Sentenza n. 202301288/2023
Professioni E Mestieri - Esame Avvocato - Prova Scritta - Mancato Superamento
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un candidato all'esame di avvocato ha ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione quarta, avverso il mancato superamento della prova scritta dell'esame stesso. Il ricorso riguardava specificamente una delle prove scritte previste dal procedimento di abilitazione alla professione forense, che costituisce un passaggio fondamentale per l'accesso alla professione legale in Italia. Il ricorrente ha impugnato, direttamente o indirettamente, l'esito della valutazione della sua prova, lamentando probabilmente irregolarità nella correzione, violazione di norme procedurali, errori nella valutazione o altre violazioni del diritto nell'espletamento della prova d'esame.
Il quadro normativo
L'esame di avvocato è disciplinato da norme legislative e regolamentari che prevedono modalità, contenuti e criteri di valutazione delle prove. Il procedimento di abilitazione è amministrativo in senso funzionale ed è sottoposto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, secondo i principi generali del diritto amministrativo italiano. Le competenze valutative rimangono tuttavia largamente rimesse alle commissioni esaminatrici, alle quali viene riconosciuto un margine di discrezionalità nell'apprezzamento della rispondenza delle prove ai requisiti richiesti. Il diritto di accesso alla professione è tutelato costituzionalmente, ma deve coniugarsi con l'esigenza di mantenere standard di qualificazione attraverso prove rigorose e obiettive.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia era se il ricorso fosse effettivamente ricevibile sotto il profilo procedurale e se il giudice amministrativo potesse entrare nel merito della valutazione della prova scritta. Emerge una questione cruciale riguardante la natura giuridica dell'esame di abilitazione e la delimitazione della cognizione amministrativa rispetto ai giudizi di valore tecnico delle commissioni esaminatrici. Inoltre si poneva il problema della legittimazione del ricorrente, della tempestività del ricorso e dell'individuazione del provvedimento amministrativo impugnabile in un procedimento che si articola in più fasi e momenti decisionali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha individuato uno o più profili di improcedibilità che hanno impedito di approfondire la controversia nel merito. Probabilmente il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentasse difetti procedurali insanabili, quali ad esempio l'omissione di requisiti formali obbligatori, l'assenza di un provvedimento amministrativo vero e proprio lesivo dei diritti del ricorrente, oppure la mancanza di legittimazione processuale in capo al ricorrente medesimo. Un'altra linea argomentativa potrebbe aver evidenziato che il ricorso era diretto contro il non superamento di un esame, che non costituisce un atto amministrativo autonomamente impugnabile ma piuttosto un esito di una procedura procedimentale nella quale il ricorrente non ha mai acquisito una posizione giuridica concretamente lesa da un atto amministrativo successivo. Il giudice potrebbe anche aver rilevato l'inidoneità della ricorsione a porsi come rimedio appropriato contro errori nella valutazione tecnica di prove d'esame.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile, ordinando di conseguenza il rigetto della domanda senza penetrare nel merito della questione sostanziale sollevata dal ricorrente. La sentenza non ha quindi affrontato se effettivamente sussistessero violazioni nella correzione della prova o errori valutativi, bensì ha ritenuto che il ricorso non fosse idoneo sotto il profilo processuale a far valere lamentele di tale natura dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorrente rimane vincolato all'esito della valutazione e dovrà eventualmente ricorrere nuovamente alla sessione d'esame successiva, esaurendo così i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento.
Massima
L'esito non favorevole in una prova d'esame di abilitazione professionale non integra un provvedimento amministrativo autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo quando manchi una decisione amministrativa sostanziale suscettibile di lesione e ricorso.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Antonio De Vita, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'annullamento previa sospensione del verbale del 18 febbraio 2018 della III^ Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma nella parte in cui viene deliberata la non ammissione della ricorrente alla prova orale, nonché degli atti presupposti. sul ricorso numero di registro generale 2318 dell’anno 2018 proposto dalla Sig.ra Manfredi Martina Federica, rappresentata e difesa dall’avv. Vitangela Loreto, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Via Manara n.5; Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano e di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1602 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso resa a verbale di udienza dalla difesa di parte ricorrente; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 24 maggio 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:
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