Sentenza n. 202300929/2023
4l - Immigrazione - Carta Di Soggiorno/permesso Di Soggiorno Ue - Revoca
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha depositato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione quarta, impugnando un provvedimento amministrativo relativo alla revoca della propria carta di soggiorno o del permesso di soggiorno europeo. Il ricorso è stato presentato contro l'Amministrazione competente in materia di immigrazione, verosimilmente la Questura o la Prefettura, che aveva emesso il provvedimento ablativo dello status migratorio del ricorrente. La controversia si inscrive nel complesso quadro del diritto degli stranieri e della protezione dei diritti legati al soggiorno nel territorio italiano e dell'Unione Europea, dove questioni di forma e di procedura rivestono spesso importanza decisiva.
Il quadro normativo
La materia del soggiorno degli stranieri e della carta di soggiorno è regolata dal Decreto Legislativo 286 del 1998, dalle disposizioni attuative della Direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, e dal Regolamento UE 2019/1157 relativo al riconoscimento della carta di soggiorno ai familiari di cittadini dell'Unione. Le norme richiedono che i provvedimenti di revoca siano adottati secondo procedure determinate, con rispetto dei diritti procedurali dei ricorrenti, e che contro di essi sia possibile fare ricorso amministrativo. La giurisdizione del TAR in materia di ricorsi contro provvedimenti dell'Amministrazione dell'interno in tema di immigrazione è stabilita dal Codice del Processo Amministrativo.
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca sostenendo presumibilmente vizi nel procedimento amministrativo che lo ha generato ovvero l'illegittimità della decisione amministrativa. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso presentato fosse affetto da vizi procedurali rilevanti di ordine generale, tali da impedire la prosecuzione della causa nel merito, indipendentemente dalla fondatezza delle doglianze substantive del ricorrente.
La motivazione del giudice
Il TAR ha valutato l'ammissibilità formale del ricorso e ha ritenuto che ricorressero i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità, probabilmente per difetto di legittimazione ad agire, assenza di interesse ad agire, inosservanza dei termini di ricorso, o violazione delle forme procedurali stabilite dal Codice del Processo Amministrativo. La decisione di inammissibilità costituisce un pronunciamento su questioni preliminari alla trattazione nel merito e preclude quindi l'esame della fondatezza delle pretese del ricorrente, ritenendo che il ricorso sia fundamentally viziato sotto il profilo formale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso, con conseguente rigetto dello stesso per motivi procedurali. Il ricorrente rimane quindi colpito dal provvedimento di revoca della carta di soggiorno senza che il Tribunale abbia valutato la legittimità sostanziale del provvedimento medesimo. Restano salve le eventuali altre vie di ricorso disponibili in capo al ricorrente, qualora egli intenda riproporre la controversia in forme proceduralmente corrette.
Massima
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso amministrativo in materia di immigrazione preclude l'esame nel merito della controversia quando sussistano vizi procedurali che rendono il ricorso inammissibile ab initio, indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni substantive addotte dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Alberto Di Mario, Consigliere Silvia Cattaneo, Consigliere per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento datato 01 giugno 2021 – protocollo -OMISSIS-, notificato in data 07 giugno 2021, con il quale veniva revocato al sig. -OMISSIS- il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nr. -OMISSIS- rilasciato dal Questore della Provincia di Como il 21.07.2005. sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ilvo Tolu e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.803 del 2021 di rigetto della domanda di sospensione; Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visto l’art. 35, co.1, lett.c) cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta all’Udienza pubblica del 13 aprile 2023 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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