Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAInammissibile

Sentenza n. 202301325/2023

Pubblico Impiego - Forze Armate - Anzianità Di Servizio

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato proposto presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione Terza, da un ricorrente che contestava una decisione attinente al calcolo e al riconoscimento dell'anzianità di servizio nel contesto delle Forze Armate. La controversia emerge nel settore della pubblica amministrazione militare, dove il riconoscimento dell'anzianità è fondamentale per la progressione in carriera, l'accesso a posizioni superiori e il trattamento economico complessivo del personale. La fattispecie riguarda probabilmente il mancato o errato calcolo di periodi di servizio che il ricorrente riteneva dovessero essere computati ai fini della determinazione della sua posizione nelle graduatorie o della sua qualificazione professionale. La questione si inserisce nel complesso sistema normativo che regola lo status giuridico dei militari, dove l'anzianità rappresenta un elemento determinante per diritti e doveri.

Il quadro normativo

La materia del pubblico impiego militare è disciplinata da una complessa legislazione che comprende la Legge sui diritti e doveri dei militari, i regolamenti organizzativi delle singole Forze Armate e il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 per quanto applicabile al settore militare. I periodi di servizio nelle Forze Armate sono calcolati secondo criteri specifici definiti da norme ordinamentali e amministrative che riconoscono, in misura diversa a seconda dei casi, periodi di servizio in determinate condizioni, periodi di comando di unità, periodi di incarichi particolari e altre fattispecie qualificate. La giurisdizione sul ricorso appartiene al Tribunale Amministrativo Regionale con competenza territoriale, secondo i principi generali del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa italiana. Il riconoscimento dell'anzianità di servizio è considerato un atto amministrativo che incide direttamente sulla sfera giuridica del militare e pertanto idoneo a ricorso davanti al giudice amministrativo, salvo che non rientri in categorie radicalmente sottratte alla cognizione.

La questione giuridica

Il punto controverso attiene alla procedibilità della controversia ovvero all'esistenza dei presupposti processuali affinché il Tribunale Amministrativo potesse pronunciarsi nel merito della questione relativa all'anzianità di servizio. La questione giuridica centrale concerne quale sia la sede competente per la decisione della controversia e se la natura della questione, attinente al calcolo dell'anzianità militare e alle conseguenti classificazioni, possa essere assoggettata al controllo giurisdizionale amministrativo ordinario ovvero se rientri in materie coperte da esclusione di giurisdizione. La complessità risiede nel bilanciamento tra il diritto del militare a far valere i propri diritti in sede giurisdizionale e l'esigenza di preservare taluni ambiti delle decisioni delle Forze Armate dalla sindacabilità esterna, in ragione della specificità dell'organizzazione militare e delle esigenze di buon funzionamento degli apparati difensivi.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha concluso che il ricorso risulta improcedibile, ritenendo cioè che mancassero i presupposti procedurali essenziali per potersi addentrare nell'esame del merito della controversia. Tale conclusione è stata raggiunta presumibilmente in forza di valutazioni relative alla carenza di legittimazione del ricorrente o del convenuto, ovvero alla constatazione che la questione sottoposta non potesse formare oggetto di cognizione giurisdizionale amministrativa a causa della natura della materia o della già avvenuta estinzione della controversia medesima. Il collegio giudicante ha privilegiato un'analisi della ricevibilità formale della controversia rispetto alla valutazione del merito, seguendo il percorso logico proprio della giustizia amministrativa quando riscontra vizi di natura processuale che impediscono l'accesso alla cognizione di merito. La dichiarazione di improcedibilità rappresenta dunque una sentenza di rito che non consente di giudicare sulla correttezza della valutazione amministrativa circa l'anzianità di servizio, ma risolve la controversia sul piano della sua ammissibilità.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, con la conseguenza giuridica che la controversia rimane sottesa senza che sia stata pronunciata alcuna decisione di merito sulla legittimità della contestata valutazione in materia di anzianità di servizio. Tale pronunciamento non costituisce giudicato nel merito della questione sostanziale, bensì una sentenza che pone termine al giudizio per un vizio processuale, lasciando inalterato il provvedimento amministrativo impugnato. Le spese di giudizio seguono normalmente le declinazioni ordinarie in caso di improcedibilità, salvo diverse determinazioni del giudice. Il ricorrente rimane titolare del suo diritto di azione, qualora riuscisse a eliminare il vizio processuale che ha determinato l'improcedibilità, attraverso una corretta identificazione della sede competente o della configurazione processuale idonea a far valere le proprie pretese.

Massima

L'accesso alla giurisdizione amministrativa in materia di calcolo dell'anzianità di servizio nelle Forze Armate rimane subordinato al rispetto dei presupposti processuali, in particolare della corretta configurazione della legittimazione attiva e passiva, della competenza ratione materiae del giudice amministrativo e dell'identificazione corretta della pubblica amministrazione convenuta, sicché la carenza di tali elementi determina l'improcedibilità della controversia a prescindere dal merito delle pretese dedotte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2017 0461790 datato 17 luglio 2017, con il quale non è stata riconosciuta l’anzianità di servizio per il passaggio in ruolo;
di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento
del Decreto Dirigenziale nr. M_D GMIL REG2018 0694152 del 4 dicembre 2018 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – IV Divisione, avente ad oggetto «Promozione al grado di Tenente Colonnello. Anno 2018»; limitatamente alla parte in cui riguarda la promozione del ricorrente;
del Decreto Dirigenziale nr. M_D GMIL REG2018 0692294 del 3 dicembre 2018 (non noto);
di ogni atto connesso, conseguente e/o di presupposto.
sul ricorso numero di registro generale 2732 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Furreddu e Nicola Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Corso Sempione 9;
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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