Sentenza n. 202302139/2023
Pubblica Sicurezza - Armi E Munizioni - Licenza - Porto Di Fucile Uso Tiro A Volo - Rilascio - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento della Questura che il 1° febbraio 2019 ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, richiesta dallo stesso ricorrente in data 12 maggio 2017. La vicenda riguarda un'istanza volta ad ottenere un'autorizzazione amministrativa per il porto d'armi a scopo sportivo, una materia in cui la pubblica amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, tuttavia sempre vincolato al rispetto dei presupposti e dei procedimenti previsti dalle norme di legge. Tra la presentazione della domanda e la comunicazione ufficiale del rigetto sono trascorsi quasi due anni, durante i quali il ricorrente non aveva ricevuto una risposta chiara e tempestiva. Il provvedimento di diniego rappresentava un ostacolo concreto all'esercizio di un'attività lecita, quale la pratica del tiro sportivo, generando controversia sulla legittimità della decisione amministrativa.
Il quadro normativo
La materia del rilascio delle licenze di porto d'armi è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che attribuisce alla Questura il compito di valutare le istanze secondo criteri legati all'idoneità della persona, alla sussistenza di ragioni specifiche per il porto, e alle condizioni di sicurezza pubblica. Nel procedimento amministrativo risultano coinvolti diversi attori istituzionali, fra cui la Stazione dei Carabinieri, la quale è chiamata a rendere un parere tecnico sulla domanda, e la Questura, organo competente a emettere il provvedimento finale. La normativa nazionale si pone l'obiettivo di equilibrare il diritto dei cittadini a praticare attività sportive lecite con l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica. Questo equilibrio deve però concretizzarsi nel rispetto di procedure corrette, nel fondamento dei provvedimenti restrittivi, e nella verifica effettiva dei presupposti normativi, senza che la discrezionalità amministrativa degeneri in arbitrio.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità amministrativa del provvedimento di negazione della licenza da parte della Questura. Si poneva il problema di verificare se la Questura avesse correttamente istruito il procedimento, se avesse considerato tutti gli elementi rilevanti, se il parere dei Carabinieri fosse stato acquisito e valutato secondo le regole procedurali, e soprattutto se il diniego fosse stato motivato con ragioni concrete e conformi alla legge oppure se fossero stati riscontrati vizi nel procedimento o nel merito della decisione. La questione implicava un controllo di legittimità del potere discrezionale amministrativo in materia di armi, un settore dove il bilanciamento tra diritti individuali e interesse pubblico rappresenta una sfida costante per l'ordinamento giuridico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando gli atti della causa e ascoltando le argomentazioni delle parti nel corso dell'udienza pubblica del 12 luglio 2023, ha ritenuto di accogliere il ricorso, evidentemente individuando uno o più vizi nel provvedimento della Questura che ne comportavano l'illegittimità. Sebbene la sentenza riprodotta non contenga estesamente la motivazione, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento suggeriscono che il TAR abbia riscontrato violazioni procedurali, carenze istruttorie, una valutazione non corretta del parere della Stazione Carabinieri, oppure una mancanza di adeguata motivazione nella negazione. Il collegio giudicante, composto dal Presidente Vinciguerra e dai Consiglieri Di Mario e Mameli, ha applicato i principi di giustizia amministrativa secondo cui i provvedimenti limitativi di diritti devono fondarsi su presupposti concreti e su procedimenti amministrativi corretti, non potendo il diniego essere assolutamente arbitrario o fondato su ragioni non adeguatamente comprovate.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso annullando integralmente il provvedimento della Questura, inclusi eventuali atti presupposti, connessi e conseguenziali, comprensivo del parere della Stazione Carabinieri. Le spese della controversia sono state compensate fra le parti, a significare una distribuzione equilibrata dei costi secondo il principio secondo cui ciascuna parte sopporta le proprie spese, non essendovi una chiara responsabilità dell'una o dell'altra nel contenzioso. L'ordine di esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa implica che la Questura è tenuta a dare concretamente esecuzione alla decisione giurisdizionale, il che comporta la riconsiderazione della domanda di licenza del ricorrente secondo le corrette procedure amministrative. Inoltre, per tutela della dignità del ricorrente secondo le norme sulla protezione dei dati, la Segreteria del Tribunale ha provveduto a oscurare nel testo i dati identificativi dello stesso.
Massima
L'amministrazione competente è tenuta al rispetto scrupoloso delle procedure amministrative e del dovere di correttezza nella valutazione dei presupposti normativi nei procedimenti relativi al rilascio di licenze di porto d'armi, non potendo il diniego fondarsi su carenze istruttorie o su vizi di legittimità nel procedimento che comporterebbero l'illegittimità del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere per l'annullamento del provvedimento della Questura di -OMISSIS- -OMISSIS- (notificato il 1° febbraio 2019) con cui la Questura di -OMISSIS- ha negato al ricorrente il rilascio della “licenza di porto di fucile uso tiro a volo” richiesta con l'istanza depositata il 12 maggio 2017; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso, ove occorra, il parere (non noto) reso dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 725 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Gustavo Modena 22; Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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