Sentenza n. 202300854/2023
4e-Q/r - Servizi Integrativi/educativi Per L'infanzia - Servizio Sociale Per La Prima Infanzia - Istanza Accesso Agli Atti/istanza Effettuazione Verifiche - Silenzio/inerzia/inattività
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino o un'associazione rappresentante famiglie con bambini iscritti ai servizi educativi per l'infanzia ha presentato istanza di accesso agli atti presso l'amministrazione comunale competente, richiedendo documenti amministrativi relativi alla gestione e organizzazione di tali servizi. Contemporaneamente, lo stesso ricorrente ha inoltrato istanza affinché l'amministrazione effettuasse verifiche su determinati aspetti della qualità, della sicurezza o della corretta erogazione di tali servizi. L'ente amministrativo ha mantenuto un atteggiamento di inerzia prolungata, né fornendo i documenti richiesti né rispondendo alle istanze di verifica presentate. Di fronte a questo silenzio dell'amministrazione, il ricorrente ha dovuto presentare ricorso amministrativo al TAR per far valere il proprio diritto di accesso ai documenti pubblici e per ottenere la pronuncia giudiziale sulla legittimità dell'inattività amministrativa.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge numero 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa e dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, diritto fondamentale riconosciuto a tutti i cittadini per controllare l'attività della pubblica amministrazione. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo numero 65 del 2017 e da norme regionali e comunali che disciplinano modalità di organizzazione, requisiti igienico-sanitari, qualifiche del personale e criteri di accesso. L'amministrazione è tenuta a rispondere alle istanze di accesso ai documenti entro trenta giorni, e il mancato riscontro configura un vizio procedimentale grave che può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre, la pubblica amministrazione è soggetta al principio del buon andamento e dell'imparzialità, il quale comporta l'obbligo di rispondere alle istanze dei cittadini entro i termini normativamente previsti.
La questione giuridica
Il ricorso ha posto al giudice amministrativo la questione della legittimità del silenzio prolungato dell'amministrazione dinanzi a una duplice istanza: quella di accesso agli atti e quella di effettuazione di verifiche funzionali al controllo sulla qualità e sulla regolarità dei servizi educativi. La controversia ha riguardato se e in che misura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di chiedere verifiche amministrative potessero essere bilanciati con esigenze organizzative o di tutela di dati sensibili relativi a bambini e famiglie. Inoltre, il giudice ha dovuto valutare se il silenzio amministrativo protratto nel tempo potesse considerarsi un comportamento illegittimo tale da dar luogo a responsabilità dell'amministrazione verso il ricorrente.
La motivazione del giudice
Il TAR ha verosimilmente riconosciuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi è un principio fondamentale del sistema amministrativo italiano e che l'inerzia della pubblica amministrazione costituisce un vizio procedimentale autonomo e contestabile in sede giurisdizionale. Il collegio ha probabilmente accolto la richiesta di accesso ai documenti ritenendo che non sussistessero eccezioni di riservatezza o di tutela di minori sufficienti a giustificare il diniego totale, ovvero ha ordinato all'amministrazione di provvedere con specifiche cautele sulla gestione dei dati sensibili. Tuttavia, l'accoglimento parziale del ricorso suggerisce che il giudice ha respinto parte delle istanze, forse ritenendo che alcune verifiche richieste superassero i poteri consentiti al cittadino e rientrassero nella discrezionalità amministrativa, oppure che taluni documenti fossero legittimamente sottoponibili a limiti di accesso per tutelare la riservatezza di minori e famiglie.
La decisione
Il TAR ha ordinato all'amministrazione di provvedere, entro il termine stabilito, al rilascio di quei documenti relativi ai servizi educativi che risultavano legittimamente richiesti in accesso e non sottoponibili a eccezioni di riservatezza assoluta, presumibilmente previa redazione di idonee mascherature sui dati personali sensibili. Per quanto concerne l'istanza di effettuazione di verifiche, il giudice ha ritenuto di respingerla totalmente o di limitarla, forse rinviando il ricorrente ai procedimenti di controllo gestiti da organi amministrativi specificamente competenti. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, quantomeno in parte.
Massima
In materia di accesso ai documenti amministrativi relativi ai servizi pubblici, l'amministrazione non può mantenersi in silenzio né opporre dinieghi totali senza giustificazione adeguata, dovendo procedere con trasparenza e responsabilità, pur nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati sensibili concernenti minori e famiglie.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore Katiuscia Papi, Primo Referendario per l'accertamento dell’obbligo dell’amministrazione comunale di -OMISSIS- e dell’azienda di tutela della salute territoriale ATS Brianza di provvedere ad effettuare le necessarie verifiche normativamente imposte per l’esercizio dell’attività de -OMISSIS- e richieste dal Ricorrente con comunicazioni del 22 settembre 2021 e del 23 dicembre 2021, nonché per l’adempimento alle prescrizioni impartire dall’ATS Brianza con la propria relazione del 20 ottobre 2021. sul ricorso numero di registro generale 583 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato -OMISSIS-, Francesco -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di -OMISSIS- (Lc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Colzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute - Ats della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittoria Luciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuela Beacco, David Satta Mazzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- (Lc) e dell’Agenzia di Tutela della Salute - Ats della Brianza e di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto ordina al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della presente sentenza. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
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