Sentenza n. 202300855/2023
4a - Affidamenti - Lavori - Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Di Lavori Di Realizzazione Opere Interferenti Esercizio Ferroviario Funzionali Alla Soppressione Passaggi A Livello - Lotto N. 7 - Aggiudicazione
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per contestare un provvedimento di rettificazione dei punteggi emanato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il 22 novembre 2022. Il ricorso riguardava il lotto n. 7 di una procedura di affidamento relativa all'Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere interferenti con l'esercizio ferroviario. La ricorrente lamentava che la rettificazione dei punteggi avesse comportato una decurtazione a suo danno e la conseguente conferma dell'aggiudicazione del contratto in favore dell'ATI Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., assumendo che tale provvedimento fosse affetto da vizi procedurali e sostanziali. La controversia pertanto si collocava nell'ambito delle gare pubbliche indette da una società controllata dalla Stato, settore caratterizzato da rigide regole di trasparenza e di correttezza procedimentale.
Il quadro normativo
La disciplina degli appalti pubblici in Italia è articolata sul principio fondamentale della trasparenza e della non discriminazione fra i concorrenti, principi che trovano fondamento tanto nelle direttive europee in materia di appalti pubblici quanto nell'ordinamento amministrativo interno. La procedura sottesa alla controversia, essendo riferita a un ente come Rete Ferroviaria Italiana, è soggetta al rispetto della normativa sul Codice dei Contratti Pubblici e dei relativi criteri di valutazione delle offerte. In particolare, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve seguire criteri predeterminati, comunemente noti e applicati in modo uniforme a tutti i concorrenti, senza modifiche sostanziali intervenute dopo la presentazione delle offerte medesime, se non per cause straordinarie e documentate.
La questione giuridica
Il punto controverso consisteva nella legittimità del provvedimento con cui RFI aveva rettificato i punteggi assegnati in sede di valutazione, producendo effetti significativi sulla posizione competitiva della ricorrente nel contesto della gara. La questione assumeva rilevanza centrale perché toccava il diritto fondamentale dei concorrenti a una valutazione paritaria e coerente secondo i criteri dichiarati in apertura di procedura, nonché il principio della trasparenza amministrativa. Si trattava di accertare se la rettificazione fosse avvenuta con il rispetto delle procedure previste dalla lettera di invito e dalle specifiche tecniche della gara, ovvero se costituisse una modifica intempestiva e non giustificata del processo valutativo già completato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso del procedimento, ha probabilmente ritenuto che sussistessero elementi critici rispetto alla regolarità della rettificazione dei punteggi disposta da Rete Ferroviaria Italiana. Tuttavia, nel corso del giudizio è intervenuta una situazione processuale particolare per cui la controversia è stata risolta mediante cessazione della materia del contendere, fenomeno che ricorre quando le parti raggiungono un'intesa o quando la questione originaria viene superata da accadimenti successivi. Il collegio giudicante, pur accogliendo il ricorso e procedendo all'annullamento formale del provvedimento impugnato, ha ritenuto che le condizioni di fatto e di diritto sottese alla controversia non rendessero più necessaria una pronuncia nel merito sulla legittimità del provvedimento medesimo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A. e ha annullato il provvedimento del 22 novembre 2022 di rettificazione dei punteggi emesso da Rete Ferroviaria Italiana, insieme a tutti gli atti presupposti e conseguenziali, inclusa l'aggiudicazione al lotto 7. Contestualmente, ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'istanza di risarcimento del danno in forma specifica e all'ordine di esibizione dei documenti, il che indica che le questioni sottese alla controversia sono state risolte nel corso del procedimento. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, e il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza.
Massima
La valutazione delle offerte in una procedura di appalto pubblico non può essere rettificata a procedimento concluso se non in presence di errori materiali manifesti, dovendo la Pubblica Amministrazione garantire in ogni fase della gara il rispetto dei criteri dichiarati e il trattamento paritario fra i concorrenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore Antonio De Vita, Consigliere per l'annullamento del provvedimento del 22 novembre 2022, comunicato il 23 novembre 2022, con cui Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha rettificato i punteggi assegnati per il lotto n. 7 della procedura per l'«affidamento dell'Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere interferenti con l'esercizio ferroviario», confermando l'aggiudicazione del contratto in favore dell'ATI Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso; inclusi, ove occorrer possa: la lettera di invito e l'allegato disciplinante il «contenuto offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche», nelle parti in cui fossero intesi come ostativi alla dimostrazione del possesso del rating d'impresa mediante mezzi di prova equivalenti; la nota del 15 novembre 2022 con cui RFI ha negato l'annullamento in autotutela dell'intervenuta decurtazione dei punteggi in danno delle ricorrenti; del provvedimento con cui il RUP ha apposto il visto al verbale della Commissione del 27 luglio 2022, disponendo l'aggiudicazione anche del lotto 7 della procedura; e, conseguentemente, per il risarcimento in forma specifica del danno subito, con subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia; ovvero, in subordine, per equivalente economico, e, in ogni caso, per la condanna ex art. 116 c.p.a. all'ostensione, ove esistenti, degli ulteriori documenti inerenti la comprova dei requisiti effettuata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei confronti di Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A. e CLF Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A.. sul ricorso numero di registro generale 3523 del 2022, proposto da Quadrio Gaetano Costruzioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dagli avvocati Laura Pelizzo, Maurizio Zoppolato, Alessandro Comparoni ed Andrea Giuseppe Farruggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Piero Zoppolato in Milano, via Dante, 16; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., Clf Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A., Politecnica Ingegneria ed Architettura Società Cooperativa, F&M Ingegneria S.p.A., Pat S.r.l., Itec Engineering S.r.l., non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti: - lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione; - dichiarata cessata la materia del contendere sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 116, c. 2, cod.proc.amm. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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