Tar Lombardia - MilanoSEZIONE PRIMA—DICHIARA LA PROPRIA
Sentenza n. 202300822/2023
1c - Autorità Indipendenti - Delibera Arera 363/2021 - Metodo Tariffario Rifiuti
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nei limiti dell'interesse della ricorrente; - della deliberazione della Giunta Regionale n. 2251 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA” nei limiti dell'interesse della ricorrente; - della deliberazione del Consiglio Regionale Pugliese n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate” e relativi allegati, nei limiti dell'interesse della ricorrente; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti; quanto al ricorso per motivi aggiunti: del Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR) approvato con Decreto n. 257 del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica avente orizzonte temporale gli anni 2022-2028, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2022; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 435 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da De Cristofaro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Azienda Municipale Igiene Urbana Puglia S.p.A. – AMIU, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della Regione Puglia, e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della Transizione Ecologica); Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva; - dichiara inammissibile per incompetenza del Tar Lombardia sede di Milano che declina in favore del Tar Lazio – sezione di Roma il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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