Tar Lombardia - MilanoSEZIONE QUARTADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202300901/2023

4e - Industria - Contributi/finanziamenti - Sostegno Alle Start Up Lombarde In Fase Di Avviamento E Consolidamento - Decadenza

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) del Decreto n. 9993 dell'8 luglio 2022 – comunicato a mezzo pec alla ricorrente il giorno 11 luglio 2022 - con cui la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia ha dichiarato la MMC decaduta dal “contributo in conto capitale di Euro 72.959,00” nell'ambito del Bando Archè – Nuove MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento, e del relativo allegato;
b) del punto C.5.3. del bando “2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 – AZIONE 3.a.1.1. – Bando Archè – Nuove MPMI – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento” pubblicato sul BURL – Serie Ordinaria n. 31 in data 30 luglio 2019, nella parte in cui dispone che “L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale”;
c) del punto 5.2 delle “Linee guida per la rendicontazione”, pubblicate nella Serie Ordinaria n. 18 - mercoledì 29 aprile 2020 nella parte in cui prevede che “L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate, quietanzate e validate in sede di verifica) non inferiori al 70% del programma di investimento complessivo ammesso a contributo. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 70% del programma di investimento complessivo ammesso, il contributo sarà oggetto di decadenza totale”, nonché, occorrendo, dei §§ 7.7 e 6.1;
d) del preavviso di decadenza inoltrato, ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990, alla società ricorrente a mezzo pec il l 9 giugno 2022, a firma della Dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico di Regione Lombardia e del relativo allegato;
e) di ogni altro atto provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto
nonché
per la condanna dell'Ente resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente in conseguenza della revoca del contributo, da quantificarsi in corso di causa;
ovvero in subordine per la corresponsione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies della L. 241/1990, da quantificarsi, al pari, in corso di causa.
sul ricorso numero di registro generale 1898 del 2022, proposto da Mmc Consulting S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Forloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura regionale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Finlombarda S.p.A.- Società Soggetta a Direzione e Coordinamento di Regione Lombardia in persona del legale rappresentante pro tempore, Dirigente pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione Lombardia, entrambi non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e individua quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario, avanti al quale il processo potrà proseguire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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