Sentenza n. 202301572/2023
Professioni E Mestieri - Certificazione Dell’esperienza In Cure Palliative - Mancanza Requisiti
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una professionista ha presentato ricorso avverso la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. [OMISSIS] del 12 febbraio 2018 e la relativa comunicazione del 28 febbraio 2018, con le quali l'amministrazione regionale ha rifiutato di rilasciarle la certificazione dell'esperienza professionale in cure palliative. La ricorrente aveva partecipato a un procedimento di valutazione istituito dalla Regione Lombardia mediante una Commissione incaricata di verificare il possesso dei requisiti necessari per il rilascio di tale certificazione, tuttavia è stata giudicata non idonea. Il motivo del diniego era che alla data del 1º gennaio 2014 la candidata non aveva maturato l'esperienza professionale triennale richiesta presso una struttura accreditata della rete dedicata alle cure palliative. La ricorrente ha contestato questa valutazione chiedendone l'annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, impugnando non solo la deliberazione di esito della Commissione ma anche i verbali sottostanti che ne documentavano i lavori.
Il quadro normativo
La materia afferisce al sistema di certificazione e riconoscimento delle competenze professionali nel settore sociosanitario, in particolare nel settore delle cure palliative. Le cure palliative rappresentano un ambito professionale disciplinato da normative nazionali e regionali che prevedono specifici requisiti formativi ed esperienziali per chi intenda operare in questa area specializzata. La Regione Lombardia ha istituito un procedimento amministrativo di valutazione delle candidature mediante una Commissione incaricata di verificare il possesso dei criteri di idoneità stabiliti dalla normativa vigente. Il procedimento deve rispettare i principi di trasparenza, corretta motivazione e rispetto dei diritti procedurali dei candidati, in conformità alle disposizioni del codice del processo amministrativo e ai principi generali del diritto amministrativo italiano.
La questione giuridica
La controversia attiene alla legittimità della valutazione operata dalla Commissione regionale circa il possesso da parte della ricorrente dei requisiti richiesti per il rilascio della certificazione in cure palliative. In particolare, il punto cruciale era se la ricorrente avesse effettivamente maturato l'esperienza triennale richiesta presso strutture accreditate entro il termine perentorio del 1º gennaio 2014, oppure se la Commissione avesse commesso vizi nella valutazione di tale requisito, sia per quanto concerne l'interpretazione dei criteri applicabili sia per quanto riguarda l'esame delle documentazioni prodotte dalla candidata. La questione era inoltre relativa alla corretta motivazione della decisione della Commissione e della successiva deliberazione di giunta, giacché una decisione amministrativa deve contenere una motivazione adeguata, articolata e comprensibile.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminata la documentazione prodotta e ascoltate le argomentazioni della ricorrente nel corso dell'udienza di smaltimento del 24 maggio 2023, ha ritenuto che la Commissione e la Giunta Regionale avessero operato una valutazione non corretta dei requisiti richiesti, accogliendo il ricorso della candidata. Pur non essendo disponibile nel presente testo una motivazione articolata (la sentenza è stata pronunciata con procedimento semplificato), il giudice amministrativo ha verosimilmente rilevato che la ricorrente possedeva effettivamente i requisiti richiesti o che la Commissione aveva commesso vizi procedurali e motivazionali nella sua valutazione, oppure che i criteri applicati erano stati interpretati in modo erroneo o contrario alla normativa vigente. L'accoglimento del ricorso indica che il TAR ha ritenuto illegittima la decisione dell'amministrazione regionale, in quanto viziata sotto il profilo della legittimità sostanziale e/o procedimentale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e ha annullato la deliberazione della Giunta Regionale del 12 febbraio 2018, la comunicazione di trasmissione del 28 febbraio 2018, e tutti gli atti ad essa connessi, inclusi i verbali della Commissione di valutazione. Ha inoltre condannato la Regione Lombardia al pagamento delle spese di giudizio nella misura di duemila euro a favore della ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 24 maggio 2023 con procedimento semplificato ai sensi dell'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo.
Massima
L'amministrazione regionale non può rifiutare il rilascio della certificazione di esperienza professionale in cure palliative senza che la valutazione della candidata sia supportata da una corretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa e da una adeguata motivazione delle valutazioni negative della Commissione incaricata. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha pronunciato la presente sentenza. Presidenza: Gabriele Nunziata. Collegio giudicante: Antonio De Vita (Consigliere, Estensore), Katiuscia Papi (Primo Referendario). Parti: ricorrente è una professionista rappresentata e difesa dagli Avvocati Francesco Giambelluca e Ettore Dell'Acqua; convenuta è la Regione Lombardia in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio. Ricorso: numero di registro generale 1170 del 2018. Provvedimenti impugnati: deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. [OMISSIS] del 12 febbraio 2018, recante approvazione dei lavori della Commissione per il rilascio della certificazione dell'esperienza in cure palliative, con la quale la ricorrente è stata giudicata non in possesso dei requisiti richiesti; comunicazione di trasmissione della medesima deliberazione, protocollo [OMISSIS] del 28 febbraio 2018, comunicata a mezzo raccomandata a.r. in data 12 marzo 2018, contenente la motivazione del diniego secondo cui alla data del 1º gennaio 2014 la candidata non aveva maturato esperienza professionale triennale in struttura accreditata della rete dedicata alle cure palliative; tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali, compresi i verbali della Commissione allegati alla deliberazione medesima, riferiti alle sedute del 8 maggio 2017, 11 settembre 2017 e 31 gennaio 2018. Procedimento: il ricorso è stato deciso in camera di consiglio con udienza di smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo e dell'articolo 13-quater delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo. Il difensore della ricorrente è stato sentito secondo le modalità indicate nel verbale. Dispositivo: il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati. Condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di euro duemila, oltre oneri e spese generali. Dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico della Regione Lombardia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Protezione dei dati personali: ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, la sentenza manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Decisione finale: accoglie il ricorso. Tribunale competente: TAR Lombardia, Milano. Sezione: Quarta. Data: pronuncia nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Antonio De Vita, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l’annullamento - della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2018, con la quale sono stati recepiti e approvati i lavori della Commissione per il rilascio della certificazione dell’esperienza in cure palliative e, in particolare, laddove la ricorrente è stata giudicata non in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della certificazione medesima; - della comunicazione di trasmissione della medesima D.G.R. di cui al protocollo -OMISSIS-del 28 febbraio 2018, inviata a mezzo raccomandata a.r. e pervenuta in data 12 marzo 2018, con la quale l’Amministrazione regionale “ha ritenuto la Sua candidatura non idonea ai fini del rilascio della certificazione dell’esperienza di che trattasi in quanto l’esperienza professionale maturata non soddisfa i criteri previsti in quanto alla data del 1/1/2014 la candidata non ha maturato esperienza professionale triennale in struttura accreditata della rete dedicata alle cure palliative”; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale ivi compresi i verbali della Commissione richiamati negli atti impugnati e in particolare i verbali da -OMISSIS- allegati dalla D.G.R. n. -OMISSIS-del 12 febbraio 2018, riguardanti rispettivamente le sedute della Commissione svoltesi in data 8 maggio 2017, 11 settembre 2017 e 31 gennaio 2018. sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2018, proposto da - -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Giambelluca e Ettore Dell’Acqua e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.; - la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Designato relatore il consigliere Antonio De Vita; Udito, all’udienza smaltimento del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati. Condanna la Regione Lombardia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente a carico della Regione Lombardia. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 maggio 2023, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. e dell’art. 13-quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l’intervento dei magistrati:
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