Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202301715/2023

Pubblica Sicurezza - Informazione Antimafia Interdittiva

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu,	Consigliere
per l’annullamento
del provvedimento interdittiva antimafia n.-OMISSIS- del 10.10.18 emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, nonchè del provvedimento n.-OMISSIS- del 19.10.18 emesso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonchè del provvedimento n.-OMISSIS- del 12.10.18 dell’ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-, nonchè di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Germano Margiotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Sabotino n.19/2;
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac - Autorita’ Nazionale Anticorruzione, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1, nonché con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anac - Autorita’ Nazionale Anticorruzione e di U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
2) condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della società ricorrente e degli altri soggetti cui si riferiscono i provvedimenti impugnati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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