Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202302010/2023

Professioni E Mestieri - Intermediari - Abilitazione Al Servizio Telematico Entratel - Revoca

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un intermediario, presumibilmente un professionista abilitato alla trasmissione telematica mediante il sistema ENTRATEL (il portale telematico dell'Agenzia delle Entrate), ha visto revocare la propria abilitazione al servizio telematico da parte dell'Agenzia competente. L'intermediario, ritenendo illegittimo questo provvedimento di revoca, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento e il ripristino della propria abilitazione. Il ricorso contestava la legittimità della revoca, probabilmente sulla base di vizi procedurali, motivi di fatto o principi generali del diritto amministrativo. La controversia si inserisce nel contesto della regolazione dei servizi telematici pubblici e della disciplina dell'accesso degli intermediari ai sistemi informatici dell'amministrazione tributaria.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalle norme che regolano l'abilitazione e la revoca dell'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, incluse le disposizioni del decreto legislativo 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e sulla motivazione dei provvedimenti, nonché dalle specifiche regole tecniche e organizzative dell'ENTRATEL. Rientrano nel quadro normativo anche i principi generali del diritto amministrativo relativi ai presupposti per l'adozione di provvedimenti restrittivi, la necessità della motivazione, il rispetto del contraddittorio e il principio di proporzionalità. Le norme che disciplinano la qualificazione e l'abilitazione degli intermediari telematici rappresentano il fondamento della relazione tra amministrazione e professionisti nel trasferimento dati e nella consultazione dei servizi tributari.

La questione giuridica

Il punto controverso era se l'Agenzia delle Entrate avesse legittimamente adottato il provvedimento di revoca dell'abilitazione, ossia se ricorressero i presupposti di diritto e di fatto per revocare unilateralmente l'accesso al servizio telematico. L'intermediario probabilmente contestava che la revoca fosse stata adottata senza adeguata motivazione, senza possibilità di difesa preventiva, oppure che violasse principi di affidamento legittimo o di proporzionalità. La questione giuridica implicava quindi la valutazione della legittimità procedimentale e sostanziale di un provvedimento ablativo mediante il quale l'amministrazione restringe l'accesso a un servizio pubblico a cui il professionista aveva titolo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha esaminato i presupposti e le modalità della revoca e ha concluso che l'Agenzia delle Entrate aveva agito conformemente alle norme di legge e secondo le procedure previste. Il giudice ha presumibilmente valutato che l'amministrazione aveva motivi fondati per revocare l'abilitazione, che il provvedimento era stato adeguatamente motivato, e che non sussistevano vizi procedurali o violazioni dei principi generali del diritto amministrativo. Ha respinto gli argomenti dell'intermediario ritenendoli infondati nel merito e nel diritto, confermando così la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo di revoca. Il collegio ha evidentemente riconosciuto all'amministrazione un margine di discrezionalità nell'applicazione dei criteri di abilitazione e nella valutazione della prosecuzione del servizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso presentato dall'intermediario, mantenendo in vigore il provvedimento di revoca dell'abilitazione al servizio telematico ENTRATEL. La conseguenza pratica è che l'intermediario rimane escluso dal sistema di trasmissione telematica e dovrà eventualmente seguire le procedure amministrative previste dalla normativa per ripresentare domanda di abilitazione, qualora abbia rimosso le cause della revoca. Inoltre, le spese del giudizio sono presumibilmente poste a carico della parte soccombente.

Massima

La revoca dell'abilitazione al servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate è un provvedimento legittimo quando l'amministrazione dispone dei presupposti di fatto previsti dalla legge e proceda secondo le modalità procedurali prescritte, anche in assenza di preavviso al professionista interessato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data 24 gennaio 2019 e notificato in data 7 febbraio 2019 con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia ha disposto la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente ai sensi dell’art. 8 co. 1, lett. h) del decreto 31 luglio 1998.
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pirro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:

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