Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302132/2023
Pubblica Sicurezza - Misure Di Sicurezza - Decreto Di Ammonimento
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento in data 8.6.2018 del Questore della Provincia di -OMISSIS-, -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 27.6.2018, di ammonimento a non porre in essere condotte persecutorie ex artt. 7 e 8 della l. n. 23.4.2009, n. 38. sul ricorso numero di registro generale 2399 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Boccadamo e Silvio De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il ricorrente impugna il provvedimento di ammonizione meglio indicato in epigrafe, adottato nei suoi confronti dal Questore di -OMISSIS-, deducendone l’illegittimità per: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 ss. della l. 7.8.1990, n. 241; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del d.l. 23.2.2009, n.11, convertito, con modificazioni, in legge 23.4.2009, n. 38; eccesso di potere per travisamento dei fatti, ingiustizia ed illogicità manifesta, carenza di motivazione; - la misura adottata dal Questore fa seguito alla richiesta presentata dalla sig.ra -OMISSIS- e a presunte “manifestazioni vessatorie iniziate nel mese di marzo e tuttora in atto …” (alla data di adozione del provvedimento) da parte del ricorrente “… concretizzate con l’invio di numerosi pacchi contenenti regali con biglietti denigratori ed offensivi, nonché con affissioni di volantini recanti frasi ingiuriose e i dati identificativi di -OMISSIS-, all’interno dello stabile in cui ella abita”; - si è costituito per resistere il Ministero intimato, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse (sia in considerazione della “non precisata gravità dei pregiudizi che subirebbe il ricorrente”, sia in quanto il ricorrente non avrebbe notificato tempestivamente la propria domanda anche alla controinteressata sig.ra -OMISSIS-); Ritenuto che le eccezioni processuali vadano disattese, sia perché il carattere lesivo del provvedimento è evidente, sia perché la notifica alla sig.ra -OMISSIS- è avvenuta in data 28.9.2018, come comprovato dalla cartolina di ricevimento depositata agli atti di causa; Ritenuto che il ricorso sia infondato, atteso che: - per giurisprudenza costante i provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell’ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l’esistenza di condotte di stalking, dimodoché il sindacato del g.a. non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l’adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione (ex plurimis, T.R.G.A. Trento, Sez. I, 2.12.2016, n. 408); - come efficacemente dedotto dalla difesa erariale, l’attendibilità del resoconto offerto dalla denunciante trova conforto in plurimi e convergenti riscontri investigativi: i) le numerose copie dei volantini distribuiti dal ricorrente all’interno del condominio dove vive la parte offesa (v. doc. 1 del Ministero); ii) il riscontro orale reso dalla sig.ra -OMISSIS-, inquilina dello stesso condominio, che ha confermato di aver trovato nella propria cassetta delle lettere un volantino colorato riportante messaggi diffamatori; iii) la visura immobiliare dalla quale si evince che l’appartamento al terzo piano del condominio risulta intestato ad una società di proprietà della figlia del ricorrente; - alla luce delle risultanze dell’istruttoria, come sopra evidenziate, la valutazione operata dall’Amministrazione non può ritenersi irragionevole né viziata da travisamento; - la condotta ascritta al ricorrente, infatti, presenta all’evidenza caratteristiche tali da poter determinare nella destinataria uno stato di ansia o timore suscettibile di indurre la stessa a cambiare le proprie abitudini di vita; - il Questore, nell’ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare il se ed il quando emanare il provvedimento di ammonizione: oltre ad essere titolare del potere di emettere o meno la misura, egli può decidere se emanare senza indugio il provvedimento di ammonizione (come accaduto nella fattispecie, per le ragioni indicate nella motivazione dell’atto), oppure se le circostanze consentano di avvisare il possibile destinatario dell’atto, con l’avviso di avvio del procedimento, previsto dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990; ciò si spiega perché l’eventuale anche lieve differimento dell’emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte anche irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all’autorità di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato, Sez. III, 13.10.2016, n. 4241); Ritenuto, pertanto, che le censure siano tutte infondate e che il ricorso debba essere conseguentemente respinto; Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nulla dovendosi disporre, peraltro, nei confronti della parte non costituita; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 3000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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