Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Inammissibile
Sentenza n. 202301722/2023
Pubblica Sicurezza - Armi E Munizioni - Divieto Di Detenzione
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore Rocco Vampa, Primo Referendario per l'annullamento: A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Prefetto di Pavia emesso in data 11 luglio 2018 e notificato il 23 agosto 2018, con il quale si fa divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti con ingiunzione alla vendita delle armi e delle munizioni possedute; - della comunicazione della Prefettura di Pavia in data 2 febbraio 2018, prot.-OMISSIS-, di avvio del procedimento per l'eventuale emissione di divieto di detenzione delle armi e delle munizioni ex art. 39 TULPS; - degli atti presupposti, connessi e consequenziali; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.12.2022: - del decreto del Prefetto della Provincia di Pavia dell’11.7.2018 e degli atti presupposti, connessi e consequenziali; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.1.2023: - del provvedimento della Provincia di Pavia del 15.11.2022 n. prot. -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 2586 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Perron Cabus e Michele Toniatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Andrea Perron Cabus in Milano, Piazza San Babila n. 4/A, e in precedenza rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Abela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Marina Pedrabissi in Milano, via Giulio Ceradini 16; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Dato atto in udienza, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto il Ministero, nelle more del giudizio, ha adottato il provvedimento del 26.1.2023, di revoca del divieto di detenzione armi oggetto di gravame; Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2023, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che il Ministero, nelle more del giudizio, ha revocato il divieto di detenzione armi oggetto di gravame con il provvedimento del 26.1.2023, depositato in giudizio; Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, come rilevato d’ufficio nel corso dell’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.; Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda, sia nella sede procedimentale (culminata con la revoca in autotutela del provvedimento gravato a seguito di una nuova valutazione della posizione dell’istante, che non corrisponde ad un riconoscimento dell’illegittimità del precedente diniego) sia nella sede processuale (considerata la soccombenza del ricorrente nella fase cautelare); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023, tenutasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →