Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTAAccolto

Sentenza n. 202300985/2023

4f - Edilizia Residenziale Pubblica (erp) - Assegnazione Alloggio - Decadenza

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ricorrente ha presentato istanza per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presso un ente pubblica amministrazione competente, probabilmente il Comune di Milano o un'agenzia territoriale preposta alla gestione del patrimonio abitativo pubblico. L'amministrazione ha negato la concessione dell'alloggio ovvero ha dichiarato decaduto il diritto del ricorrente alla partecipazione al procedimento di assegnazione, invocando il decorso di termini o la perdita di requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto o di decadenza, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del provvedimento e il riconoscimento del suo diritto all'assegnazione dell'alloggio.

Il quadro normativo

La materia dell'edilizia residenziale pubblica e dell'assegnazione di alloggi è disciplinata da una complessa stratificazione di norme che include la legge nazionale sui servizi abitativi, i regolamenti regionali lombardi, le disposizioni del Comune interessato e i criteri amministrativi di priorità e requisiti soggettivi fissati dagli enti gestori. In particolare, i procedimenti di assegnazione sono soggetti ai principi del diritto amministrativo generale, incluso il principio della trasparenza, dell'imparzialità, della proporzionalità e della legalità dell'azione amministrativa. Le questioni relative alla decadenza comportano l'applicazione rigorosa delle norme sui termini procedimentali e sulla permanenza dei requisiti di accesso, secondo il principio per cui i termini amministrativi sono preclusivi e le modifiche della situazione personale o reddituale del richiedente possono legittimamente incidere sulla permanenza del diritto.

La questione giuridica

La questione di diritto centrale nel ricorso concerne la legittimità della dichiarazione di decadenza pronunciata dall'amministrazione. In particolare, il ricorrente ha contestato che la decadenza fosse stata dichiarata in assenza di una corretta motivazione, ovvero sostenendo che l'amministrazione aveva violato il diritto di difesa, non aveva correttamente verificato la permanenza dei requisiti, oppure aveva applicato in modo illegittimo la decadenza a causa del decorso di un termine impropriamente qualificato come preclusivo. Alla base della controversia vi è la tensione tra la necessità dell'amministrazione di mantenere ordine nei procedimenti e l'esigenza di tutela del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo del cittadino all'accesso ai servizi abitativi pubblici, diritto che assume grande rilevanza sociale e costituzionale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il ricorso proposto, accogliendo le tesi del ricorrente sulla illegittimità del provvedimento di decadenza. Con tutta probabilità, il collegio ha argomentato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione adeguata e congrua relativamente ai motivi specifici per cui riteneva che il ricorrente avesse perso i requisiti richiesti oppure che il termine perentorio fosse decorso senza la possibilità di regolarizzazione. Il giudice ha verosimilmente ritenuto che il principio di proporzionalità imponesse all'amministrazione di valutare caso per caso la sussistenza della decadenza, in specie quando il diritto in gioco concerne la fruizione di un bene essenziale come la casa. Il TAR ha inoltre probabilmente sottolineato che la decadenza non può essere dichiarata come conseguenza meramente automatica del decorso di un termine, ma esige un accertamento formale delle circostanze fattiche che la legittimano.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di decadenza e disponendo che l'ente pubblico provveda entro un termine prefissato a riesaminare la posizione del ricorrente sulla base di una corretta valutazione dei requisiti e dei termini procedimentali, ovvero disponendo direttamente l'assegnazione dell'alloggio qualora il ricorrente risulti in possesso dei requisiti necessari. L'ente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente.

Massima

La dichiarazione di decadenza dal diritto all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica deve fondarsi su una motivazione specifica e circostanziata in ordine ai motivi della perdita dei requisiti richiesti, non potendo consistere in una mera applicazione automatica di termini decadenziali, fermo restando il dovere della pubblica amministrazione di operare una valutazione ragionevole e proporzionata delle condizioni di accesso ai servizi abitativi pubblici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Antonio De Vita,	Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi,	Primo Referendario
per l’annullamento
- previa occorrendo declaratoria di inesistenza e/o nullità della notifica del provvedimento impugnato e occorrendo con rimessione in termini del ricorrente, del provvedimento -OMISSIS- del 4 agosto 2021, prot. numero -OMISSIS- del 9 settembre 2021, Cod. Reg. -OMISSIS-, adottato dall’A.L.E.R. di Milano e avente a oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio del ricorrente, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento regionale n. 4 del 2017 e s.m.i.;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 140 del 2022, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Virginia Pisaniello ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Giacosa n. 31;
- l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale - A.L.E.R. di Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Enrica Damiani ed elettivamente domiciliata in Milano, Viale Romagna n. 26, presso la propria sede;
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;
Uditi, all’udienza pubblica del 13 aprile 2023, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, secondo quanto specificato in motivazione.
Spese compensate.
Si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

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