Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300990/2023

2c - Edilizia - Opere Abusive - Inottemperanza Ordinanza Demolizione - Irrogazione Sanzione Pecuniaria

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ugo Di Benedetto,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Alberto Di Mario,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Milano, Area Sportello Unico per l’Edilizia – Unità Coordinamento Tecnico – Unità Servizi Generali – Ufficio Stabili Pericolanti/ Demolizioni – Immobili Abbandonati, datato 11.11.2019 prog. -OMISSIS-– Accertamento inottemperanza alle ordinanze di demolizione e irrogazione sanzione, ai sensi dell’art. 31 c. 4 bis, D.P.R. 380/2001 – -OMISSIS-”, notificata via pec in data 11.11.2019 – prot. -OMISSIS-;
- e di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso ed in particolare:
- della nota del Comune di Milano, PG -OMISSIS- notificata via pec in data 30.10.2019;
- della nota del Comune di Milano, Area Sportello Unico per l’Edilizia –Unità Servizi Generali – Ufficio Stabili Pericolanti/ Demolizioni – Immobili Abbandonati, datata 19.12.2019 prog.-OMISSIS-;
- del verbale di sopralluogo del 5.11.2019, redatto dai tecnici del Comune di Milano, non conosciuto;
- del provvedimento del 18.01.2019 della Commissione SUE del Comune di Milano, recante i criteri di determinazione delle sanzioni ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 1 aprile 2020:
- della nota del Comune di Milano, Settore Pianificazione Mobilità Trasporto e Ambiente – Servizio Mobilità e Trasporti, datata 10.11.2010, PG -OMISSIS- del 15.11.2010, conosciuta a seguito del deposito in giudizio in data 14.02.2020;
- della nota del Comune di Milano, Area Pianificazione e Programmazione mobilità – Unità Pianificazione Generale Mobilità, datata 16.12.2019, PG -OMISSIS- del 18.12.2019, conosciuta a seguito del deposito in giudizio in data 14.02.2020;
- del verbale di sopralluogo del 5.11.2019, avente la medesima data, della Direzione Urbanistica, Area Sportello Unico per l’Edilizia, Unità Servizi Generali, Ufficio stabili pericolanti-demolizioni-immobili abbandonati del Comune di Milano e del pedissequo provvedimento a firma dell’arch.-OMISSIS-e di quello successivo a firma del dott. -OMISSIS-in data 06.11.2019, conosciuti a seguito del deposito in giudizio in data 14.02.2020;
- del provvedimento del 18.01.2019 della Commissione SUE del Comune di Milano, recante i criteri di determinazione delle sanzioni ex art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, conosciuto a seguito del deposito in giudizio in data 14.02.2020;
- con il conseguente annullamento di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o connesso;
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Decio, Giovanna Lenti, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Decio in Milano, via Corridoni, 11;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 11 aprile 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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