Sentenza n. 202301608/2023
Pubblica Sicurezza - Interdittiva Antimafia
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società commerciale ricorre dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un provvedimento prefettizio emesso il 22 gennaio 2019, specificamente un'informazione interdittiva emanata dal Prefetto della Provincia in questione ai sensi dell'art. 84, comma 4 e dell'art. 91, comma 6, nonché dell'art. 89 bis del decreto legislativo n. 159 del 2011, strumento giuridico che mira a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche e nell'accesso ai finanziamenti pubblici. La ricorrente contestava anche un provvedimento successivo del Dirigente dell'Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo Economico del Comune, emanato il 29 gennaio 2019, ritenendolo illegittimo e conseguenziale al primo. Il ricorso verteva essenzialmente sulla legittimità di misure che, secondo la ricorrente, erano state adottate senza adeguata istruttoria e violavano diritti patrimoniali e procedurali della società. La causa procedette dinanzi al tribunale amministrativo con il ricorso registrato al numero 674 del 2019, coinvolgendo nel giudizio il Ministero dell'Interno, il Comune interessato e la Prefettura territorialmente competente.
Il quadro normativo
La materia è regolata dal decreto legislativo n. 159 del 2011, codice antimafia che contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione della criminalità mafiosa e corruttiva attraverso l'applicazione di misure interdittive verso soggetti economici. L'art. 84 prevede che il Prefetto, sulla base di relazioni redatte dalle forze di polizia e dall'Agenzia delle Entrate, possa emanare informazioni interdittive quando sussistono indizi di rischio di infiltrazione mafiosa. L'art. 89 bis, modificato nel corso degli anni, disciplina le modalità procedurali e i diritti della difesa nel procedimento di adozione di tali misure. L'art. 91, comma 6, stabilisce gli effetti delle informazioni interdittive, che comportano l'esclusione dai benefici pubblici, dai finanziamenti statali e dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tali norme riflettono l'esigenza costituzionale di tutela della legalità e della trasparenza nella gestione dei fondi pubblici, pur necessitando di una rigorosa osservanza del procedimento amministrativo e dei diritti della difesa del soggetto colpito.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sulla legittimità dell'informazione interdittiva emessa dal Prefetto e sul suo fondamento fattuale, nonché sulla rilevanza e sulla legittimità del provvedimento comunale successivo. La ricorrente sosteneva presumibilmente che il Prefetto non avesse acquisito una sufficiente base istruttoria e che l'informazione interdittiva fosse stata emanata in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Occorreva altresì stabilire se il ricorso fosse stato proposto nei confronti dei soggetti corretti e in modo proceduralmente corretto, nonché se sussistessero i requisiti sostanziali per la caducazione dei provvedimenti impugnati. La questione assumeva particolare rilievo per la società ricorrente, dato che un'informazione interdittiva comporta conseguenze economiche e reputazionali gravi, precludendo l'accesso a opportunità commerciali pubbliche e private.
La motivazione del giudice
Pur non essendo disponibile la motivazione integrale della sentenza, dalla struttura del dispositivo emerge la linea argomentativa del tribunale. Per quanto riguarda il ricorso contro il provvedimento comunale, il collegio giudicante ha dichiarato l'improcedibilità, ritenendo verosimilmente che il provvedimento comunale fosse uno strumento di attuazione della determinazione prefettizia e che pertanto il ricorso avrebbe dovuto essere diretto esclusivamente contro quest'ultima, opponendosi così un difetto di legittimazione passiva o una questione di corretto ordine procedimentale. Quanto al provvedimento prefettizio, il tribunale ne ha rigettato la caducazione, accogliendo le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato e ritenendo che il Prefetto, nella valutazione del rischio mafia sulla base degli elementi informativi in suo possesso, avesse agito entro i margini di discrezionalità amministrativa conferitigli dalla legge. Il tribunale ha presumibilmente verificato la sussistenza formale dei presupposti di legge e la regolarità del procedimento, concludendo per la legittimità dell'esercizio del potere prefettizio.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile nella parte diretta contro il provvedimento del Comune e lo ha respinto nella parte rivolta all'annullamento della determinazione prefettizia. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero dell'Interno, liquidate nella misura di tremila euro oltre gli accessori di legge, mentre le spese relative alla lite con il Comune sono state compensate. Infine, il tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarla, a tutela della privacy e della dignità della parte, dato il carattere sensibile della materia concernente la prevenzione del crimine organizzato.
Massima
L'informazione interdittiva emessa dal Prefetto sulla base di relazioni di rischio mafia, se adottata nel rispetto dei presupposti normativi e procedurali, non è sindacabile nel merito della valutazione del pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, essendo la Pubblica Amministrazione titolare di un margine di discrezionalità amministrativa nella prevenzione della criminalità organizzata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente, Estensore Fabrizio Fornataro, Consigliere Oscar Marongiu, Consigliere per l'annullamento a) l'informazione interdittiva emessa dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- ai sensi dell'art. 84 comma 4 e 91 comma 6 e 89 bis d.lgs. n. 159/2011 in data 22.1.2019 prot. n. -OMISSIS- e notificata in pari data; b) il provvedimento del Dirigente dell'Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo Economico del Comune di -OMISSIS- del 29.1.2019 notificato in pari data; sul ricorso numero di registro generale 674 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo e Stefania Bramati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6; Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Andrea Piscopo e Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Romano Rotelli in Milano, via Besana, 4; U.T.G. - Prefettura della Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di U.T.G. - Prefettura della Provincia di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - lo dichiara improcedibile, nella parte in cui è diretto avverso il provvedimento del Comune di -OMISSIS-; - lo respinge, nella parte in cui è volto alla caducazione della determinazione prefettizia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge. Spese compensate nei rapporti con il Comune. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le persone fisiche indicate negli atti processuali. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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