Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202300942/2023

3g - Ottemperanza - Tribunale Di Lecco, Sezione Lavoro - Sentenza N. 211/2021

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Lecco – sez. lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel procedimento NRG. -OMISSIS-, passata in giudicato.
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Cappellaro e Sabrina Cestari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da distrarsi a favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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