Sentenza n. 202301872/2023
Pubblica Sicurezza - Interdittiva Antimafia - Diniego Iscrizione White List
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società, la cui denominazione è oscurata per tutela della privacy, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo emanato dal Prefetto in data 17 gennaio 2019. Il provvedimento contestato riguardava il diniego dell'iscrizione della società ricorrente nell'elenco dei beni e dei prestatori di servizi comunemente denominato white list, ossia l'albo ufficiale degli operatori economici ritenuti idonei a prestare servizi o fornire beni secondo i criteri di affidabilità e legalità richiesti dalla normativa antimafia. La società ricorrente, attraverso il suo legale rappresentante e assistita dall'avvocato Oreste Morcavallo, ha contestato tale diniego e chiesto al TAR di annullarlo, evidentemente reputando illegittimi i motivi per cui le era stato negato l'accesso alla white list.
Il quadro normativo
Il caso si inserisce nel sistema normativo di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione nel settore economico, disciplinato principalmente dalla normativa antimafia italiana e dalle disposizioni in materia di qualificazione degli operatori economici. La white list rappresenta uno strumento amministrativo fondamentale per garantire che soltanto le imprese rispettose della legalità possano beneficiare di finanziamenti pubblici e ottenere appalti o incarichi presso la pubblica amministrazione. Il Prefetto, quale autorità competente, è incaricato di valutare i requisiti di affidabilità, tracciabilità e assenza di condanne per i reati specificamente previsti. La procedura di iscrizione e diniego è soggetta al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo, che verifica il rispetto dei criteri legali e il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.
La questione giuridica
Il tema centrale affrontato dal TAR riguarda l'ammissibilità e la procedibilità della domanda ricorsoria proposta dalla società, e non già il merito della decisione prefettizia sul diniego di iscrizione. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso significa che il Tribunale ha rilevato l'assenza di uno o più presupposti processuali necessari per poter valutare nel merito la legittimità del provvedimento impugnato. Tale vizio potrebbe ricollegarsi a ragioni di carattere formale, quali la carenza di legittimazione della parte ricorrente, vizi nella rappresentanza legale o nella costituzione in giudizio, ovvero al mancato rispetto delle condizioni procedurali richieste dalla legge per la ricevibilità dell'impugnazione, incluso il rispetto dei termini di decadenza stabiliti per l'azione giurisdizionale amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, nel pronunciarsi sulla causa in camera di consiglio il 30 maggio 2023, ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile, impedendo così che la controversia fosse esaminata nel suo contenuto sostanziale. La decisione presuppone che il collegio giudicante, composto dal Presidente Antonio Vinciguerra, dal Consigliere Fabrizio Fornataro e dal Primo Referendario Rocco Vampa in qualità di estensore, abbia identificato uno o più vizi processuali ritenuti insuperabili secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo. Sebbene la sentenza pubblicata non riporti l'articolazione completa della motivazione, tale omissione è coerente con le caratteristiche delle sentenze di improcedibilità, dove la brevità della decisione riflette l'esame preliminare delle condizioni processuali. Il TAR ha contemporaneamente disposto la compensazione delle spese processuali, una scelta che generalmente accompagna le sentenze di improcedibilità per distribuire equamente gli oneri tra le parti quando la pronuncia non tocca il merito.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiaro il ricorso improcedibile, impedendo così che la questione sostanziale riguardante la legittimità del diniego di iscrizione nella white list venisse risolta nel merito. Di conseguenza, il provvedimento prefettizio del 17 gennaio 2019 non è stato sindacato dal giudice, e la società ricorrente non ha ottenuto l'annullamento da essa richiesto. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, ripartendo gli oneri in egual misura. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento di tutti i dati identificativi della società ricorrente e di ogni altro elemento idoneo a rivelare la sua identità, in conformità alle previsioni sulla protezione dei dati personali contenute nel decreto legislativo numero 196 del 2003 e nel Regolamento europeo numero 679 del 2016 (GDPR), garantendo così la riservatezza della parte ricorrente nella versione pubblica della sentenza.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità di un ricorso amministrativo impedisce l'esame nel merito della controversia, estinguendo il giudizio quando ricorrano vizi processuali, e determina la distribuzione paritaria delle spese tra le parti quando tali vizi non siano imputabili a una sola di esse.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione della società ricorrente nell'elenco dei beni e prestatori di servizi (c.d. white list) emesso dal Prefetto di -OMISSIS- in data 17.1.2019 al n. prot.-OMISSIS- e comunicato in pari data a mezzo PEC. sul ricorso numero di registro generale 342 del 2019, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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