Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300963/2023

4l - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno - Rigetto Istanza Di Rinnovo

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia avverso il provvedimento del Questore di Milano del 20 maggio 2021 con il quale è stata rigettata la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento è stato notificato il 27 maggio 2021. La situazione concreta riguarda pertanto una controversia in materia di diritto all'immigrazione e soggiorno in Italia, materia rispetto alla quale l'autorità amministrativa competente è il Questore, il quale provvede al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno secondo le disposizioni vigenti. Il ricorrente, reputando illegittimo il rigetto della propria richiesta di rinnovo, ha deciso di impugnare il provvedimento mediante ricorso amministrativo, rivolgendosi al TAR secondo le regole della giurisdizione amministrativa ordinaria.

Il quadro normativo

Il sistema dei permessi di soggiorno per stranieri in Italia è disciplinato principalmente dal Testo Unico dell'Immigrazione, decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286, che stabilisce le condizioni, le modalità e i requisiti per il soggiorno legale degli stranieri nel territorio nazionale. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato al mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio iniziale, quali la disponibilità di reddito sufficiente, l'assenza di precedenti penali gravi, la disponibilità di alloggio idoneo e, in taluni casi, il possesso di un rapporto contrattuale di lavoro o di una situazione familiare riconosciuta dalla legge. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo è un atto amministrativo vincolato che deve rispettare il procedimento amministrativo e deve essere sufficientemente motivato secondo le disposizioni della legge 241 del 1990.

La questione giuridica

Il punto controverso sotteso al ricorso concerne la legittimità del rigetto della richiesta di rinnovo formulato dal Questore, ossia se il provvedimento sia stato adottato nel rispetto della procedura amministrativa obbligatoria, se sia stata data corretta applicazione dei criteri normativi di valutazione dei requisiti, e se sussistano i presupposti fattuali e normativi per negare il rinnovo. Il ricorrente aveva interesse a far valere che il provvedimento fosse affetto da vizi procedimentali, di eccesso di potere, di errata interpretazione della normativa applicabile, oppure che i motivi posti a fondamento del rigetto fossero infondati nel fatto o nel diritto. La controversia toccava pertanto il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione in materia di soggiorno e i diritti fondamentali del ricorrente alla vita privata e familiare, nonché al principio di legalità dell'azione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante della Sezione Quarta del TAR Lombardia, a seguito dell'udienza pubblica del 15 marzo 2023 alla quale hanno partecipato i difensori delle parti, ha condotto una valutazione complessiva dei presupposti fattuali e normativi dedotti in giudizio. Sebbene il testo della sentenza depositato non contenga una motivazione estesa e dettagliata, è ragionevole inferire che il giudice amministrativo abbia ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato adottato secondo le forme procedurali previste dalla legge, che i requisiti normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno fossero effettivamente venuti meno nella fattispecie concreta, ovvero che il ricorrente non avesse provato in giudizio l'infondatezza dei motivi di rigetto. Il giudice ha quindi ritenuto che l'esercizio del potere della pubblica amministrazione nel negare il rinnovo rimanesse entro i limiti della legge e della ragionevolezza amministrativa, respingendo le censure mosse dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza pronunciata nella camera di consiglio del 15 marzo 2023, ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto del Questore di Milano. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che ciascuna parte rimane a carico delle proprie spese, salvo il riconoscimento del compenso al procuratore del ricorrente per l'anticipazione delle spese iniziali. La sentenza è stata resa esecutiva ordinando che l'autorità amministrativa ne dia attuazione. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti personali secondo le normative sulla privacy.

Massima

L'amministrazione procedente dispone di ampi margini di discrezionalità nella valutazione dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno e il ricorso amministrativo può essere respinto allorché il ricorrente non dimostri l'illogicità o l'ingiustificatezza del provvedimento di rigetto adottato dal Questore secondo le disposizioni normative applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia
del provvedimento Prot. 0178259 del 20 maggio 2021, notificato il 27 maggio 2021 dal Questore di Milano, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ivani Nogueira Da Silva E Mauro Alessandro Ciappetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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