Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300823/2023

1a/f - Affidamenti/misure Amministrative Di Contrasto Alla Criminalità Organizzata - Lavori - Realizzazione Nuovo Complesso Scolastico - Contratto - Grave Irregolarità E/o Grave Inadempimento - Risoluzione - Escussione Cauzione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società, parte di un raggruppamento temporaneo d'imprese che aveva sottoscritto un contratto d'appalto con un Comune, è stata destinataria di una determinazione amministrativa del 2 maggio 2022 con cui l'ente locale ha disposto l'escussione della polizza fidejussoria sottoscritta presso HDI Assicurazioni per un importo di 554.565,00 euro. La richiedente della garanzia era il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, nelle vesti anche di Responsabile Unico del Procedimento d'appalto, il quale ha formalmente notificato alla compagnia assicurativa e alle imprese del raggruppamento la richiesta di far valere la cauzione attraverso una nota del 18 maggio 2022. La società ricorrente ha impugnato sia la determinazione che la relativa comunicazione insieme a tutti gli atti antecedenti, presupposti e conseguenti, contestandone la legittimità e chiedendo contestualmente il risarcimento dei danni subiti.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto della disciplina degli appalti pubblici e delle garanzie fidejussorie che i contraenti della pubblica amministrazione sono tenuti a versare quale strumento di tutela dell'adempimento delle obbligazioni assunte. Le polizze fidejussorie rappresentano un meccanismo previsto dalla normativa sugli appalti pubblici allo scopo di garantire la corretta esecuzione dei lavori o dei servizi affidati e di tutelare l'amministrazione in caso di inadempienza della controparte. L'escussione della polizza costituisce un atto amministrativo soggetto ai principi di legalità, proporzionalità e corretta procedura amministrativa, e deve essere fondata su presupposti legittimi e documentalmente provati. Qualora l'amministrazione eserciti il diritto di escussione senza le dovute motivazioni o al di fuori dei presupposti previsti dal contratto e dalla legge, tale atto è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

La questione giuridica

Il punto controverso affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale riguarda la legittimità della decisione del Comune di far valere la garanzia fidejussoria, ossia se sussistessero i presupposti per l'escussione della polizza e se l'amministrazione avesse correttamente seguito le procedure previste dalla normativa e dalle clausole contrattuali. La ricorrente contestava evidentemente che l'Ente locale avesse agito senza adeguata giustificazione o in violazione dei diritti sanciti dal disciplinare dell'appalto, imputando all'amministrazione un comportamento arbitrario o comunque difettoso sotto il profilo della motivazione. Centrale era dunque l'accertamento se il Comune, nel momento in cui aveva deciso di escutere la polizza, possedesse effettivamente i presupposti per farlo, ovvero se ricorressero le circostanze fattiche e giuridiche che, secondo il contratto e la legge, legittimavano tale esercizio del diritto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pur non esponendo analiticamente i motivi della decisione nel testo disponibile, ha ritenuto in tutto o in parte di accogliere la posizione dell'amministrazione, poiché ha rigettato il ricorso della società. Tale decisione implica che il collegio giudicante, esaminato il materiale documentale prodotto dalle parti e le allegazioni difensive, ha concluso che la determinazione del Comune era legittimamente adottata e che sussistevano i presupposti normativi e contrattuali per procedere all'escussione della garanzia. Il TAR ha inoltre rigettato anche la domanda risarcitoria con cui la ricorrente chiedeva il compenso dei danni da essa subiti a causa dell'atto impugnato, il che significa che il giudice non ha riconosciuto alcuna illegittimità tale da generare un obbligo risarcitorio a carico del Comune. La decisione del Tribunale conferma pertanto la corretta esecuzione dei procedimenti seguiti dall'amministrazione e la fondatezza dei presupposti che l'hanno motivata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dalla società, sia nella parte relativa all'annullamento della determinazione e della nota di escussione della polizza, sia nella parte relativa alle domande di annullamento degli atti antecedenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la questione nella parte in cui non poteva trovare accoglimento. La domanda risarcitoria è stata interamente rigettata, senza riconoscimento di alcun indennizzo a favore della ricorrente. Le spese della lite sono state compensate tra le parti, secondo il principio per cui ciascuna sopporta le proprie spese quando il ricorso non abbia prospettato ragioni prevalenti di illegittimità dell'agire amministrativo.

Massima

La richiesta di escussione della polizza fidejussoria effettuata dall'amministrazione appaltante è legittima quando sussistono, secondo la documentazione e le circostanze di fatto, i presupposti previsti dal contratto d'appalto e dalla normativa vigente, e costituisce atto amministrativo non illegittimo pur in assenza di una motivazione espressa e dettagliata nel singolo provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
- della determinazione del 2 maggio 2022, n. -OMISSIS- del registro generale (n. 42 del registro di Settore) e della relativa comunicazione dello stesso giorno del Comune di -OMISSIS-;
- della nota del 18.5.2022, n. -OMISSIS- di protocollo, indirizzata alla HDI Assicurazioni s.p.a. ed alle imprese del R.T.I., con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, anche nella veste di Responsabile Unico del Procedimento d’appalto, “richiede l’escussione della Polizza fidejussoria n. -OMISSIS- del 10/02/2020, per € 554.565,00”;
- degli atti antecedenti, presupposti e conseguenti;
e per il risarcimento del danno.
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Fichera, Lucia Marino e Antonino Mirone Russo, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Fasanella, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del curatore pro tempore, non costituito;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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