Tar Lombardia - MilanoSEZIONE TERZAAccolto

Sentenza n. 202300084/2023

3c - Impianti Carburanti- Gestione Area Di Servizio - Sub Concessione - Manifestazione Di Interesse

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia coinvolge Italiana Petroli S.p.A., che gestiva in qualità di concessionaria l'area di servizio autostradale denominata Cantalupa Est, ubicata lungo la tratta in concessione gestita da Milano Serravalle – Milano Tangenziale S.p.A. Nel gennaio 2020, Milano Serravalle ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse al fine di affidare in sub-concessione la gestione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e altre attività accessorie presso la medesima area di servizio. Contestualmente, con nota del 10 gennaio 2020, Milano Serravalle ha intimato a Italiana Petroli di rilasciare l'area. Italiana Petroli, ritenendo illegittime sia l'intimazione che l'avviso esplorativo, ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenerne l'annullamento e la tutela dei propri diritti e posizioni contrattuali sulla gestione dell'area.

Il quadro normativo

La materia rientra nell'ambito della disciplina delle concessioni autostradali e della sub-concessione di servizi nelle aree di servizio, regolata da normative statali e dalla legislazione relativa ai contratti pubblici e alle procedure di affidamento di servizi. Il caso coinvolge principi generali di diritto amministrativo riguardanti la legittimità dei provvedimenti amministrativi, i requisiti procedurali delle manifestazioni di interesse pubbliche e i diritti derivanti da rapporti concessori già esistenti. È rilevante anche la questione della tutela dei diritti acquisiti del concessionario già insediato e della corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e normative sulla gestione delle aree di servizio negli impianti autostradali.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia riguarda la legittimità dell'avviso pubblico esplorativo emesso da Milano Serravalle per la sub-concessione della gestione dell'area, nonché la legittimità dell'intimazione simultanea a Italiana Petroli di liberare l'area. Le questioni giuridiche critiche riguardano se Milano Serravalle avesse il potere e il diritto di privare Italiana Petroli dei propri diritti conceduti senza seguire corrette procedure, se l'avviso pubblico rispettasse i requisiti procedurali e di trasparenza, e se l'intimazione fosse stata emanata legittimamente nel rispetto dei diritti vantati da Italiana Petroli sulla base dei propri accordi o concessioni preesistenti.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato il ricorso e valutato gli atti della causa, ha riscontrato nella pronuncia profili di illegittimità dell'avviso pubblico esplorativo e dell'intimazione contestuale. Il collegio giudicante ha accertato che gli atti impugnati risultavano affetti da vizi che ne compromettevano la legittimità, sia sotto il profilo procedurale che sostanziale. Il giudice amministrativo ha dato prevalenza alla tutela dei diritti e delle posizioni contrattuali già riconosciute a Italiana Petroli, ritenendo che l'affidamento della gestione dell'area non potesse realizzarsi attraverso un avviso esplorativo privo dei necessari presupposti legittimanti. La logica argomentativa del tribunale si è orientata verso la protezione del concessionario già insediato e verso il rispetto delle procedure amministrative corrette.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie integralmente. Di conseguenza, annulla l'avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse numero 1/2020 e, per quanto occorra, la nota di intimazione prot. 20/387 del 10 gennaio 2020 con la quale Milano Serravalle aveva ordinato a Italiana Petroli di liberare l'area di servizio Cantalupa Est, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ai precedenti. Le spese sono compensate tra le parti. Il tribunale ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo i normali procedimenti di ottemperanza.

Massima

Un provvedimento di intimazione di liberazione di un'area di servizio autostradale non può essere legittimamente emesso sulla base di un avviso pubblico esplorativo affetto da vizi procedurali o sostanziali, e deve cedere dinanzi alla tutela dei diritti acquisiti dal gestore già insediato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
dell’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse n. 1/2020, avente ad oggetto l’affidamento in sub-concessione della gestione del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività accessorie nell’area di servizio ubicata lungo la tratta in concessione di Milano Serravalle-Milano Tangenziale S.p.A. denominata Cantalupa Est”, pubblicato da Milano Serravalle – Milano Tangenziale S.p.A. sul proprio sito in data 13.01.2020,
e, per quanto occorra, della nota prot. 20/387 del 10.01.2020, con la quale Milano Serravalle – Milano Tangenziale S.p.A. ha intimato ad IP di rilasciare l’area di servizio autostradale denominata Cantalupa Est;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso al precedente.
sul ricorso numero di registro generale 330 del 2020, proposto da
Italiana Petroli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Carabba Tettamanti e Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Cocco e Elvira Poscio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliato in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas S.p.A. e di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla l’avviso esplorativo impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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