Sentenza n. 202300820/2023
1f - Misure Amministrative Di Contrasto Alla Criminalità Organizzata - Istanza Iscrizione "white List" - Informativa Antimafia Interdittiva - Rigetto Istanza
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia avverso il diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, comunemente noto come white list, istituito presso l'Ufficio Territoriale del Governo ai sensi della legge 190/2012 sulla prevenzione della corruzione. Il diniego è stato comunicato mediante PEC del 4 gennaio 2022 ed è stato fondato su segnalazioni informative acquisite nel corso di istruttorie condotte da diversi enti preposti alla sicurezza: il Centro Operativo della DIA, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Questura territoriale. Tali segnalazioni sono state acquisite e discusse in una riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia tenutasi il 19 aprile 2021, sulla base della quale l'amministrazione ha ritenuto di non potere iscrivere la società nella white list. La ricorrente, assistita da difensori e con motivi aggiunti presentati successivamente, ha contestato l'operato dell'Ufficio Territoriale del Governo ritenendo illegittime sia la procedura che i fondamenti del diniego.
Il quadro normativo
La normativa di riferimento per la creazione e gestione della white list antimafia è contenuta nella legge 190/2012, che ha introdotto stringenti misure di prevenzione della corruzione e della mafia nel settore degli appalti e della gestione della spesa pubblica. L'istituto della white list rappresenta uno strumento di tracciamento e controllo dei soggetti che intendono operare nei settori strategici, garantendo che non vi siano rischi di infiltrazione di criminalità organizzata. Le circolari ministeriali richiamate nella sentenza, emanate dal Ministero dell'Interno, hanno fornito criteri e procedure specifiche per l'istruttoria delle domande di iscrizione e per la valutazione del livello di rischio sulla base dei rapporti informativi forniti dalle forze dell'ordine e dagli enti specializzati. La materia rientra nel controllo preventivo ex ante che la pubblica amministrazione è tenuta ad esercitare secondo principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del diniego di iscrizione alla white list e la corretta valutazione dei presupposti su cui esso era fondato, vale a dire l'esistenza di elementi informativi tali da suggerire un rischio potenziale di infiltrazione mafiosa. La ricorrente contestava sia il merito della valutazione effettuata dall'amministrazione sulla base dei rapporti informativi sia i profili procedurali, lamentando una possibile violazione del diritto di difesa e della trasparenza amministrativa. Centrale era la questione se gli elementi informativi acquisiti dalle varie forze dell'ordine fossero sufficientemente specifici, fondati e documentati per giustificare un diniego così impattante sulla possibilità operativa e commerciale della società.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminate le doglianze della ricorrente e i controdeduzioni dell'Ufficio Territoriale del Governo, ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente esercitato i propri poteri di controllo preventivo in materia di infiltrazioni mafiose e corruzione. Il collegio giudicante ha evidentemente valutato come fondati e adeguatamente documentati i rapporti informativi forniti dalla DIA, dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri e dalla Questura, ritenendo che la procedura seguita fosse conforme ai criteri dettati dalle circolari ministeriali e dal quadro normativo di riferimento. Non ha accolto le eccezioni procedurali sollevate dalla ricorrente né ha ritenuto che vi fossero state violazioni dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo. La logica sottesa alla decisione appare quella di dare prevalenza alle esigenze di prevenzione della corruzione e della mafia, rispetto alle rivendicazioni della società ricorrente circa l'illegittimità del provvedimento impugnato.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti, dichiarando infondati tutti i vizi lamentati dalla ricorrente. La sentenza condanna il ricorrente al pagamento delle spese della lite, liquidate in euro tremila oltre accessori di legge. Il collegio ha inoltre ordinato all'amministrazione l'oscuramento dei dati personali della ricorrente e di tutti i soggetti richiamati nella documentazione acquisita, in ossequio ai principi di protezione dei dati personali sanciti dal GDPR e dai decreti legislativi di recepimento della normativa europea.
Massima
La pubblica amministrazione può legittimamente negare l'iscrizione nella white list antimafia sulla base di rapporti informativi acquisiti da enti specializzati, quando tali segnalazioni siano state correttamente valutate secondo i criteri dettati dalla normativa anticorruzione e dalle circolari ministeriali, senza che la ricorrente possa prevalere con generiche contestazioni di carattere procedurale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della comunicazione pec del 4.1.2022 e allegata nota di trasmissione e provvedimento di diniego dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. white list) istituito presso UTG -OMISSIS- ai sensi della legge 190/2012, nonché dei provvedimenti ivi indicati e, in particolare, le note informative n. 11500 del 21/10/2020 del Centro Operativo Dia di -OMISSIS-, n, -OMISSIS- del 28/10/2020 c n. -OMISSIS- del 19/04/2021 della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, n, -OMISSIS- del 31/03/2021 dei Carabinieri di -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 19/04/2021 della Questura di -OMISSIS-, degli esiti informativi oggetto di condivisione nell’ambito della riunione del Gruppo Ispettivo Antimafia svoltosi in data 19 aprile 2021, per quanto occorra di ciascuno dei provvedimenti indicati nella interdittiva impugnata allo stato non cogniti e comunque lesivi della posizione della ricorrente; - delle circolari MIN INT n. 11001/119/20(6) del 8.02,2013, n. 11001/119/12 del 14,08,2013, n. 15006/2 del 28.07.2014, n, 11001/119/20(08) del 29.04.2016 e p.n. del 27.03.2018; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7/5/2022: - dei seguenti atti: nota -OMISSIS- 21 ottobre 2020 n. -OMISSIS- prot. UTG -OMISSIS- del 2.102020; nota GDF -OMISSIS- prot.-OMISSIS- del 28.102020, prot. UTG -OMISSIS- del 29.10.2020; nota GDF -OMISSIS- prot -OMISSIS- del 19.4.2021, prot. UTG -OMISSIS- del 20.4.2021; Nota Legione Cc Lombardia, C.P. -OMISSIS-, prot.-OMISSIS- del 31.3.2021, prot. UTG -OMISSIS- del 2.4.2021; nota Questura di -OMISSIS-, S.M. 1’ Sez. prot.-OMISSIS- del 19.4.21, prot. UTG -OMISSIS- del 20.4.2021. sul ricorso numero di registro generale 398 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Notti, Simone Gilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti; 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese della lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti cui si riferisce il provvedimento impugnato e richiamati in motivazione. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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