Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—DICHIARA ESTINTO
Sentenza n. 202301395/2023
Pubblica Sicurezza - Esercizio Pubblico - Sospensione Licenza
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Questore di -OMISSIS- di sospensione della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico “-OMISSIS-” di cui è titolare la ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Pisano, Emanuele De Mitri e Paolo Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. L’esame nel merito della domanda è quivi radicitus precluso dal fatto che parte ricorrente ritualmente notificava alla intimata Amministrazione “rinuncia al ricorso” in data 6 marzo 2023, quivi depositata in data 7 marzo 2023. L’atto integra una valida rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ricorrendo all’uopo i rigorosi requisiti formali ivi enumerati. Si impone, indi, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
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