Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZA—Accolto
Sentenza n. 202300951/2023
3i - Immigrazione - Permesso Di Soggiorno In Sanatoria - Rigetto
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore Roberto Lombardi, Consigliere per l'annullamento del provvedimento Prot. N. P-MI/L/N/2020/111422 emesso dalla Prefettura di Milano – Sportello Unico per l’Immigrazione di Milano, datato 4 agosto 2022, con cui l’Amministrazione rigettava l’istanza presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 (c.d. sanatoria 2020), n. MB4706929681, dalla Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- in data 19/06/2020 in favore della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 2525 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Gherardo Castelli e Giorgio Prandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Antonio Kramer, n. 22; MINISTERO DELL'INTERNO-Prefettura di Milano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori Avv. Castelli - Avvocatura dello Stato.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Condanna l’Amministrazione al rimborso delle spese di giudizio che vengono liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, fermo quanto già liquidato in sede cautelare. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →