Sentenza n. 202300955/2023
2c - Edilizia - Scia - Annullamento - Ordinanza Di Demolizione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Valentina Pozzi ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Milano per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo datato 31 ottobre 2019, con il quale l'amministrazione comunale ha comunicato l'annullamento di un titolo abilitativo edilizio formatosi automaticamente a seguito della presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) depositata il 31 luglio 2018. La controversia attiene a lavori o iniziative edilizie realizzate presso l'immobile situato in Milano, via Baldinucci n. 3/D. La ricorrente contestava la legittimità e la correttezza procedimentale dell'annullamento disposto dal Comune, ritenendo che fosse stato adottato senza il rispetto delle procedure previste dalla legge o mancando i presupposti normati per una simile revoca del titolo. Nel corso del procedimento giudiziale iniziato nel 2020, la situazione fattuale soggiacente alla controversia ha subìto modificazioni tali da determinare una significativa variazione del contesto che aveva generato la lite.
Il quadro normativo
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è uno strumento disciplinato dal Testo Unico dell'Edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che consente ai cittadini di iniziare determinate categorie di opere edilizie senza attendere preventivamente l'autorizzazione del Comune, comunicando all'amministrazione l'intenzione di realizzare i lavori. Secondo la normativa, decorsi i termini di legge senza che il Comune abbia presentato rilievi circa il mancato rispetto della normativa edilizia, il titolo abilitativo si forma automaticamente. Il Comune rimane tuttavia titolare del potere di revoca o annullamento del titolo nel caso sussistano vizi procedurali rilevanti o violazioni della normativa urbanistica ed edilizia. L'esercizio di tale potere è soggetto ai principi della proporzionalità e della trasparenza amministrativa ed è sempre subordinato al rispetto del diritto di difesa della parte interessata.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di annullamento del titolo abilitativo adottato dal Comune di Milano, sollevando interrogativi circa la sussistenza dei presupposti normativi per tale annullamento e la correttezza procedimentale del comportamento amministrativo. In particolare, era in discussione se il Comune avesse correttamente motivato la decisione di annullare la SCIA e se avesse osservato i diritti procedurali della ricorrente. La questione rivestiva importanza sotto il profilo della tutela amministrativa del cittadino avverso le decisioni dell'amministrazione locale, nonché della corretta interpretazione degli istituti di semplificazione edilizia introdotti dal Testo Unico dell'Edilizia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato gli atti della causa durante l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 11 aprile 2023, ha ritenuto che nel corso del procedimento giudiziale fossero intervenute circostanze tali da determinare la cessazione della materia del contendere. Questa dichiarazione implica che la situazione di fatto sottostante alla controversia ha subìto una modificazione sostanziale, rendendo non più utile e opportuno che il giudice amministrativo pronunciasse una sentenza di merito sulla questione. Ciò potrebbe derivare da una revoca spontanea del provvedimento da parte della Pubblica Amministrazione, da una composizione extragiudiziale della controversia, oppure da un mutamento obiettivo dello status quo tale da superare la ragione della lite. In tali ipotesi, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, evitando di pronunciarsi su questioni ormai prive di rilevanza pratica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso proposto da Valentina Pozzi. Ha inoltre ordinato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, senza che alcuna parte debba sostenere gli oneri processuali dell'altra. La sentenza è stata ordinata per essere eseguita dall'autorità amministrativa. Con questa pronuncia il giudice ha ritenuto opportuno non proseguire nel merito della causa, in quanto le condizioni di fatto che avevano generato la controversia erano ormai mutate e non sussisteva più un interesse alla decisione sulla questione.
Massima
Allorché durante il procedimento giudiziale amministrativo sopravvengono circostanze tali da rendere superfluo l'accertamento della questione controversa, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Ugo Di Benedetto, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l’annullamento, in parte qua, del provvedimento del Comune di Milano, P.G. 0493842/2019 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto «Comunicazione di annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività del 31.07.2018, P.G. n. 341820/2018, pratica n. 28681/2018, nell’immobile di via Baldinucci n. 3/D». sul ricorso numero di registro generale 114 del 2020, proposto da Valentina Pozzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo Giovanni Daniel, Alfio Livio Girgenti e Federica Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Danilo Giovanni Daniel, con studio in Milano, viale E. Caldara, 43; Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti e Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ughetta Lentini, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano; Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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