Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202300497/2023

3m- Pubblica Istruzione - Concorso Straordinario Per L’immissione In Ruolo Di Personale Docente Della Scuola Secondaria Di Primo E Secondo Grado Su Posto Comune E Di Sostegno - Graduatoria/esclusione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un'aspirante docente ha presentato ricorso avverso un decreto ministeriale che la escludeva dalla graduatoria finale del concorso straordinario per docenti nelle classi AD24, bandito dal Ministero dell'Istruzione mediante i decreti direttoriali numero 510 del 2020 e 783 del 2020. L'esclusione era stata disposta con decreto numero 973 dell'11 maggio 2021 sulla base della ritenuta mancanza del requisito di servizio necessario per l'accesso al concorso secondo quanto prescritto dal bando. La ricorrente, rappresentata legalmente, aveva impugnato il provvedimento amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità della propria esclusione e chiedendo al giudice sia l'annullamento del decreto sia la dichiarazione del diritto ad essere ammessa nella graduatoria della classe di concorso AD24 risultante dal decreto numero 1197 del 8 giugno 2021.

Il quadro normativo

La controversia si inquadra nell'ambito dei concorsi straordinari per docenti, disciplinati da specifici decreti direttoriali del Ministero dell'Istruzione emanati durante il periodo emergenziale pandemico al fine di facilitare l'accesso all'insegnamento per coloro che già possedessero una documentata esperienza nel settore scolastico. I criteri di accesso erano stabiliti dal bando di concorso mediante la definizione di requisiti specifici, in particolare relativi alla durata del servizio precedentemente prestato, come indicato negli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e articolo 2, comma 2 dello stesso bando allegato ai decreti ministeriali. Tali disposizioni vincolavano sia la Pubblica Amministrazione sia i candidati nel rispetto dei criteri di legalità e trasparenza tipici dei procedimenti concorsuali.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se il requisito di servizio fosse stato correttamente accertato e se il decreto di esclusione fosse fondato su una legittima interpretazione del bando di concorso oppure se la ricorrente possedesse effettivamente i requisiti richiesti, comportando conseguentemente l'illegittimità del provvedimento esclusivo. La questione assumeva particolare rilievo poiché toccava il diritto soggettivo all'accesso a una procedura concorsuale e alla valutazione imparziale della propria candidatura secondo i criteri prestabiliti, diritti fondamentali nel sistema del pubblico impiego.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha ritenuto fondati i motivi addotti dalla ricorrente, accogliendo il ricorso e annullando il decreto di esclusione. Sebbene la sentenza disponibile non esponga analiticamente la motivazione nel dettaglio, la decisione di accoglimento indica che il giudice amministrativo ha valutato come illegittimo il provvedimento ministeriale, verosimilmente riscontrando sia un difetto nel procedimento di verifica dei requisiti sia il diritto della ricorrente ad essere considerata idonea ai sensi del bando. Il TAR ha applicato i principi di legalità, trasparenza e parità di trattamento propri del diritto amministrativo, valutando la conformità dell'azione amministrativa alle norme procedurali e sostanziali che governano i concorsi pubblici.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato il decreto numero 973 del 11 maggio 2021, eliminando così la causa dell'esclusione dalla graduatoria di concorso. La sentenza ha inoltre dichiarato il diritto della ricorrente ad essere ammessa nella graduatoria della classe di concorso AD24 risultante dal decreto numero 1197 dell'8 giugno 2021. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, e il giudice ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, con provvedimento definitivo pronunciato nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Massima

L'esclusione da una graduatoria concorsuale per docenti basata su errata interpretazione o applicazione dei requisiti di servizio stabiliti dal bando costituisce provvedimento amministrativo illegittimo e deve essere annullata dal giudice amministrativo, con conseguente ammissione del candidato escluso ingiustamente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Roberto Lombardi,	Consigliere
per l'annullamento
del decreto n. 973 dell’11 maggio 2021 con il quale viene disposta l'esclusione dell'aspirante docente -OMISSIS- -OMISSIS- per mancanza del requisito di servizio necessario per l'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2, comma 2 del bando di concorso come da allegato B, parte integrante del provvedimento MIUR e del decreto n. 1197 del 08.06.2021 contenente la graduatoria della classe di concorso AD24 pubblicati sul sito Miur in data 9 giugno 2021;
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla graduatoria di cui al concorso straordinario DD.DD. 510/2020 E 783/2020.
sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Podagra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Napo Torriani, n.10;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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