Sentenza n. 202300996/2023
2c - Edilizia - Abuso Edilizio - Ordinanza Demolizione E Ripristino Stato Dei Luoghi
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Pasquale Vincenzo Vizzari e Santina Gritti ricorrono avanti al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di un'ordinanza del Comune di Vimercate, ordinanza numero 269 emanata il 22 novembre 2019, che ordina il ripristino dello stato dei luoghi di un immobile situato in Via Grandi 16, identificato catastalmente al foglio 41 mappale 362. Precedentemente il Comune aveva notificato ai ricorrenti una comunicazione del 15 marzo 2019 di avvio di procedimento sanzionatorio per presunta violazione urbanistico-edilizia, seguita da una comunicazione integrativa del 31 luglio 2019. I ricorrenti, assistiti dall'avvocato Antonio Mancini, contestano non soltanto l'ordinanza di ripristino ma tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o consequenziali, ritenendo che il Comune abbia violato le loro posizioni giuridiche nella materia della gestione e della sanatoria di costruzioni edilizie abusive o irregolari. La controversia riguarda dunque l'esecuzione di un intervento amministrativo coattivo su un bene immobile di proprietà dei ricorrenti secondo i poteri di vigilanza e sanzionamento esercitati dall'amministrazione locale.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001, comunemente denominato Testo Unico dell'Edilizia, che costituisce il principale corpo normativo in tema di violazioni delle norme urbanistico-edilizie e della relativa repressione amministrativa. In particolare l'articolo 31 del D.P.R. 380/2001 prevede le modalità secondo le quali il Comune può ordinare il ripristino dello stato dei luoghi allorché sia stata accertata una violazione delle norme edilizie, rappresentando uno strumento finalizzato al ripristino della legalità urbanistica sul territorio. I Comuni, in quanto amministrazioni competenti per territorio, hanno il dovere istituzionale di vigilare sul mantenimento della conformità edilizia e urbanistica dei siti ricadenti nella loro giurisdizione e dispongono di poteri procedimentali e sanzionatori per garantire tale conformità. L'esercizio di tali poteri deve comunque rispettare la procedura amministrativa corretta, con il necessario rispetto dei diritti dei proprietari e dei titolari di posizioni giuridiche soggettive rilevanti.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità complessiva dell'ordinanza di ripristino emanata dal Comune, in quanto i ricorrenti contestano sia l'effettiva sussistenza della violazione urbanistico-edilizia attribuita loro, sia la corretta esecuzione dei passaggi procedimentali previsti dalla legge, sia infine la proporzionalità e l'adeguatezza dell'intervento ordinato. In gioco vi sono contemporaneamente l'interesse pubblico primario al ripristino della legalità urbanistica sul territorio comunale, quale interesse tutelato dall'ordinamento, e i diritti di proprietà dei ricorrenti sull'immobile, insieme ai possibili oneri economici e alle conseguenze pratiche che discenderebbero dall'esecuzione forzata del ripristino. La questione ha dunque natura bilanciata, richiedendo al giudice amministrativo una ponderazione tra diritti pubblici e privati e un'attenta verifica della legittimità procedimentale e sostanziale dell'azione amministrativa.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nel respingere integralmente il ricorso, ha implicitamente e necessariamente ritenuto fondate nel merito tutte le censure mosse dal Comune circa l'effettiva esistenza della violazione edilizia e la corretta esecuzione della procedura sanzionatorio-amministrativa. Il collegio giudicante ha esaminato la documentazione prodotta nel fascicolo amministrativo relativo alla procedura di accertamento e sanzionamento, verificando in primis la corretta applicazione delle norme procedimentali contenute nel D.P.R. 380/2001 e nella normativa regionale eventualmente applicabile. Ha accertato che la violazione urbanistico-edilizia sussisteva effettivamente sulla base della relativa documentazione tecnica e amministrativa, e che il Comune disponeva pertanto di fondamento legittimo per ordinare il ripristino dello stato dei luoghi. Ha altresì ritenuto che la procedura era stata corretta nei suoi passaggi essenziali, dalla comunicazione iniziale dell'avvio del procedimento, alla possibilità per i ricorrenti di presentare osservazioni e memorie, sino all'emanazione finale dell'ordinanza di ripristino.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge completamente il ricorso proposto da Pasquale Vincenzo Vizzari e Santina Gritti e confermando pienamente l'ordinanza numero 269 del 22 novembre 2019 del Comune di Vimercate e tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro e congiuntamente, al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Vimercate, liquidandole nella misura di tremila euro con il dovuto aggiungersi degli accessori di legge consistenti in IVA, contributo per avvocatura pubblica e spese generali nella misura del quindici per cento. La sentenza è ordinatoria dell'esecuzione della medesima da parte dell'autorità amministrativa, il che implica il proseguimento e l'attuazione del procedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi già ordinato dall'Amministrazione comunale.
Massima
Il Comune è legittimato ad emanare ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per violazioni urbanistico-edilizie quando sussista effettivamente la violazione nel suo significato tecnico-giuridico e sia stata correttamente osservata l'intera procedura sanzionatorio-amministrativa prevista dal Testo Unico dell'Edilizia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - dell’ordinanza del comune di Vimercate n. 269 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: Ripristino dello stato dei luoghi immobile sito in Via Grandi 16, identificato catastalmente al foglio 41 mappale 362, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, notificata ai ricorrenti in data 29 novembre 2019; - di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresa, in particolare, la comunicazione comunale, prot. n. 11370 del 15 marzo 2019 di avvio di procedimento sanzionatorio per presunta violazione urbanistico-edilizia ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/2001 e la successiva comunicazione comunale integrativa prot. n. 32067 del 31 luglio 2019. sul ricorso numero di registro generale 30 del 2020, proposto da Pasquale Vincenzo Vizzari e Santina Gritti, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Mariasole Mascia in Milano, via San Barnaba, 30; Comune di Vimercate, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Rusconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Monti, 8; Raffaella Villa e Pasquale Villa, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vimercate; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte resistente come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento a favore del Comune di Vimercate delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%). Nulla per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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