Tar Lombardia - MilanoSEZIONE SECONDA—Respinto
Sentenza n. 202300970/2023
2c - Edilizia - Abusi - Istanza Ex Art. 38 Dpr 380/2001 - Inammissibilità - Ordinanza Di Demolizione - Conferma
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 1332 del 2021: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del permesso di costruire in sanatoria n. 281 del 19 luglio 2021 rilasciato dal Comune di Milano a Lofarma Spa in relazione all'istanza PG 117445/1986; - del parere n. 27 reso dalla Commissione comunale per il paesaggio nella seduta del 15 luglio 2021; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, allo stato non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marketing Multimedia Srl il 8/10/2021: - dei medesimi atti già impugnati col ricorso introduttivo; quanto al ricorso n. 1650 del 2021: - del permesso di costruire in sanatoria n. 65 del 29 gennaio 2014 rilasciato dal Comune di Milano alla società Lofarma Spa in relazione all'istanza in atti PG 1236874.0/2004; - del parere favorevole reso dalla Commissione comunale per il paesaggio nella seduta n. 42 del 5 dicembre 2013; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, allo stato non conosciuto; quanto al ricorso n. 2148 del 2021: - dell'atto prot. n. 0626668.U.1 in data 19 novembre 2021 avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'artt. 7, 8 e 10 della L. 241/1990 finalizzato alla dichiarazione di inammissibilità ex art. 2 comma 1 della L. 241/1990 della richiesta di applicazione dell'art. 38 del DPR 380/2001”; nonché per la condanna del Comune di Milano al risarcimento del danno patito e patendo dalla società Marketing Multimedia Srl; quanto al ricorso n. 2246 del 2021: per l’annullamento - dell'atto prot. n. 0664466.U. in data 3 dicembre 2021 mediante il quale il Comune di Milano ha comunicato l’inammissibilità dell’istanza ex articolo 38 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ha confermato l'ordinanza di demolizione prot. n. 034191 del 9 luglio 2018; sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Marketing Multimedia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Ratto, Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Emanuele Ratto in Milano, viale Emilio Caldara, 44; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Mic - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio; Lofarma Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di Lofarma Spa; Vista l’ordinanza n. 14 del 12 gennaio 2022 adottata nel ricorso avente R.G. n. 2246/2021, con la quale è stata sospesa l’efficacia dell’ordine di demolizione contenuto nell'atto prot. n. 0664466.U. del 3 dicembre 2021; Visti tutti gli atti delle cause; Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2021, proposto da Marketing Multimedia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Ratto, Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Emanuele Ratto in Milano, viale Emilio Caldara, 44; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Lofarma Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2021, proposto da Marketing Multimedia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Ratto, Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Emanuele Ratto in Milano, viale Emilio Caldara, 44; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Lofarma Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; sul ricorso numero di registro generale 1650 del 2021, proposto da Marketing Multimedia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Ratto, Francesca Castellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Emanuele Ratto in Milano, viale Emilio Caldara, 44; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini, Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Mic - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, non costituiti in giudizio; Lofarma Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi e motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone: - riunisce i ricorsi in epigrafe indicati; - dichiara inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti aventi R.G. n. 1332/2021; - condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della lite avente R.G. n. 1332/2021, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Milano e in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Lofarma Spa, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%; - dichiara irricevibile il ricorso avente R.G. n. 1650/2021; - condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della lite avente R.G. n. 1650/2021, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Milano e in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Lofarma Spa, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%; - dichiara inammissibile il ricorso avente R.G. n. 2148/2021; - condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della lite avente R.G. n. 2148/2021, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Milano e in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Lofarma Spa, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%; - rigetta il ricorso avente R.G. n. 2246/2021; - condanna parte ricorrente alla refusione delle spese della lite avente R.G. n. 2246/2021, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore del Comune di Milano e in euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di Lofarma Spa, oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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