Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTARespinto

Sentenza n. 202302520/2023

3n- Pubblica Istruzione - Studenti - Non Ammissione Alla Classe Successiva

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Uno studente di un liceo scientifico di Sesto Calende ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla quinta classe, comunicato dal dirigente scolastico il 10 giugno 2019, in particolare denunciando l'illegittimità del voto di quattro attribuito in latino come materia dello scrutinio finale. Il ricorrente ha contestato che tale voto fosse stato assegnato con insufficienza delle verifiche scritte somministrate nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2018/2019, ritenendo che il numero e la qualità delle prove non fossero adeguati a giustificare una valutazione così negativa in una disciplina fondamentale. La bocciatura rappresentava per lo studente la perdita di un anno scolastico, con conseguenti ripercussioni sia dal punto di vista didattico che personale, motivo per il quale ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento dell'intero provvedimento e dei relativi verbali di consiglio di classe. Il ricorso è stato inizialmente sottoposto a una fase cautelare, nella quale il ricorrente aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento, richiesta che è stata rigettata con ordinanza n. 1102/2019.

Il quadro normativo

La normativa di riferimento principale è quella relativa alla valutazione scolastica, alla certificazione dei voti e alle modalità di ammissione alla classe successiva, che rientrano nella competenza dei dirigenti scolastici e dei consigli di classe secondo il decreto legislativo n. 297/1994 e il decreto del presidente della Repubblica n. 122/2009. Un elemento normativo cruciale richiamato dalla sentenza è l'articolo 2700 del codice civile, il quale attribuisce al registro di classe la natura di atto pubblico e gli riconosce piena prova fino a querela di falso, conferendo quindi al documento una forza probatoria particolarmente significativa in giudizio. Le decisioni relative all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva devono conformarsi ai principi di trasparenza, imparzialità e corretta valutazione del profitto scolastico, garantendo che i voti riflettano effettivamente le prestazioni dell'alunno sulla base di verifiche adeguate e regolarmente documentate. Il diritto dell'alunno a essere valutato in modo equo e sulla base di prove concrete è un principio fondamentale dell'ordinamento scolastico, sebbene la discrezionalità tecnica dei docenti nel determinare il voto rimanga salvaguardata dal diritto amministrativo, che interviene solo quando la valutazione sia manifestamente arbitraria o carente di fondamento fattuale.

La questione giuridica

Il punto giuridico centrale riguardava se il voto di quattro in latino fosse stato assegnato illegittimamente a causa dell'insufficienza quantitativa e qualitativa delle verifiche somministrate nel secondo quadrimestre, e se tale carenza procedurale dovesse comportare l'annullamento del provvedimento di non ammissione. Il ricorrente sosteneva che il numero di prove scritte fosse inadeguato e non fosse stato documentato a regola d'arte nel registro di classe, con la conseguenza che il voto non avrebbe potuto essere correttamente motivato né risultare effettivamente rappresentativo del livello di preparazione dello studente. La questione era giuridicamente rilevante perché toccava l'equilibrio tra il diritto dello studente a essere valutato equamente e la discrezionalità tecnica dei docenti, nonché il ruolo probatorio del registro di classe come documento ufficiale della scuola, richiedendo al giudice amministrativo di stabilire quando e come l'insufficienza di verifiche potesse integrare un vizio procedimentale capace di inficiare la legittimità di un provvedimento.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato principalmente sulla base del valore probatorio attribuito al registro di classe, il quale costituisce atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso secondo l'articolo 2700 del codice civile, vincolo che il ricorrente non aveva neppure tentato di superare con azioni specifiche per impugnare la falsità del documento. Dal registro di classe risultava documentazione precisa e puntuale dello svolgimento di tre verifiche scritte e una verifica orale di latino nel secondo quadrimestre, tutte con votazioni insufficienti ottenute dal ricorrente, il che contraddiceva la deduzione del ricorrente secondo cui le verifiche scritte sarebbero state scarse o inadeguate. Il collegio ha inoltre rilevato che, indipendentemente dalla questione specifica del latino, il provvedimento di non ammissione poggiava non su un'unica insufficienza bensì su un quadro di multiple insufficienze significative, riguardando materie quali filosofia (voto cinque), matematica (voto tre) e fisica (voto cinque), cioè discipline d'indirizzo del liceo scientifico la cui gravità avrebbe di per sé potuto giustificare la bocciatura. Questa pluralità di insufficienze, alcune anche gravi in settori fondamentali, rendeva la decisione della scuola ampiamente fondata e non arbitraria, confermando che il voto in latino non era l'unico elemento su cui poggiava la non ammissione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso del ricorrente, confermando così la piena validità e legittimità del provvedimento di non ammissione alla classe successiva comunicato dal dirigente scolastico il 10 giugno 2019. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte ha sostenuto le proprie spese senza condanna della controparte al pagamento, mantenendo ferma la statuizione già disposta in sede cautelare dove il ricorso era stato anticipatamente rigettato. La sentenza ordina che sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando così che la scuola poteva continuare ad applicare il provvedimento di bocciatura nella sua gestione amministrativa e didattica.

Massima

La valutazione scolastica certificata nel registro di classe, quale atto pubblico, ha piena prova fino a querela di falso e non può essere impugnata dinanzi al giudice amministrativo se non con azioni specifiche per contestarne la falsità, né il ricorso per illegittimità può basarsi su mere contestazioni generiche dell'adeguatezza delle verifiche quando il registro attesti regolarmente lo svolgimento delle medesime. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA con Daniele Dongiovanni Presidente, Silvana Bini Consigliere, Martina Arrivi Referendario Estensore. La sentenza è stata proferita per l'annullamento del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla classe successiva, comunicato dal dirigente scolastico in data 10 giugno 2019, dei verbali del consiglio di classe laddove non tengono conto delle effettive verifiche scritte svolte dal ricorrente, di ogni altro atto antecedente preordinato o consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuto, in particolare ove occorra della pagella scolastica sostitutiva dell'originale del ricorrente relativa all'anno 2018/19 colonna scrutinio finale datata 10 giugno 2019. Il ricorso numero di registro generale 1800 del 2019 è stato proposto dal ricorrente rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Cuniberti con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ora Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano via Freguglia n. 1, e contro l'Istituto superiore che non si è costituito in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla quinta classe del liceo scientifico di Sesto Calende denunciando l'illegittimità del voto quattro attribuito in latino per insufficienza delle verifiche somministrate nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico, si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito deducendo l'infondatezza del ricorso e depositando ampia documentazione, con ordinanza n. 1102/2019 è stata rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente, la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 ottobre 2023. Ritenuto il ricorso infondato in quanto, come già osservato in sede cautelare, dal registro di classe che è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ., risulta che sono state svolte tre verifiche scritte e una verifica orale di latino nelle quali il ricorrente ha ottenuto sempre votazioni insufficienti. Considerato che in ogni caso la decisione di non ammissione poggia sulla presenza di multiple insufficienze in latino quattro, filosofia cinque, matematica tre, fisica cinque anche gravi e concernenti materie d'indirizzo. Ritenuto pertanto di rigettare il ricorso compensando le spese della fase di merito ferma la statuizione disposta in sede cautelare. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati Daniele Dongiovanni Presidente, Silvana Bini Consigliere, Martina Arrivi Referendario Estensore.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere
Martina Arrivi,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla classe successiva, comunicato dal dirigente scolastico in data 10 giugno 2019;
- dei verbali del consiglio di classe, laddove non tengono conto delle effettive verifiche scritte svolte dal ricorrente;
- di ogni altro atto antecedente, preordinato o consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuto, in particolare, ove occorra, della pagella scolastica sostitutiva dell'originale, del ricorrente, relativa all'anno 2018/19, colonna “scrutinio finale”, datata 10 giugno 2019;
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Cuniberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (ora, Ministero dell'Istruzione e del Merito), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Istituto superiore -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla quinta classe del liceo scientifico "-OMISSIS-" di Sesto Calende, denunciando l'illegittimità del voto (quattro) attribuito in latino per insufficienza delle verifiche somministrate nel secondo quadrimestre dell'anno scolastico;
- si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito deducendo l'infondatezza del ricorso e depositando ampia documentazione;
- con ordinanza n. 1102/2019 è stata rigettata la domanda cautelare proposta dal ricorrente;
- la causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 ottobre 2023;
Ritenuto il ricorso infondato in quanto, come già osservato in sede cautelare, dal registro di classe, che è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ., risulta che sono state svolte tre verifiche scritte e una verifica orale di latino, nelle quali il ricorrente ha ottenuto sempre votazioni insufficienti;
Considerato che, in ogni caso, la decisione di non ammissione poggia sulla presenza di multiple insufficienze, in latino (quattro), filosofia (cinque), matematica (tre), fisica (cinque), anche gravi e concernenti materie d'indirizzo;
Ritenuto, pertanto, di rigettare il ricorso compensando le spese della fase di merito, ferma la statuizione disposta in sede cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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