di settore, che prevede rigorose procedure amministrative per il riconoscimento del nesso causale tra l'evento lesivo e l'attività lavorativa. La questione rappresenta un tema sensibile di diritto amministrativo poiché tocca l'equilibrio tra il potere dell'amministrazione di gestire i propri provvedimenti e i diritti soggettivi degli amministrati alla tutela della loro posizione giuridica.

La questione giuridica

La controversia si incentra su un aspetto fondamentale del diritto amministrativo: se l'amministrazione sia obbligata dal d.P.R. 461/2001 a riesaminare un proprio provvedimento su istanza del privato, in particolare quando tale provvedimento sia già stato sottoposto a impugnazione giurisdizionale e il giudice di primo grado abbia rigettato il ricorso del cittadino. Il ricorrente sosteneva che il rifiuto di riesame costituisse eccesso di potere e una violazione dei principi di buona amministrazione. Di contro, l'amministrazione contestava la sussistenza di un obbligo di riesame, specialmente in presenza di un precedente rigetto da parte del giudice. La questione acquisiva rilevanza più ampia poiché toccava i confini tra il potere discrezionale dell'amministrazione e il diritto di accesso ai rimedi amministrativi interni.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha inizialmente ritenuto che la richiesta di riesame in autotutela non rappresenti un dovere indefettibile in capo all'amministrazione, in particolare quando il provvedimento impugnato sia già stato oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado, il quale aveva respinto la pretesa del ricorrente. Il TAR ha ribadito che non esiste un obbligo generale e incondizionato di riesaminare un provvedimento semplicemente perché il privato lo richieda, specie nel contesto di una controversia già decisa in sede giurisdizionale. Tuttavia, il giudice ha constatato che successivamente il giudice d'appello ha accolto la precedente impugnazione, determinando così una modificazione della situazione fattuale e giuridica di partenza. Di conseguenza, l'amministrazione ha dato corso alla soddisfazione dell'interesse del ricorrente, rendendo il ricorso pendente privo di utilità pratica. Il fatto che il ricorrente ha dichiarato di rinunciare a continuare il giudizio, non avendo più interesse alla pronuncia del TAR, ha portato il collegio a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, ha dichiarato il ricorso improcedibile, poiché durante il corso del giudizio la situazione si era modificata e il ricorrente aveva ottenuto il risultato sostanziale perseguito presso il giudice d'appello. Le spese sono state compensate, in deroga al principio ordinario della soccombenza virtuale, proprio considerando la particolare e singolare fattispecie nella quale il ricorrente aveva infine prevalso nei suoi intenti, seppur attraverso un percorso non lineare. Il Tribunale ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza e ha provveduto all'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi dati personali, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

Massima

L'amministrazione non è obbligata a riesaminare un provvedimento in sede di autotutela sulla base di una semplice istanza del privato, in particolare quando il provvedimento medesimo sia già stato oggetto di valutazione giurisdizionale e il ricorso sia stato rigettato dal giudice di primo grado, salvo che intervengano successivamente circostanze che modifichino il presupposto della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente, Estensore
Concetta Plantamura,	Consigliere
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
per l'annullamento
Annullamento della nota prot. n. 2091 fasc. 43473 del 28.5.2018, trasmessa via PEC in data 5.6.2018
sul ricorso numero di registro generale 2115 del 2018, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Milano, c/o Segreteria T.A.R. Lombardia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente ha impugnato la nota indicata in epigrafe, con la quale l’amministrazione ha negato di riesaminare in autotutela l’istanza, già rigettata, con cui il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un incidente;
che si sostiene in ricorso che tale diniego violerebbe il d.P.R. n. 461 del 2001 e sarebbe segnato da eccesso di potere;
che, al contrario, è pacifico che non sussista il dovere dell’amministrazione di esaminare un’istanza di autotutela, tanto più in un caso, come quello odierno, in cui l’impugnativa del provvedimento di diniego era stata rigettata dal giudice di primo grado;
che il ricorso sarebbe perciò infondato;
che, tuttavia, il giudice d’appello ha accolto la predetta impugnativa, sicché l’amministrazione ha soddisfatto l’esigenza del ricorrente;
che quest’ultimo ha perciò dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
che quest’ultimo è pertanto divenuto improcedibile;
che la particolarità della fattispecie, che ha visto infine prevalere il ricorrente, giustifica la compensazione delle spese, in deroga al principio della soccombenza virtuale
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash