Sentenza n. 202301297/2023
Pubblico Impiego - Università - Docenti - Copertura Posizione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Irina Matilde Bajini ha presentato ricorso davanti al TAR Lombardia contro il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del 26 settembre 2017, il quale non aveva assegnato punti organico alla posizione di professore associato nel settore L-LIN/06 Lingua e letteratura ispano americana. La ricorrente contestava questa omissione ritenendola illegittima, poiché le precludeva l'accesso al procedimento di reclutamento per quella cattedra di insegnamento universitario. Il ricorso impugnava inoltre il parere del Senato accademico e l'approvazione del Consiglio di Dipartimento in data 12 ottobre 2017, nonché tutti gli atti presupposti. La ricorrente aveva già proposto ricorsi simili che avevano ottenuto accoglimento parziale nel tempo, creando una sequenza procedimentale complessa nella quale la questione della copertura del posto si era trascinata attraverso più fasi amministrative e giurisdizionali.
Il quadro normativo
La controversia riguarda i principi fondamentali del diritto amministrativo in materia di reclutamento e di carriera universitaria, inclusi i diritti di accesso ai pubblici uffici e l'eguaglianza tra cittadini garantiti dalla Costituzione italiana. Le procedure di allocazione dei posti organici nelle università sono disciplinate dalle norme legali in materia di ordinamenti universitari e dai regolamenti d'ateneo, che stabiliscono come i posti di insegnamento debbano essere assegnati attraverso procedure trasparenti, imparziali e corrette dal punto di vista amministrativo. La materia si inserisce nel contesto più ampio del diritto dei lavoratori universitari e della necessità di osservare i principi di legalità e di corretta amministrazione nel settore pubblico.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se l'Università degli Studi di Milano avesse agito legittimamente nel non assegnare punti organico alla posizione di professore associato settore L-LIN/06, negando così alla ricorrente l'accesso al procedimento di reclutamento. La ricorrente sosteneva che questa omissione costituisse un atto amministrativo illegittimo che le aveva ingiustamente precluso la possibilità di partecipare a una procedura concorsuale per la quale riteneva di avere diritto. Il tema rilevante era anche se eventuali precedenti pronunce favorevoli del giudice amministrativo avessero generato obblighi di ottemperanza che l'Università non aveva correttamente adempito.
La motivazione del giudice
Il collegio ha preso atto che il TAR Lombardia, con propria sentenza numero 1546 del 5 luglio 2019, aveva già accolto un precedente ricorso della medesima ricorrente (ricorso numero 1715/2018) che impugnava atti analoghi di mancata assegnazione di punti organico. A seguito di quella sentenza, l'Università had indetto la procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare L-LIN/06 Lingua e letterature ispano americane. La ricorrente aveva partecipato a questa procedura risultandone vincitrice con delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 ottobre 2019, seguita dall'approvazione della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera del 29 ottobre 2019. Una volta che la ricorrente era stata effettivamente nominata Professore associato nel settore L-LIN/06, il collegio ha ritenuto che gli interessi dedotti nella controversia fossero stati sostanzialmente realizzati e che gli atti amministrativi impugnati avessero perso di rilevanza pratica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato estinto il ricorso per cessazione della materia del contendere, ritenendo che il risultato pratico che la ricorrente perseguiva attraverso l'azione giurisdizionale fosse stato raggiunto con la sua nomina a Professore associato. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti e ha ordinato il rimborso del contributo unificato a carico dell'Amministrazione resistente Università degli Studi Milano. Con questa pronuncia il giudice ha implicitamente sancito che l'ottemperanza alla sentenza precedente aveva generato il risultato desiderato, rendendo superflua la pronuncia di annullamento specifico degli atti controversi.
Massima
La materia del contendere cessa quando la parte ricorrente abbia realizzato nella pratica l'interesse che costituiva l'oggetto della controversia amministrativa, rendendo gli atti impugnati privi di efficacia lesiva e quindi non più meritevoli di annullamento giudiziale. Testo integrale completo della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA con Gabriele Nunziata Presidente, Rita Tricarico Consigliere Estensore, Marcello Bolognesi Referendario, per l'annullamento del verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del 26 settembre 2017, nella parte in cui non ha assegnato punti organico alla posizione di professore associato settore L-LIN/06 Lingua e letteratura ispano americana, destinata a consentire alla ricorrente di essere chiamata per la copertura della suddetta posizione, del parere del Senato accademico se esistente ignoto alla ricorrente perché non consegnato a seguito del ricorso proposto ex art. 25 CPA, dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento in data 12.10.2017, degli atti e provvedimenti presupposti, sul ricorso numero di registro generale 721 del 2018, proposto da Irina Matilde Bajini, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Nespor e Valeria Sergi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Cadore n. 36, contro l'Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest'ultima in Milano, via Freguglia n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e contro Giuseppe Sergio, non costituito in giudizio. Considerato che con memoria depositata in giudizio dai suoi difensori il 3.4.2023, perciò successivamente all'assegnazione del ricorso al Magistrato relatore, la ricorrente ha rappresentato che, per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 1546 del 5.7.2019 che ha accolto il ricorso n. 1715/2018 recante l'impugnativa di successivi verbali sempre di mancata attribuzione di punti organico alla posizione di professore associato settore L-LIN/06 Lingua e Letteratura ispano americana, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia, settore scientifico disciplinare L-LIN/06 Lingua e letterature Ispano Americane, cui la stessa ha partecipato risultandone vincitrice, con delibera in data 10.10.2019, il Consiglio di Dipartimento ha proposto la sua chiamata e, con successiva delibera del 29.10.2019, il CdA ha approvato detta chiamata, per cui è stata nominata Professore associato nel settore scientifico disciplinare L-LIN/06, concludendo con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio. Ritenuto che effettivamente sia cessata la materia del contendere e debba conseguentemente dichiararsi il ricorso estinto e che, in ragione dell'esito e di quanto richiesto dalla stessa ricorrente, le spese di giudizio debbano compensarsi integralmente tra le parti e che, stante la pronuncia di cessazione della materia del contendere, il contributo unificato debba ex lege essere refuso dall'Amministrazione resistente in favore della ricorrente. Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando dichiara estinto, per cessazione della materia del contendere, il ricorso come in epigrafe proposto e compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio con rimborso del contributo unificato a carico dell'Amministrazione resistente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023, con intervento dei Magistrati Gabriele Nunziata Presidente, Rita Tricarico Consigliere Estensore, Marcello Bolognesi Referendario.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Rita Tricarico, Consigliere, Estensore Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento - del verbale del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano del 26 settembre 2017, nella parte in cui non ha assegnato punti organico alla posizione di professore associato settore L-LIN/06 Lingua e letteratura ispano americana, destinata a consentire alla ricorrente di essere chiamata per la copertura della suddetta posizione; - del parere del Senato accademico (se esistente), ignoto alla ricorrente perché non consegnato a seguito del ricorso proposto ex art. 25 CPA; - dell'approvazione del Consiglio di Dipartimento in data 12.10.2017; - degli atti e provvedimenti presupposti. sul ricorso numero di registro generale 721 del 2018, proposto da Irina Matilde Bajini, rappresentata e difesa dagli Avvocati Stefano Nespor e Valeria Sergi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Cadore n. 36; l’Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Milano, via Freguglia n. 1, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Giuseppe Sergio, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento da remoto del giorno 10 maggio 2023 il Consigliere Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, con memoria depositata in giudizio dai suoi difensori il 3.4.2023, perciò successivamente all’assegnazione del ricorso al Magistrato relatore, la ricorrente ha rappresentato che, per effetto della sentenza di questo Tribunale n. 1546 del 5.7.2019 che ha accolto il ricorso n. 1715/2018 recante l’impugnativa di successivi verbali sempre di mancata attribuzione di punti organico alla posizione di professore associato settore L-LIN/06 Lingua e Letteratura ispano americana, è stata indetta la procedura valutativa per un posto di Professore di II fascia, settore scientifico disciplinare L-LIN/06 Lingua e letterature Ispano-Americane, cui la stessa ha partecipato risultandone vincitrice, con delibera in data 10.10.2019, il Consiglio di Dipartimento ha proposto la sua chiamata e, con successiva delibera del 29.10.2019, il CdA ha approvato detta chiamata, per cui è stata nominata Professore associato nel settore scientifico disciplinare L-LIN/06, concludendo con la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio; Ritenuto: che effettivamente sia cessata la materia del contendere e debba conseguentemente dichiararsi il ricorso estinto; che, in ragione dell’esito e di quanto richiesto dalla stessa ricorrente, le spese di giudizio debbano compensarsi integralmente tra le parti; che, stante la pronuncia di cessazione della materia del contendere, il contributo unificato debba ex lege essere refuso dall’Amministrazione resistente in favore della ricorrente; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando: - dichiara estinto, per cessazione della materia del contendere, il ricorso come in epigrafe proposto; - compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, c.u. refuso. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio da remoto del giorno 10 maggio 2023, con l'intervento dei Magistrati:
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