Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUINTAInammissibile

Sentenza n. 202302989/2023

1g- Ordinanze Straordinarie In Materia Di Emergenza - Strutture Comunali - Obbligo Di Indossare Mascherina Chirurgica O Ffp2 (o Avente Performance Di Filtrazione Maggiore)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare un'ordinanza sindacale emessa dal Comune di Codogno in data 2 marzo 2021, numero 6, notificata al ricorrente nella stessa data. Il ricorso era iscritto con numero di registro generale 921 del 2021 presso il TAR lombardo. La controversia riguardava un provvedimento amministrativo di natura ordinanziale emanato dall'autorità comunale, seppur i dettagli specifici del contenuto sostanziale dell'ordinanza rimangono coperti da oscuramento per ragioni di tutela della privacy e della riservatezza, dato che il caso coinvolgeva dati sensibili e informazioni relative allo stato di salute del ricorrente o di soggetti comunque ivi citati.

Il quadro normativo

La vertenza si inserisce nel sistema della giustizia amministrativa italiana, disciplinato in primo luogo dal codice del processo amministrativo e dalle norme sulla ricorribilità dei provvedimenti amministrativi comunali. Sono stati richiamati nella sentenza i riferimenti normativi relativi alla tutela dei dati personali e alla riservatezza, in particolare l'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali numero 2016/679 (GDPR) e le disposizioni di cui all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 numero 101. Tali disposizioni normative hanno comportato, nell'esecuzione della sentenza stessa, l'obbligo di oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente, garantendo così la riservatezza delle informazioni personali coinvolte nella controversia.

La questione giuridica

La questione principale sottoposta al giudizio del TAR riguardava la ricorribilità amministrativa dell'ordinanza sindacale e la sussistenza dei presupposti procedurali per il proseguimento della causa nel merito. Il tribunale doveva verificare se il ricorso presentato dal cittadino soddisfacesse tutti i requisiti di ammissibilità e procedibilità richiesti dalla legge, ovvero se fossero presenti gli elementi formali e sostanziali necessari affinché la causa potesse essere esaminata nel merito. La questione non era meramente formale, poiché un'ordinanza sindacale costituisce un provvedimento amministrativo che deve essere sottoposto ai controlli di legittimità propri della giurisdizione amministrativa, ma comunque il ricorso doveva rispettare scrupolosamente le condizioni procedurali previste dall'ordinamento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal presidente Daniele Dongiovanni, dal consigliere estensore Concetta Plantamura e dal referendario Giuseppe Nicastro, ha esaminato attentamente il ricorso e tutta la documentazione processuale allegata, ivi compreso l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codogno. Dopo la relazione svoltasi in udienza pubblica il 4 dicembre 2023 e dopo aver udito le difese della parte resistente, il tribunale ha proceduto all'analisi dei presupposti di procedibilità del ricorso. Sulla base di tale analisi, il tribunale ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse le condizioni necessarie per proseguire nel giudizio di merito, determinando così l'accoglimento della questione di improcedibilità sollevata o comunque riscontrata nel corso dell'istruttoria. La decisione di dichiarare improcedibile il ricorso significa che il tribunale non ha ritenuto di dover entrare nel merito della controversia, poiché venendo meno i presupposti procedurali, non poteva nemmeno valutare la legittimità sostanziale dell'ordinanza impugnata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione quinta, ha dichiarato il ricorso improcedibile, rifiutando pertanto di pronunciarsi sul merito della controversia. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Codogno, liquidandole nella somma di mille euro oltre gli accessori di legge. La sentenza è sottoposta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente secondo le modalità ordinarie, ed è stata sottoposta al regime di oscuramento dei dati sensibili per motivi di tutela della privacy e della riservatezza.

Massima

L'improcedibilità del ricorso per violazione dei presupposti di procedibilità determina il rifiuto del giudizio amministrativo nel merito della controversia, con conseguente condanna del ricorrente alle spese di lite, senza che il tribunale possa valutare la legittimità sostanziale del provvedimento impugnato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro,	Referendario
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Codogno n. 6 del 2 marzo 2021, notificata al ricorrente in pari data;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, richiamato, coordinato, connesso e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Giandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Codogno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Bordogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codogno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023 la dott.ssa Concetta Plantamura e udito per la parte resistente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite al resistente, liquidandole in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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