Sentenza n. 202301101/2023
Pubblico Impiego - Forze Di Polizia - Trasferimento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contestando un decreto di trasferimento emanato dal Ministero della Giustizia, decorrente dal 15 luglio 2018, che riguardava il trasferimento di tre persone presso una struttura carceraria. Nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente ha presentato nota di richiesta di cessazione della materia del contendere, indicando che la Pubblica Amministrazione aveva sostanzialmente accettato le sue ragioni, rendendo quindi superfluo il proseguimento della controversia. La controversia, originatasi nel 2018, è stata portata in decisione nel maggio 2023, quando ormai la fattispecie aveva perso il suo carattere di attualità a causa della accettazione da parte dell'amministrazione delle istanze avanzate dal ricorrente.
Il quadro normativo
La sentenza si situa nel contesto della giurisdizione amministrativa, disciplinata dagli articoli 34 comma 5 e 85 comma 9 del codice di procedura amministrativa. La questione della cessazione della materia del contendere costituisce un istituto processuale mediante il quale il giudice amministrativo può chiudere una controversia quando vengono meno i presupposti della sua utilità decisoria. Inoltre, la sentenza applica l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) al fine di proteggere i dati personali delle parti, oscurando le loro generalità nel provvedimento. La materia dell'amministrazione penitenziaria, da cui origina il trasferimento contestato, è soggetta ai principi generali del diritto amministrativo e alle norme sulla corretta gestione della cosa pubblica.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia consisteva nella legittimità del provvedimento di trasferimento emanato dal Ministero della Giustizia, che il ricorrente contestava ritenendolo vizio di illegittimità o violativo di suoi diritti. La questione giuridica rilevante era pertanto se l'amministrazione penitenziaria avesse agito in conformità alle disposizioni normative e ai principi del diritto amministrativo nel disporre il trasferimento. In corso di giudizio, tuttavia, la situazione ha subito un mutamento sostanziale: l'amministrazione ha evidentemente ceduto sulle posizioni difensive, accogliendo implicitamente le pretese del ricorrente, il che ha comportato l'estinzione della materia controversa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha rilevato che, alla luce della nota di parte ricorrente in cui si comunicava la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale della Pubblica Amministrazione, non sussistevano più i presupposti logici e processuali per una decisione nel merito della controversia. Quando una controversia amministrativa cessa di avere utilità decisoria perché le istanze della parte ricorrente trovano accoglimento da parte dell'amministrazione, il giudice amministrativo, seguendo la prassi consolidata, dichiara la cessazione della materia anziché pronunciarsi sui singoli vizi allegati. Tale orientamento evita pronunce meramente formali su controversie divenute prive di rilevanza pratica e consente alle parti di ottenere comunque l'effetto sostanziale della loro azione, cioè il ristabilimento della legalità attraverso l'accoglimento delle loro ragioni.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ponendo così termine alla controversia senza entrare nel merito delle questioni di legittimità del trasferimento. Ha inoltre disposto il compenso delle spese tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese di giudizio senza condanna della controparte. Il tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'Autorità Amministrativa e ha disposto l'oscuramento dei dati personali delle parti ricorrente e citate a garanzia dei loro diritti di riservatezza secondo il quadro normativo sulla protezione dei dati personali. La sentenza è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale con comunicazione alle parti.
Massima
La cessazione della materia del contendere in un ricorso amministrativo, determinata dall'accoglimento delle pretese del ricorrente da parte della Pubblica Amministrazione, consente al giudice amministrativo di dichiarare la fine della controversia compensando le spese, senza pronunciarsi nel merito dei vizi denunciati, pur garantendo l'effettività della tutela richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Rita Tricarico, Consigliere Marcello Bolognesi, Referendario per l'annullamento dei provvedimenti di trasferimento dei sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 653 dell’anno 2018 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia; Ministero della Giustizia in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista la documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in particolare il decreto di trasferimento del ricorrente alla Casa Circondariale di -OMISSIS-con decorrenza dal 15 luglio 2018; Viste le note di parte ricorrente di richiesta di cessazione della materia del contendere e di soccombenza virtuale della Pubblica Amministrazione; Visti gli artt. 34, co.5, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 10 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 10 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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