Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202302137/2023

Pubblica Sicurezza - Esercizio Commerciale - Sospensione

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Oscar Marongiu,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del decreto in data 20 settembre 2018 Cat. 10/A/15862/2010/Div. P.A.S. del 20.9.2018 del Questore della Provincia di Milano, con cui è stata disposta la sospensione di giorni 10 (a decorrere dal giorno successivo alla data della notifica del provvedimento) della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, sito in -OMISSIS-, via -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rizzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in -OMISSIS-, via Marghera 26;
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in -OMISSIS-, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente ha impugnato il decreto meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore della Provincia di Milano ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “-OMISSIS-”, situato a -OMISSIS- in via -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità per “violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 100 T.u.l.p.s.; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto di idonea istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, violazione dei principi di proporzionalità; violazione dell’intesa di cui al protocollo in data 30 novembre 2017, siglato dal Prefetto di Milano e dai rappresentanti delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo”;
- la Questura ha adottato la decisione gravata in considerazione del fatto che il locale in questione è stato teatro di diversi episodi di violenza (cinque), accaduti tra il mese di maggio e il mese di giugno 2018), che hanno coinvolto sia alcuni frequentatori sia gli addetti alla sicurezza del locale;
- la Questura ha anche tenuto conto del fatto che la licenza de qua era stata già sospesa l’anno precedente (allorché l’esercizio aveva una diversa gestione);
- si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso;
Ritenuto che il ricorso sia infondato, atteso che:
- per giurisprudenza pacifica, la ratio della sospensione della licenza di pubblico esercizio ex art. 100 TULPS è da individuarsi nell’esigenza di soddisfare finalità preventive rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, sicché, essendo prevalente la finalità dissuasiva della frequentazione malavitosa indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio, la chiusura stessa prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 24 gennaio 2019, n. 1021 e 15 novembre 2018, n. 6791; T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, 19 giugno 2018 n. 7439; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, 3 aprile 2019 n. 305); la finalità della norma non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, bensì quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente (sicché il provvedimento di sospensione può essere legittimamente disposto ogni qualvolta le situazioni che mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto di licenza commerciale e, quindi, non soltanto nel caso di incidenti e disordini realizzatisi materialmente all’interno dei locali utilizzati (ex multis, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29.2.2016, n. 411);
- la misura di polizia in parola, in base al dato testuale della norma che la prevede, non richiede quindi la prova di una responsabilità del gestore del locale, essendo finalizzata a privare soggetti pericolosi di un luogo di abituale aggregazione: in quest’ottica l’interesse allo svolgimento dell’attività commerciale che confligge con il bene primario della sicurezza della collettività può legittimamente subire delle limitazioni (cfr. C.d.S., Sez. I, n. 228/2021; Cons.giust.amm.sic., Sez.giur., 16 aprile 2013, n. 407);
- nella fattispecie, le forze dell’ordine sono intervenute presso la discoteca ben cinque volte in un ristretto lasso temporale, ossia: in data 12.5.2018 (perché nel locale erano stati commessi una serie di furti ad opera di due avventori, colti in flagranza, uno dei quali minorenne e già gravato da numerosi precedenti per analoghi reati; in data 2.6.2018 (per la presenza, nelle immediate vicinanze, di una persona ferita a seguito di un’aggressione, originata da una lite all’interno del locale, poi proseguita all’esterno, a seguito della quale l’aggredito veniva trasportato all’ospedale e riportava una prognosi di 30 giorni a causa delle gravi e molteplici fratture alla testa); in data 9.6.2018 (per la segnalazione di una lite in viale Toscana, angolo via Ripamonti, nella quale era coinvolta una persona ferita che dichiarava di essere stata aggredita all’esterno della discoteca); in data 17.6.2018 (a seguito della segnalazione di una lite tra più persone, tra le quali erano coinvolti, oltre a quattro avventori – arrestati per rissa aggravata - anche due addetti alla sicurezza del locale, che venivano trasportati all’ospedale, uno dei quali con prognosi di 25 giorni per le fratture riportate); ancora in data 17.6.2018 (a seguito della chiamata della volante, per la presenza di un individuo in evidente stato di abuso alcolico, con precedenti, che veniva trovato in possesso di un borsello contenente vari effetti - risultato provento di furto all’interno della discoteca – ed era pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per reati contro la persona e il patrimonio);
- la discoteca, inoltre, è stata già destinataria l’anno precedente di un provvedimento di sospensione della licenza ex art. 100 del T.U.L.P.S. per fatti altrettanto gravi;
- la decisione adottata dal Questore, quindi, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, tenuto conto della gravità e del numero degli episodi di violenza verificatisi (peraltro in un ristretto arco temporale) nel locale e nelle sue vicinanze, i quali risultano adeguatamente rappresentati nella motivazione del provvedimento;
- l’istruttoria risulta completa e trova conforto negli atti di causa;
- il provvedimento, dunque, resiste a tutte le censure dedotte;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere respinto;
Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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