Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—Respinto
Sentenza n. 202301871/2023
Procedura Di Liquidazione Coatta - Nomina Commissario
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2018, prot. n. 352, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il 13 settembre 2018, n. 213, con cui il Ministro ha posto in liquidazione coatta amministrativa il Consorzio Cores Società Cooperativa, nominando altresì il commissario liquidatore, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale, connesso, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la comunicazione di avvio procedimento 23 maggio 2018. sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2018, proposto da Claudio Lamberti, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Salomoni, Alessandro Egidio Occhionero e Mariagiulia Signori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Consorzio Cores Società Cooperativa in Lca, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Perrotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di S. Costanza 39; Luigi Zingone, Confederazione Cooperative Italiane, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Consorzio Cores Società Cooperativa in Lca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero resistente, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, nonché in favore del consorzio Cores, nella misura di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’avv. Perrotta, siccome dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
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