Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTARespinto

Sentenza n. 202300903/2023

4e - Pubblicità - Istanza Posa Mezzi Pubblicitari - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Sipe s.r.l. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di Olgiate Comasco, notificato il 15 luglio 2022, mediante il quale è stato negato il rilascio dell'autorizzazione per la posa di un impianto pubblicitario da collocarsi lungo la Strada Provinciale 23, al chilometro 14 più 000 metri sulla sinistra, in territorio extraurbano del comune di Faloppio in provincia di Como. Contestualmente, la ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dalla Provincia di Como, la cui valutazione è stata allegata e comunicata nello stesso provvedimento. La controversia è emersa anche a causa dell'annullamento in autotutela del precedente provvedimento amministrativo tacito, comunicato dal SUAP mediante atto istruttorio datato 22 aprile 2022, e della conseguente trasmissione dei motivi che avevano determinato il rigetto della domanda originaria di autorizzazione. Nel complesso, la fattispecie riguarda una situazione di diniego amministrativo relativa a un'opera pubblicitaria, dove il diniego stesso è stato sottoposto a scrutinio giurisdizionale per verificarne la conformità alla normativa applicabile.

Il quadro normativo

La materia della pubblicità esterna è disciplinata da una complessa normativa che comprende disposizioni statali, regionali e provinciali, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, della sicurezza stradale e dell'ordine urbano. La Provincia di Como ha adottato un regolamento specifico per l'applicazione del canone patrimoniale relativo alla concessione, all'autorizzazione e all'esposizione pubblicitaria, come risulta dalle Delibere del Consiglio Provinciale numero 28 del 2021 e numero 62 del 2021, dalle quali emerge l'articolo 49 come norma centrale della controversia. Quest'ultimo articolo stabilisce presumibilmente criteri e condizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni pubblicitarie, operando un bilanciamento tra l'interesse economico dei privati e l'interesse generale alla tutela paesaggistica e funzionale dei territori extraurbani. La disciplina amministrativa in questione si inserisce nel contesto più ampio dei procedimenti di autorizzazione gestiti attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, strumento nato per semplificare e coordinare le istruttorie amministrative fra enti diversi.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia consiste nella legittimità del diniego opposto all'installazione dell'impianto pubblicitario in una zona extraurbana soggetta a vincoli paesaggistici e funzionali specifici. La società ricorrente contestava apparentemente sia il merito della valutazione amministrativa sia, possibilmente, la corretta interpretazione e applicazione delle norme provinciali contenute nel regolamento, in particolare l'articolo 49 citato nel ricorso. La questione giuridica di fondo riguardava se la Provincia e lo SUAP avessero operato in conformità alle loro competenze e agli obblighi procedimentali stabiliti dalla normativa, o se invece avessero agito arbitrariamente o ultra vires nel negare l'autorizzazione richiesta. In contestazione vi era anche la legittimità dell'annullamento in autotutela del precedente provvedimento tacito, nonché la correttezza dei motivi ostativi che erano stati successivamente comunicati.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Gabriele Nunziata, dalla Consigliera Silvia Cattaneo e dal Consigliere Antonio De Vita, ha esaminato i ricorsi e gli atti prodotti dalle parti durante l'udienza pubblica del 1º marzo 2023. Nel percorrere il suo ragionamento, il tribunale ha valutato la sussistenza dei presupposti per l'annullamento del provvedimento, verificando la legittimità del diniego sotto il profilo sia del merito che della procedura. Il giudice ha ritenuto che la Provincia di Como, nell'esprimere il suo parere negativo, e lo SUAP, nel concludere il procedimento con il diniego, avessero correttamente operato in conformità alla normativa provinciale e ai principi dell'ordinamento amministrativo. La decisione di respingere il ricorso implica che il tribunale ha ritenuto giustificato e proporzionato il diniego dell'autorizzazione sulla base dei criteri prescritti dal regolamento provinciale, pur non essendo dettagliatamente espliciti i singoli motivi della decisione nella versione disponibile della sentenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con definitiva pronuncia, ha respinto nel suo complesso il ricorso proposto dalla Sipe s.r.l. e ha confermato quindi la legittimità del provvedimento di diniego emesso dallo SUAP il 15 luglio 2022, nonché la validità del parere negativo della Provincia di Como a essa allegato. Le spese processuali sono state compensate, il che significa che nessuna delle parti è stata condannata al pagamento delle spese dell'altro contendente, rimanendo ciascuna a carico delle proprie. La sentenza è stata disposta dall'Autorità amministrativa secondo le ordinarie modalità esecutive dei provvedimenti giurisdizionali, con efficacia vincolante per i soggetti amministrativi coinvolti nella controversia.

Massima

L'amministrazione provinciale può legittimamente negare l'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario in zona extraurbana quando il rifiuto sia conforme ai criteri e ai vincoli stabiliti dai regolamenti provinciali in materia di pubblicità esterna, senza che l'operatore privato possa contestare la discrezionalità amministrativa se esercitata correttamente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Antonio De Vita,	Consigliere
per l'annullamento
del provvedimento conclusivo del procedimento (prot. SUAP n. 106269), notificato a mezzo pec in data 15.07.2022, avente ad oggetto il diniego al rilascio di autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario da collocarsi in fregio alla S.P. 23 al Km. 14+000 sx, fuori dal centro abitato del comune di Faloppio, nonché del parere negativo della Provincia di Como, allo stesso allegato e comunicato in pari data (prot. 26945 – Determina n. 673/2022), nonché dell'art. 49, primo comma, del Regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Delibere di C.P. n. 28/2021 e n. 62/2021), nonché, per quanto occorrer possa, della comunicazione istruttoria del SUAP (prot. 56298) del 22.04.2022 di annullamento in autotutela del provvedimento tacito e contestuale trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto.
sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2022, proposto da
Sipe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Laruffa, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Malpighi, 4;
Provincia di Como, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenica Condello, Matteo Accardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sportello unico per le imprese (SUAP) di Olgiate Comasco, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Como;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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