Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202302131/2023
Pubblica Sicurezza - Misure Di Prevenzione - Foglio Di Via Obbliogatorio
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del Questore -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Niccolò Vecchioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: - il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, ha ordinato allo stesso il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora e nel contempo ha inibito al predetto di fare ritorno nel comune di -OMISSIS- senza la preventiva autorizzazione per un periodo di un anno, deducendone l’illegittimità per “vizio di motivazione, violazione di legge ed errata applicazione degli artt. 1, 2 d.lgs. 159/2011; eccesso di potere in relazione all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione personale”; - il provvedimento gravato scaturisce da un controllo effettuato dai Carabinieri di -OMISSIS- presso la sede della discoteca “-OMISSIS-”, intorno alle ore 00.40 del giorno 12.3.2018, nel corso del quale i militari identificavano il ricorrente mentre svolgeva nel locale la propria attività lavorativa per conto della società “-OMISSIS-” (responsabile del servizio di vigilanza privata presso la discoteca “-OMISSIS-”), alle cui dipendenze era assunto con qualifica di responsabile del personale; - nella predetta occasione i Carabinieri di -OMISSIS-, come si attesta nel provvedimento questorile, comminavano all’odierno ricorrente una sanzione amministrativa, avendo accertato che lo stesso svolgeva l’attività di addetto ai servizi di controllo in assenza dell’iscrizione presso l’apposito registro tenuto presso la Prefettura -OMISSIS-; - il Questore -OMISSIS-, quindi, sulla base della violazione amministrativa in questione e alla luce degli atti d’ufficio, da cui emerge che il ricorrente è stato indagato per i reati di furto, danneggiamento e lesioni personali, ha formulato nei suoi confronti un giudizio di pericolosità sociale ravvisando “sospetti tali da farlo annoverare in una delle categorie di persone di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e c) del D.lgs. nr. 159/2011”; Considerato che i destinatari del provvedimento di cui al sopra citato articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 sono coloro che: a) debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; Rilevato che: - si è costituito in giudizio per resistere il Ministero intimato; - alla camera di consiglio del giorno 10.10.2018 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare (v. ordinanza n. -OMISSIS-); - null’altro è stato depositato dalle parti a seguito della definizione della fase cautelare; Ritenuto che il ricorso sia infondato, atteso che: - come ripetutamente osservato in giurisprudenza, la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati, piuttosto che reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un’oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione di reati; tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2018, n. 745; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 421; T.A.R. Toscana, Sez. II, 29 aprile 2016, n. 728); - la norma di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 riconosce all’Amministrazione un ampio campo di discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale di un individuo e della necessità di adottare una misura di sicurezza personale, indicando quale unica condizione la sussistenza di ragioni basate su elementi concreti, anche non rilevanti dal punto di vista penale e/o amministrativo (T.A.R. Toscana, Sez. II, 29.1.2018, n. 133); - come già osservato nella fase cautelare, dal cui decisum non si ravvisano ragioni per discostarsi, l’istante non ha fornito alcun elemento concreto a comprova di quanto dallo stesso affermato, secondo cui il medesimo, in luogo di svolgere attività di addetto alla sicurezza, come contestatogli dai Carabinieri, si sarebbe invece limitato ad esercitare mansioni di coordinamento del relativo personale; - peraltro, il ricorrente non risulta avere nemmeno impugnato la sanzione amministrativa a tal fine irrogatagli dai militari, sicché deve ritenersi accertato che, in disparte le mansioni formalmente attribuitegli in base al contratto di lavoro, il ricorrente abbia esercitato attività di sorveglianza in assenza dell’iscrizione al relativo registro; - la valutazione operata dalla Questura non può pertanto ritenersi irragionevole né viziata da travisamento, alla luce della motivazione siccome esternata nel gravato provvedimento; Ritenuto, in definitiva, che il ricorso debba essere respinto; Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidandole complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
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